Antiriciclaggio: il diritto penale contro il riciclaggio

E’ stata approvata, in via definitiva, il Decreto legislativo che recepisce nel nostro Paese la Direttiva Europea 2018/1673 lotta al riciclaggio a mezzo Diritto Penale, al fine di ampliare gli strumenti di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. Verrà, anche, ampliata l’area di applicazione di alcuni reati tra i quali la ricettazione, l’auto-riciclaggio e il reimpiego a tutti i proventi frutto di reato compresi i delitti colposi e le contravvenzioni

Il Testo apporterà le necessarie modifiche (integrando alcuni elementi del Diritto Ue) al Codice penale rispetto alle previsioni di cui agli art.3610 Direttiva Ue. In considerazione della definizione di  attività criminosa (art.2,paragrafo1 Direttiva Ue) il testo del Governo prevede l’ampliamento dei reati presupposto dei reati di riciclaggio, questo perché la nozione di reato presupposto adottata dal Legislatore italiano risulta più circoscritta.

Nel nostro attuale Ordinamento giuridico i reati presupposto dei reati di cui agli art.648 (ricettazione), e 648bis (impiego di denaro di provenienza illecita) del Codice penale sono solo i reati, con esclusioni, di conseguenza, di tutte le contravvenzioni ; invece i reati presupposto dei reati di cui agli art.648bis (riciclaggio) e 648ter1 (auto-riciclaggio) sono solo i reati non colposi con esclusione dei reati colposi e delle contravvenzioni.

Questo ampliamento è stato realizzato, in relazione ai reati di riciclaggio e di auto-riciclaggio, prevedendo la stessa disciplina sia in caso di reati presupposto colposi sia in caso di reati presupposto non colposi.

Il Governo ha introdotto, anche, una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in rapporto alle singole fattispecie incriminatrici (artt.648-648bis-648ter-648ter1 Codice penale) nel caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

Nel Testo è stata recepita l’aggravante specifica quando il reato di riciclaggio sia stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della Decisione quadro 2008/841/Gai, ma non sembra evidente la seconda aggravante (richiesta dalla Direttiva) prevista quando l’autore del reato è un Soggetto obbligato ai sensi della Normativa antiriciclaggio e commette il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

Il senso del recepimento della Direttiva è nel fatto che tutti i Paesi Ue avranno delle definizioni comuni di riciclaggio, con il principio, assodato, della doppia punibilità per cui gli autori dei reati di riciclaggio e di  auto-riciclaggio saranno perseguiti in tutta l’Unione Europea con gli stessi criteri e le stesse pene.

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