Il nuovo decreto antiriciclaggio

E’ stato approvato il Dlgs n.8 novembre2021n.195 recante attuazione della DirettivaUe 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Le fattispecie illecite che sono coinvolte da una riscrizione normativa sul piano strutturale e del perimetro di operatività sono la  ricettazione art.648 Codice penale,  riciclaggio art.648-bisauto-riciclaggio art. 648-ter1impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art.648-ter

Il  Dlgs. si muove nell’ottica di una armonizzazione tra i diversi Stati membri in materia di standarizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie di riciclaggio ed in attuazione della Direttiva comunitaria stessa.

Lo scopo del Decreto legislativo è quello di rendere pienamente coerente il Diritto italiano agli standard internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio e dalle raccomandazioni del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) del 2012 ed ai successivi aggiornamenti; risultano, quindi, previste Norme in materia di giurisdizione volte a rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le Autorità.

La Normativa è volta a ridisegnare un perimetro di operatività comune a tutti gli Stati membri che consenta di individuare i requisiti minimi relativi alle configurazioni giuridicamente penali delle condotte rientranti nella vasta fenomenologia del riciclaggio, nonché a fissare criteri quantitativi per evitare il rischio che un riciclatore possa scegliere lo Stato membro in cui commettere il reato in ragione di eventuali vuoti legislativi, dell’esistenza di previsioni incriminatrici odi trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla Cooperazione internazionale.

Riferendosi ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità consiste nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati, di cui agli artt.648bis e 648-ter1,  possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ed anche da delitti colposi. Dunque si amplia il novero delle attività criminose presupposte che generano i beni riciclati, estendendo i reati rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal Legislatore, a presidio del reato del riciclaggio, anche alle contravvenzioni ed

ai delitti colposi.

Nella versione attuale i reati  di cui agli artt.648-bis/648-ter1  prevedono quali reati presupposti delle rispettive condotte criminose i soli delitti non colposi, mentre il recepimento delle indicazioni della direttiva Ue prevede l’eliminazione delle parole non colposo dal testo degli artt.648-bis/648-ter.1  allineandosi così sul piano descrittivo del reato presupposto ai reati di ricettazione di cui all’art.648  e a quello di reimpiego exart. 648-ter.  Anche il bacino di operatività del delitto di ricettazione viene ampliato con la sostituzione della locuzione delitto alla parola reato nel terzo comma dell’art.648. Con riferimento a tutte le fattispecie delittuose citate, si prevede l’inserimento nel novero dei reati presupposto anche delle fattispecie contravvenzionali.

L’intervento modificativo in esame si propone evidentemente di conseguire risultati ancora più efficaci ed incisivi in materia di lotta al riciclaggio, dal momento che l’ampliamento dei reati presupposto permetterà di perseguire fatti di riciclaggio ancora più ampi rispetto a quelli attualmente perseguibili in applicazione della Normativa vigente.

Con riferimento alla proporzionalità della pena, il Legislatore definisce una riduzione della pena nei casi in cui il reato presupposto sia una fattispecie bagatellare, cioè quei reati considerati tali originariamente ma in seguito depenalizzati. Sul piano del sanzionatorio vi è, anche, una rimodulazione delle pene per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio; è previsto, infatti, un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione (così come già previsto con riferimento al delitto di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i quali richiedono, ai fini dell’aggravamento di pena, che il Soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio abbia commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale. Il Legislatore della riforma concede, invece, un trattamento sanzionatori meno afflittivo alla provenienza del denaro o dei beni da contravvenzione (per i delitti di cui agli artt. 648648-ter), così come ai casi di particolare tenuità dei fatti di ricettazione (art. 648 e 648-ter).

