E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176, il Provvedimento Ivass (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) 111/13.7.21, in attuazione degli artt. 15 e 16 del Dlgs 21/11/2017, n.231. Lo schema del Provvedimento si compone di 14 articoli e di un allegato.
I primi due articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art.1) ed il richiamo alle definizioni ed alle classificazioni dettate dal Cap e dal regolamento Ivass n. 44/2019 utilizzate nel testo regolamentare con l’aggiunta di due specifiche definizioni relative agli Agenti e Broker assicurativi, che individua un sottoinsieme di Intermediari assicurativi ed ai Premi lordi contabilizzati, che individua gli importi da prendere in considerazione di volta in volta ai fini dell’individuazione dei criteri dimensionali (art. 2).
L’art.3 stabilisce l’ambito di applicazione del Provvedimento, che include le Sedi secondarie di Imprese Assicurative con Sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese See (Spazio Economico Europeo), gli Intermediari assicurativi, le Imprese e gli Intermediari stabiliti senza Succursale.
L’art.4 definisce i parametri per individuare le Imprese e gli Intermediari stabiliti senza Succursale tenuti a segnalare operazioni sospette alla Uif. Detti parametri riguarderanno la modalità di distribuzione e la soglia minima di premi raccolti.
L’art.5 dispone in merito alla funzione antiriciclaggio: vengono individuate, fatta salva la facoltà di esternalizzazione, le ipotesi in cui viene consentito alle Sedi secondarie di Imprese assicurative con Sede legale in un altro Stato membro o in un Paese See di non istituirla in Italia, attribuendone i compiti alla omologa funzione della Sede centrale oppure ad un Rappresentante generale privo di deleghe che ne pregiudichino l’autonomia.
L’art.6 indica i casi in cui non è obbligatorio nominare il titolare della Funzione antiriciclaggio, al ricorrere di specifici requisiti dimensionali ed organizzativi.
L’art.7 impone alle sole Imprese stabilite senza Succursale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, l’obbligo di nominare il Responsabile per la Segnalazione delle Operazioni sospette e ne determina i compiti. In particolare, viene consentito di scegliere tra diverse opzioni per la concreta individuazione di tale Soggetto.
L’attività della funzione di Revisione interna è disciplinata dall’art.8. Le Sedi secondarie di Imprese assicurative con Sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione europea o in un Paese See devono garantire che il rispetto della Normativa antiriciclaggio sia verificato da parte di una Funzione di revisione indipendente. A tal fine, viene consentito di attribuirne eventualmente i compiti all’omologa Funzione istituita presso la Sede legale ovvero a quella di Gruppo, in alternativa all’istituzione (comunque consentita) di una Funzione di revisione interna presso la Sede secondaria.
L’art.9 stabilisce la periodicità minima della prestazione di lavoro a tempo parziale da indicare nel provvedimento di distacco qualora le Sedi secondarie di Imprese assicurative con Sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese See si avvalgano della facoltà di assegnare gli incarichi di titolare delle Funzioni antiriciclaggio e di Revisione interna nonché di Responsabile per la Segnalazione delle operazione sospette a Dipendenti che ricoprono analoghi ruoli presso la Sede centrale.
L’art.10 individua l’intervallo temporale da tenere in considerazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi. Le valutazioni annuali di Sedi secondarie, Agenti e Broker, che comportano un mutamento nell’assetto organizzativo (istituzione o dismissione di funzioni, nomina o revoca dei rispettivi titolari), devono essere comunicate all’Ivass e, limitatamente al responsabile per le Segnalazioni di operazioni sospette, anche agli Intermediari assicurativi (art.11).
L’art.12 individua quali disposizioni – tra quelle contenute nelle sezioni da I a IV del capo II del citato Regolamento Ivass 44/2019 – sono applicabili agli Intermediari assicurativi tenuto conto dei requisiti dimensionali e organizzativi, in conformità con le Norme primaria e secondaria.
Con l’art.13 vengono introdotte modifiche al Regolamento 44/2019 in attuazione dell’art.15 Dlgs. 231/07. Oltre ad alcuni aggiustamenti formali, viene introdotta – all’interno del Capo II – la Sezione VI (articoli da 28-bis a 28-septies) che disciplina le modalità con cui condurre la valutazione periodica del rischio di riciclaggio da parte delle Imprese. In particolare, sono indicati gli elementi da tenere in considerazione per identificare il rischio intrinseco e quindi, attraverso un indicatore costruito dall’Impresa, misurare l’efficacia dei presidi e delle procedure posti in essere per mitigare il rischio stesso. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sul livello di vulnerabilità determina, mediante una matrice predefinita, il livello di rischio residuo.
Vengono infine definiti i termini per la pubblicazione e l’entrata in vigore del Provvedimento (art.14), incluso il termine entro cui le Imprese devono comunicare agli Intermediari i dati di cui all’art.10,comma4, per gli esercizi 2019 e 2020. In considerazione di tali evidenze appaiono rilevanti gli impatti di tali disposizioni in termini organizzativi e di procedure interne per quegli Intermediari bancari iscritti nella sezione D del Registro Intermediari assicurativi.