NOTA sull’ASSEGNO per il NUCLEO FAMILIARE
L’INPS, con la circolare n. 92 del 27 maggio 2016, ha reso noti i livelli di reddito e gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare validi dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 (invariati rispetto al periodo precedente), per le diverse tipologie di nucleo familiare.
Per determinare l’importo mensile dell’assegno eventualmente spettante, occorre consultare tra le tabelle INPS, quella relativa alla situazione del proprio nucleo familiare.
In alternativa è possibile utilizzare la tabella excel disponibile in allegato: è sufficiente indicare l’ammontare del reddito complessivo e il numero dei componenti il nucleo familiare per visualizzare l’importo dell’assegno per le diverse tipologie di nucleo.
Qui di seguito Vi proponiamo una nota esplicativa sull’argomento.
Siamo naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
20 giugno 2016
FISAC CGIL Gruppo BPER
L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie a carico dell’INPS, dipendente dalle
caratteristiche del nucleo familiare, dal numero dei componenti, e dal reddito.
I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Compongono il nucleo familiare:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli o equiparati (1) di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
IL REDDITO
Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui resi noti dall’INPS. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo e sono rivalutati annualmente.
Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (2) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
Ai fini del calcolo del reddito familiare non devono essere considerate alcune voci (3) tra cui i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni, e lo stesso assegno per il nucleo familiare.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia, ecc.).
Le tabelle relative all’assegno pubblicate dall’INPS e qui di seguito elencate, consentono di stabilire il diritto alla prestazione e il suo ammontare in base alle caratteristiche del nucleo, al numero dei componenti, e al reddito:
Tabella 11 | Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili |
Tabella 12 | Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili |
Tabella 13 | Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili |
Tabella 14 | Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile |
Tabella 15 | Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile |
Tabella 16 | Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile |
Tabella 19 | Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) |
Tabella 20/A | Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) |
Tabella 21/A | Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili |
Tabella 21/B | Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) |
Tabella 21/C | Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) |
Tabella 21/D | Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili |
L’assegno viene erogato per 12 mensilità. È esente da trattenute previdenziali e fiscali.
Per il personale a Part Time, l’assegno spetta nella misura intera se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Ai lavoratori Part Time che lavorano meno di 24 ore settimanali spetta un assegno giornaliero solo per le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.
(1) Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati a norma di legge e i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.
(2) I redditi da lavoro vanno quindi considerati al netto dei contributi previdenziali.
(3) REDDITI DA ESCLUDERE
Ai fini del calcolo del reddito familiare non devono essere considerati:
– i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
– i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
– le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
– le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
– le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
– gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
– gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
– l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
– gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modulo INPS ANF/DIP, allegando (nel caso
di prima richiesta) lo stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva, a partire dal mese di luglio di ogni anno, con
riferimento ai redditi dell’anno precedente.
Tutte le modifiche che possono comportare una variazione della misura dell’assegno o la perdita dell’intera prestazione
devono essere segnalate entro 30 giorni al datore di lavoro, utilizzando lo stesso modulo INPS ANF/DIP. Le variazioni
possono riguardare i componenti il nucleo (per esempio, la nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono
l’applicazione di una nuova tabella (l’insorgere dell’inabilità, il cambiamento dello stato civile, ecc.).
L’assegno viene erogato direttamente dall’azienda al lavoratore che dimostra di averne diritto.
In alcuni casi, però, il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’INPS.
Occorre l’autorizzazione dell’INPS:
- per figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- per figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall’altro genitore;
- per figli del coniuge nati dal precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- per figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni ;
- per fratelli, sorelle, nipoti;
- per nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- per familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- per familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all’indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- per familiari residenti all’estero in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato convenzionato;
- per minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia
firmato la dichiarazione di responsabilità sul modulo di domanda ANF/DIP.
La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per via telematica attraverso i seguenti canali.
Internet: | accedendo al sito dell’INPS (sono necessari codice fiscale e PIN “dispositivo” rilasciato dall’INPS.). Il percorso da seguire è il seguente: www.inps.it > SERVIZI ONLINE > SERVIZI PER IL CITTADINO > INVIO DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO > ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE > AUTORIZZAZIONI ANF |
Patronati: | tra cui il Patronato INCA CGIL |
FOGLIO di CALCOLO: FISAC BPER mette a disposizione di tutti gli iscritti un pratico Foglio di Calcolo in formato Excel che consente il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare in base al reddito ed ai componenti della famiglia, in modo semplice ed accurato. Rivolgetevi ai rappresentanti sindacali FISAC del vostro territorio per riceverlo in posta elettronica.
In seguito l’INPS rilascerà il modulo ANF/43 che andrà consegnato al datore di lavoro unitamente alla documentazione già indicata (modulo INPS ANF/DIP e stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva).
È possibile richiedere il pagamento dell’assegno anche per periodi arretrati, nei limiti della prescrizione ordinaria di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, compilando un modulo ANF/DIP per ciascun anno.
L’assegno viene erogato in busta paga.
Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l’apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.