Reperibilità e visita fiscale: esenzione per terapie salvavita
Malattia grave del lavoratore dipendente: la circolare Inps sulle situazioni di esonero dall’obbligo di reperibilità per chi ha patologie che richiedono terapie salvavita.
Niente obbligo di reperibilità per le terapie salvavita: arriva la circolare dell’Inps [1] che attua la modifica introdotta dal Job Act sulle visite fiscali [2], modifica che esonera dall’obbligo di reperibilità i lavoratori affetti da patologie gravi la cui assenza dall’abitazione è resa necessaria da terapie salvavita o da stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
In ogni caso, l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell’Inps. Sull’istituto, infatti, permane il “potere-dovere” di accertare la correttezza, formale e sostanziale, della certificazione medica e la congruità della prognosi. E questo perché la norma non fa scattare un’astratta previsione di esonero per tutti i lavoratori che si trovino in tale situazione, ma richiede comunque che le motivazioni dell’assenza siano concretamente dimostrate.
Anzi, nonostante ai datori di lavoro sia inibita in questi casi la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps li invita comunque a segnalare via Pec “possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica”.
Situazioni patologiche che esonerano dalla reperibilità
La nuova norma indica una serie generica di situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie. Per evitare il rischio di interpretazioni divergenti e “personalizzate” da parte dei medici che redigono materialmente il certificato, l’Inps (insieme ai ministeri della Salute e del Lavoro) ha delineato il campo di applicazione della nuova disciplina, indicando delle vere e proprie linee guida, indirizzate in particolare ai medici certificanti, contenenti indicazioni sulle varie tipologie riferibili a «terapie salvavita» e al termine «invalidità».
Ecco quindi le linee guida elencate dall’Inps che esonerano il lavoratore dall’obbligo di reperibilità:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- Emorragie severe – infarti d’organo;
- Coagulazione intravascolare disseminata;
- Condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale acuta;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato;
- Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio eccetera);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso;
- Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici;
- Trapianti di organi vitali;
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) per il solo periodo convalescenziale;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Le condizioni per usufruire dell’esenzione dalla reperibilità
In base alla circolare, si comprende che le condizioni per usufruire dell’esenzione dall’obbligo della reperibilità sono due,
che vanno accertate caso per caso:
- gravità della malattia;
- necessità del ricorso a terapie salvavita.
Le due condizioni devono coesistere contemporaneamente.
Quando la patologia si definisce grave
La prima condizione per usufruire dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità è la “gravità” della patologia riscontrata e la correlata conseguenza terapeutica di intervento “salvavita”. Si possono definire “gravi” le situazioni caratterizzate da un considerevole disordine funzionale, in grado di coinvolgere sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o apparato (confronta l’elenco delle linee guida elencate dall’Inps e riportate qui sopra).
Pertanto l’Inps indica che è necessario valutare, nella certificazione di malattia, la sua natura clinica, l’entità della disfunzione che essa crea, il suo concretizzarsi in modo acuto, la sua storia naturale.
Cosa si intende per terapia salvavita?
Per terapia salvavita si intende solo quella che consente di salvare la vita al paziente ovvero quelle cure «indispensabili a tenere in vita» la persona.
Per quanto attiene, poi, l’invalidità, l’Inps sottolinea che si potrà procedere all’esclusione dalla reperibilità solo se il quadro morboso è connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67% in base alle tabelle ministeriali fissate dal Dm 5 febbraio 1992 e contenute nell’allegato 2 alla circolare.
A quali lavoratori si applica l’esenzione dalla reperibilità?
I lavoratori cui si applica l’esenzione sono quelli aventi contratto di lavoro subordinato nel settore privato, mentre sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps (co.co.co.), nonché ovviamente i lavoratori del settore pubblico.
I controlli sui lavoratori
L’Inps spiega che, nelle due nuove fattispecie di malattie gravi, il fatto che venga meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo per i lavoratori non esclude anche la possibilità (per l’Inps stesso) di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi. Anche i datori di lavoro sono invitati a segnalare, tramite Pec, possibili eventi per i quali possa essere necessario effettuare una verifica. Sarà cura della sede Inps valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
[1] Inps, circolare 95/2016.
[2] Art. 25 del Dlgs 151/2015; cfr. anche decreto del Ministero del Lavoro dell’11.01.2016.