Inform@fisac giugno 2016

 

Pensioni: via libera al prepensionamento sino a 7 anni per i bancari

 

Confermata la norma per agevolare il processo di esodo dei lavoratori del settore con l’approvazione in prima lettura della legge di conversione al decreto legge sulle risoluzione delle crisi bancarie.


 

Via libera del Senato alla norma che reca prepensionamenti più facili per i bancari coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Il Senato ha approvato l’emendamento del Governo che conferma l’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie (Dl 59/2016) con il quale si estende da cinque a sette anni il periodo di tempo entro il quale è possibile fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato a dalle imprese che aderiscono ai Fondi di solidarietà settoriali fino al conseguimento della pensione. La misura, che vale per i soli anni 2016 e 2017, è finalizzata a spedire in pensione, a seguito di accordi sindacali, la forza lavoro in eccesso nel settore bancario coinvolto in questi anni da una massiccia crisi occupazionale.

“Limitatamente agli anni 2016 e 2017 – reca la misura – , ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni”.

In sostanza, la novità estende di due anni, da cinque a sette, la durata dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, cioè quella provvidenza economica pagata dai fondi di solidarietà di settore per accompagnare alla pensione i lavoratori coinvolti in processi di riqualificazione aziendale. Questi assegni, come noto, sono pagati formalmente dall’Inps ma non hanno una particolare incidenza sulle casse pubbliche in quanto la provvista viene fornita dal Fondo di Solidarietà per il credito a cui contribuiscono le aziende aderenti. Chi fruisce dell’assegno straordinario di sostegno al reddito deve prestare comunque particolare attenzione ad una eventuale rioccupazione durante il periodo di erogazione del sostegno.

L’assegno è, infatti, incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi (D.M. 157 e 158/2000; INPS, circ. 55/2001).

L’assegno straordinario è invece cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. In sostanza se il reddito ricavato dall’attività è superiore a tale limite l’assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente.

Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, ma solo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione (circa 6.500 euro annui, per il 2016) più la metà della parte eccedente detto trattamento: in sostanza si può cumulare un reddito sino a circa 9.750 euro annui [6.500 + (6.500/2)=9.750€]. Mentre la parte eccedente tale somma resta incumulabile con l’assegno. Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell’INPS.

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