Fisac Carige: ‘Grazie, prego, scusi’

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29/11/2021

Da qualche tempo Carige, nel tentativo di recuperare redditività, ha deciso di avviare un’iniziativa finalizzata alla rinegoziazione bilaterale della CMDF (commissione messa a disposizione fondi) e dei tassi dare. Gestori imprese e small business sono così chiamati anche a questa prova: convincere i clienti a richiedere un peggioramento delle condizioni applicate!

Un’impresa ardita, oltre i limiti della fantasia, che potrebbe essere facilmente evitata, laddove ne sussistano i presupposti, attraverso il ricorso alla modifica unilaterale (come avviene normalmente in questi casi). Infatti, l’art. 118 del T.U.B. prevede, per le banche, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal contratto stipulato con i clienti, nel rispetto di determinate condizioni e con il fine di conservare nel tempo l’equilibrio sinallagmatico tra le parti e non per garantire margini economici per la banca (e facendo una distinzione tra contratti a tempo indeterminato e contratti con durata prestabilita):

  • Per quanto riguarda i primi, le banche possono modificare unilateralmente sia i tassi che i prezzi, e, più in generale, le altre condizioni previste, purché ricorra un giustificato motivo e previa approvazione da parte del cliente di un’apposita clausola.
  • Per i contratti con durata determinata, invece, la modifica unilaterale può essere concordata solo per le clausole che non abbiano a oggetto i tassi di interesse e sempre al ricorrere di un giustificato motivo.

In ogni caso, le modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente con preavviso scritto di almeno due mesi. Fatta tale comunicazione, la modifica può considerarsi approvata, salvo che il cliente non receda dal contratto entro la data in cui la stessa dovrebbe entrare in vigore. Qualora dette previsioni non venissero rispettate e le variazioni contrattuali fossero sfavorevoli per il cliente, le stesse risulterebbero inefficaci.

Ciò premesso, a giustificazione di tale singolare campagna, è stata portata l’impossibilità di procedere a una manovra unilaterale per insussistenza delle “condizioni di mercato” e quindi l’assenza di un giustificato motivo.

L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare la redditività della banca, ma scaricando sui singoli gestori la responsabilità di contrattare con i propri clienti un peggioramento della CMDF o del tasso dare senza addurre alcuna motivazione e, addirittura, con valenza retroattiva al primo ottobre 2021. E lo si fa con estrema leggerezza, non tenendo conto, per esempio, di quanto previsto dal “Regolamento di Gruppo del processo trasparenza condizioni contrattuali e correttezza relazioni con clientela” disponibile in normativa on line, che al paragrafo 4.2. riguardante la modifica concordata delle condizioni contrattuali) recita così:

“La data di effettiva variazione non può essere retroattiva e deve essere contrattata con le stesse modalità previste per l’applicazione delle condizioni economiche al momento della conclusione del contratto”.

La contrattualistica da utilizzare, inoltre, è quella standard sotto forma di scambio di corrispondenza, che prevede sia il cliente a chiedere l’applicazione di diverse condizioni economiche e che la banca accetti quanto proposto; peccato che in questo caso le condizioni siano peggiorative e, naturalmente, in nessun passaggio viene specificato che questo peggioramento metta la posizione al riparo da eventuali future variazioni.

Ma quale cliente non desidera pagare un pochino di più? Chi di noi non attenderebbe pazientemente ai call center dei gestori delle utenze per ottenere un piccolo rincaro?

Ovviamente in cambio di nulla, ça va sans dire…

Insomma, si gioca col fuoco, non considerando che alcuni clienti, che al momento non stanno utilizzando gli affidamenti, potrebbero cogliere quest’occasione per chiudere il rapporto; sorti analoghe potrebbero sussistere nel caso di clienti “poco attenti”, inconsapevoli, nonostante le comunicazioni periodiche ricevute, di avere applicati tassi già elevatissimi, ai quali i gestori dovrebbero chiedere un ulteriore rincaro.

Tutto questo, per di più, dopo la recente notizia, comparsa anche sulla stampa, di una multa inflitta a Carige da Banca D’Italia per commissioni indebitamente applicate a correntisti.

Con che animo, e con quale faccia, colleghe e colleghi possono affrontare questa iniziativa?

Senza contare che questa campagna aggiunge ulteriori difficoltà a comparti, come ad esempio il settore imprese, già in sofferenza, sia per il cambio di modello organizzativo, sia per il carico di lavoro operativo sempre crescente.

Come non bastassero le continue pretese commerciali, con questa iniziativa siamo arrivati alla mortificazione di lavoratrici e lavoratori costretti a prospettare alla clientela condizioni improponibili in termini del tutto discutibili.

Invitiamo pertanto i gestori, al fine di evitare responsabilità che non competono loro, a consultare il “Regolamento di Gruppo del processo trasparenza condizioni contrattuali e correttezza relazioni con clientela” al paragrafo 4.2. tenendo ben presente che le modifiche concordate, ancorché non necessitino di un giustificato motivo, devono rientrare in specifici criteri stabiliti ed enunciati dall’azienda stessa nel sopracitato regolamento, e a evitare metodologie alternative per raggiungere più agevolmente gli obiettivi.

 

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