Commento unitario al Decreto sulla Detassazione
È stato firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia il Decreto attuativo relativo all’agevolazione fiscale per i premi di risultato prevista nell’art. 1 (commi 182 – 191) della Legge di Stabilità 2016, che sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione in ordine alla sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza alla sua effettiva esigibilità.
I contenuti del Decreto, contengono riferimenti significativi con molte delle proposte del documento unitario per un nuovo modello di relazioni industriali approvato dagli Esecutivi Unitari il 14 gennaio u.s.. Il Decreto ripristina una forma di incentivo alla contrattazione di secondo livello che nel 2015 era stata completamente azzerata e rappresenta, quindi, un riconoscimento dell’importanza del ruolo della contrattazione.
Per questa ragione le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil ritengono importante una valutazione comune nel merito così come la definizione di un indirizzo di gestione contrattuale delle opportunità offerte.
In esso, viene sancita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme (fino a 2000 euro) stabilite dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali obiettivi possono essere perseguiti anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro (non straordinario) o il ricorso al lavoro agile.
Nel merito esso presenta aspetti innovativi di segno positivo e alcune opportunità che dovranno essere oggetto di gestione in termini contrattuali.
Vanno segnalati in particolare:
- l’elevazione a 50.000 euro del tetto di reddito entro il quale si ha titolo all’agevolazione fiscale. Ciò consente, infatti, di ampliare la platea degli aventi diritto alla maggioranza dei lavoratori compresi i quadri di prima fascia.
- l’applicazione della tassazione sostitutiva anche agli utili d’impresa collegandosi al punto della proposta unitaria sulle relazioni industriali in merito alla partecipazione di natura economico/finanziaria.
- sempre in materia di partecipazione è prevista l’elevazione da 2000 a 2500 euro della somma detassabile per gli accordi che stabiliscono un piano di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tale previsione risulta essere in sintonia con le proposte relative alla contrattazione dell’organizzazione del lavoro ed alla partecipazione organizzativa contenute nel documento Cgil, Cisl e Uil sulla relazioni industriali. L’obiettivo dell’innovazione organizzativa rappresenta, infatti, una delle strade maestre per il recupero di produttività attraverso la valorizzazione del lavoro (accorciamento delle filiere gerarchiche, promozione del “sapere organizzativo” dei lavoratori, maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori, gruppi di progetto, team ecc.). Esiste, quindi, non solo la possibilità ma la necessità di ricondurre alla contrattazione l’avvio di percorsi di partecipazione organizzativa. In questo ambito gli accordi dovranno prevedere in modo strutturato la predisposizione dei piani di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro onde evitare che si tratti di una pura formalità. Essenziale da questo punto di vista l’effettuazione di percorsi formativi mirati tanto per i lavoratori quanto per il management (anche in forma congiunta).
- importante la decisione di affidare alla contrattazione collettiva e non più esclusivamente alle decisioni unilaterali dell’impresa la possibilità di prevedere forme di welfare sottoposte a totale esenzione fiscale e che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. A titolo esemplificativo, si tratta, tra le altre, delle spese relative ad opere o servizi offerti e utilizzabili volontariamente dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, quali i servizi di educazione, istruzione, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Bisognerà, quindi, valorizzare al meglio le possibilità e i nuovi scenari che tale disposizione offre in un’ottica di sviluppo quantitativo e qualitativo della contrattazione decentrata. Anche su questo punto si intravedono potenzialità di implementazione delle proposte contenute nel documento unitario del 14 gennaio u.s. che individuano nel welfare contrattuale uno dei punti di sviluppo e di prospettiva per un moderno sistema di relazioni industriali. Le forme di welfare unilaterale potranno continuare ad esistere ma è evidente il nostro obiettivo di ricondurre questi processi nell’ambito contrattuale. Il premio di risultato potrà essere goduto anche sotto forma di prestazioni di welfare. In questo caso il vantaggio è maggiore in quanto tali prestazioni non soggette a tassazione. Tuttavia occorre evidenziare che, nel caso di godimento sotto forma di prestazioni di welfare, gli importi non formano contribuzione previdenziale. Nella stipula e nella gestione degli accordi, in relazione agli obiettivi prioritari contenuti nel documento unitario, andranno anche sviluppate tutte le iniziative di informazione ed orientamento che garantiscano una scelta pienamente consapevole delle modalità di fruizione del premio di risultato.
- le prestazioni di welfare potranno essere pagate attraverso voucher. Importante la precisazione contenuta nel decreto secondo la quale i “buoni” non possono essere utilizzati da persona diversa rispetto al titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi. Inoltre non potranno essere previste loro integrazioni da parte del titolare. Poiché i voucher sono spendibili in enti convenzionati, risulta importante la verifica delle parti sociali.
- il monitoraggio dello sviluppo della contrattazione di secondo livello legata alla detassazione viene prevista con appositi strumenti a livello istituzionale. Occorre recuperare una capacità di lettura dello sviluppo della contrattazione e la partecipazione delle parti sociali ai momenti di monitoraggio e di valutazione.
- importante, poi, la previsione secondo cui i premi goduti nel 2016 ma frutto di accordi stipulati nel 2015 potranno usufruire della tassazione agevolata previo il loro deposito presso la Dtl entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto. Mentre, per quanto riguarda gli accordi stipulati nel 2016 essi sono efficaci ai fini della detassazione se depositati entro 30 giorni dalla loro stipula.
Acquisire in termini strutturali l’agevolazione fiscale per il salario legato ad obiettivi fissati dalla contrattazione è una delle sfide/proposte della nostra impostazione contrattuale unitaria.
Per cogliere questo risultato è necessario un salto di qualità nella gestione delle relazioni industriali in modo da ricomprendere le specifiche caratteristiche dei singoli contesti aziendali e territoriali.
Occorre partire dalla conoscenza dei singoli contesti (a partire da un pieno utilizzo dei diritti di informazione e consultazione) e progettare le soluzioni valorizzando il ruolo ed il patrimonio di conoscenze dei nostri delegati (RSA). In particolare per quanto riguarda le prestazioni di welfare da stabilire per via contrattuale occorre evitare un approccio generico ed indifferenziato e puntare ad una individuazione ritagliata sulle caratteristiche delle singole realtà. Allo stesso modo, bisognerà individuare dei veri e propri piani di welfare contrattuale basati anche su una ricognizione di ciò che offre o che è ottenibile dal sistema istituzionale, e non, a livello di territorio. Così come vanno esplorate possibili sinergie a livello interaziendale.