La confisca dei proventi delittuosi è uno dei principali strumenti di contrasto al riciclaggio (riguarda, cmq, tutti i più gravi reati di lucro) e spesso si esplica anche in caso di patteggiamento.
Nell’Ordinamento penale sono presenti tre tipologia di confisca:
- DIRETTA- quando colpisce il prodotto, il prezzo od il profitto del reato. La confisca del denaro è sempre considerata di natura diretta, per la natura fungibile del bene. Sezioni unite, pronuncia 27.5.21.
- PER EQUIVALENTE- quando colpisce beni di cui l’interessato ha la disponibilità per un valore corrispondente al provento diretto del reato, se non convenuto.
- PER SPROPORZIONE- quando riguarda denaro, beni od altre utilità di cui il reo non può giustificarne la provenienza (anche per interposta persona fisica/giuridica) ed il valore è sproporzionato al reddito dichiarato od alla propria attività economica.
In un panorama cosi vasto è importante comprendere come delineare il perimetro della confisca e, non chiarendolo la Legge, vi ha provveduto la Cassazione: il prezzo consiste nelle cose date o promesse per determinare/istigare un Soggetto alla realizzazione del reato – sentenza 6705/2014-; il prodotto è il risultato empirico, cioè i beni creati/trasformati/acquisiti mediante il reato stesso – sentenza 44315/2013– ; il profitto consiste nel risultato economico che il reato produce, quale vantaggio di diretta ed immediata derivazione causale del reato presupposto – sentenza 31617/2015.
In tema di confisca per sproporzione, le Sezioni unite – decisione 25.2.21- hanno stabilito che essa trova un limite di ragionevolezza temporale nel momento della pronuncia della sentenza di condanna, salva in ogni caso la possibilità di ablazione dei beni acquisiti in epoca posteriore alla sentenza con risorse finanziarie possedute prima.