Sul versante dell’elemento psicologico del reato occorre considerare che la Direttiva Ue prevede all’art.3par.2la sola facoltà per gli Stati membri di emanare Norme punitive in relazione a condotte dell’autore che sospetti o avrebbe dovuto essere a conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa, ossia in presenza di colpa. L’Ordinamento giuridico italiano, invece, ha ritenuto di non dovere esercitare tale facoltà: sul punto occorre considerare come l’Ordinamento italiano richieda, ai fini della rilevanza penale della condotta -ai sensi dei moduli di incriminazione dei reati di riciclaggio-, l’essenziale configurabilità in concreto del dolo, laddove la condotta colposa rileva, ai sensi degli artt. 5669 Dlgs.231/07, quali meri illeciti amministrativi.

Esaminando i lineamenti di tipicità strutturale dei reati di riciclaggio bisogna considerare come il reato di ricettazione, regolato all’art. 648, risulti invariato sul piano degli elementi costitutivi del reato, continuando a richiedere sul piano della materialità l’ampiezza semantica della locuzione “cosa di provenienza delittuosa” e sul piano dell’elemento soggettivo la necessaria consapevolezza della provenienza criminosa dei beni ricevuti. L’unica modifica sul piano strutturale e sul piano del bacino di operatività riguarda, l’estensione del reato presupposto anche alle fattispecie contravvenzionali.

Per quanto riguarda il reato presupposto nel Decreto legislativo viene  precisato che lo stesso non deve essere oggetto necessariamente di un accertamento giudiziale passato in giudizio, né deve risultare accertato in ogni suo elemento strutturale essenziale, ben potendosi ricavare tale dato dalla semplice natura o dalle caratteristiche del bene ricettato.

Il Legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di ricettazione di particolare tenuità e nei casi di ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzione, in modo da consentire una differenziazione adeguata della pena rispetto al trattamento riservato all’ipotesi di res di provenienza delittuosa del bene, evidentemente veicolanti un maggiore coefficiente di gravità. Sul piano circostanziale ed in linea con le previsioni dei reati di riciclaggio e di cui all’art.648-ter  poi, il Legislatore ha inseritola previsione circostanziale aggravante della professionalità.

In ordine alla fattispecie delittuosa di riciclaggio la Direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l’esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l’attività criminosa da cui provengono i beni. Non risulta necessario, inoltre, al fine di accertare la provenienza da un’attività criminosa, la determinazione di tutti gli elementi fattuali o di tutte le circostanze relative al reato presupposto, ivi compresa l’identità dell’autore.

Il reato sarà configurabile anche nel caso in cui la condotta presupposta sia stata realizzata nel territorio di un diverso Stato membro o di uno Stato terzo, con la condizione che – ove posta in essere nello Stato procedente – la stessa condotta risulti qualificabile come reato presupposto secondo il meccanismo della clausola di doppia incriminazione.

Con riferimento alla fattispecie illecita di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art.648-ter, valgono le medesime considerazioni svolte per la figura delicti di riciclaggio, differenziandosi tale intervento modificativo per l’estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell’art. 648 .

Quanto alla fattispecie delittuosa di auto-riciclaggio, occorre considerare che la sua interpolazione nel Codice penale, all’art. 648-ter1  è avvenuta in attuazione della direttiva Ue 1673, la quale già imponeva agli Stati membri di perseguire come reato anche le condotte poste in essere dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i beni, a condizione che l’attività commessa non si limiti alla mera detenzione od utilizzazione dei beni. Benché il nostro ordinamento conosca la fattispecie di auto-riciclaggio cui all’art. 648ter.1 sin dal 2014, ossia dal tempo in cui la perseguibilità di tale fattispecie era meramente raccomandata dalla Normativa europea, la nuova Normativa in oggetto va considerata, comunque, apprezzabile nell’ottica della reciprocità e cooperazione internazionale che la nuova Direttiva intende assicurare. Anche con riferimento a tale fattispecie delittuosa il perimetro di operatività è stato esteso al denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto colposo o da contravvenzioni.

Per ragioni di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di auto-riciclaggio rispetto al delitto di riciclaggio è stata prevista una circostanza attenuante comune (in luogo di quella ad efficacia speciale già esistente) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, tale previsione normativa si annulla, applicandosi il trattamento sanzionatorio di cui al comma primo, ove il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 416-bis.1.

 

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