Antiriciclaggio: il super bonus edilizio

Per tutti i nostri Colleghi e Colleghe impegnati in compiti di consulenza a clienti professionisti, provvediamo ad un utile aggiornamento antiriciclaggio riguardante i Bonus fiscali edilizi.

 

            In base al Decreto Legge 157/21 i Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle entrate, non procedono all’acquisizione del credito d’imposta del 110% in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto da segnalare all’Unità informazione finanziaria.

La Norma indica un generico riferimento all’art.3 Dlgs.231/07 che indica i Soggetti obbligati Banche,Società d’Investimento, Poste, Commercialisti Consulenti del Lavoro, Revisori, …),ed  interpretandola in modo sistematico, sembrerebbero obbligati sia gli Intermediari Finanziari (che acquisiscono il credito d’imposta), sia i Professionisti (che appongono il visto di conformità ed inviano in modalità telematica l’istanza). Se invece la si interpreta alla lettera, ad essere coinvolti sembrerebbero i soli Intermediari finanziari, visto che si parla di non accettazione del credito in presenza di elementi di sospetto, ed i Professionisti sono estranei a questa operazione.

Non si accenna nulla a riguardo gli obblighi antiriciclaggio alle attività dei Professionisti per quanto riguarda il visto di conformità e l’invio telematico. Aggiungiamo inoltre che, secondo le Linee guida del Consiglio nazionale dei Commercialisti, il visto di conformità su dichiarazioni fiscali è una prestazione a rischio non significativo ritenendosi sufficiente (ai fini dell’Adeguata verifica antiriciclaggio) solo la copia del documento d’identità del cliente ed il solo invio della trasmissione della dichiarazione derivante da obblighi fiscali è un’operazione esonerata dall’Adeguata verifica della clientela.

In attesa di ulteriori chiarimenti, è consigliabile che i Professionisti contabili impegnati con le pratiche per il 110% effettuino in ogni caso gli adempimenti antiriciclaggio, al fine di eventuali segnalazioni da parte degli Intermediari finanziari che, valutando come sospetto un credito d’imposta, possano segnalarlo all’Uif.

In più, essendo il Professionista che invia l’istanza anche colui che appone il visto, potrebbe essere irrilevante addurre a discolpa il fatto che l’invio della comunicazione di per sé non prevede specifici adempimenti antiriciclaggio.

 

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