In data 18.3.2013 riportavamo la Domanda/Risposta n.33 nell’ambito della ricerca sull’utilizzo del “denaro contante”. Ricordiamo che la domanda era: “Anche per la girata di Cambiale vale il limite dell’uso del contante?” La cui risposta risultava: “Si, il limite vale anche per la girata di Cambiali”. Questa risposta, in sé tecnicamente corretta, non risultava essere coerente con quanto riportato da molti Manuali Antiriciclaggio delle Aziende di Credito. Di conseguenza, come Ufficio Nazionale Antiriciclaggio, abbiamo iniziato una ricerca presso le Fonti Legislative, Archivi Normativi ed Esperti in materia per definire una risposta che potesse essere presa come punto di riferimento per quanti operano nel settore. Qui di seguito si riporta di quanto di “ufficiale” è presente in materia legislativa:
“si ritiene ancora valida la posizione assunta dal Ministero in merito alla girata delle cambiali e riportata nei manuali ricordati: comunque, la conclusione prospettata nel caso risolto è corretta seppure limitatamente ai vaglia cambiari speciali emessi dall’Istituto di emissione, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Il trasferimento mediante girata, con indicazione del beneficiario, di vaglia cambiari ordinari, anche per importi eccedenti la soglia di 1.000 euro, non comporta, invece, alcuna violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49, Dlgs n. 231/2007.”