VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016 ha disposto alcune esclusioni dall’obbligo di reperibilità alle visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato*.
In base al provvedimento sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori la cui assenza per malattia sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS è intervenuta sulla materia con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornendo alcune ulteriori indicazioni (anche rispetto alla possibilità che siano comunque effettuati controlli) di cui si sintetizzano di seguito gli aspetti principali.
* L’esclusione non riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS.
L’INPS rilevando il rischio che la norma in materia di esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, introdotta dal decreto, sia oggetto di interpretazioni diversificate da parte dei medici incaricati di redigere i certificati di malattia, fornisce “linee guida” che hanno l’obiettivo di definire comportamenti corretti e univoci (a partire dall’individuazione delle patologie da considerarsi gravi).
I medici chiamati a redigere i certificati di malattia, in presenza di una delle situazioni patologiche indicate (e individuate attraverso le linee guida), al fine di consentire al lavoratore di non essere sottoposto all’obbligo della reperibilità, dovranno indicare la sussistenza di “terapie salvavita” o “invalidità” nel certificato stesso.
L’INPS tuttavia, nella citata circolare, precisa che “rimane confermata la possibilità per l’INPS di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica” (quindi sulla prevista durata dell’assenza per malattia).
Inoltre, se da un lato viene esclusa la possibilità per i datori di lavoro di richiedere controlli, secondo i canali ordinari di richiesta, nei confronti dei lavoratori assenti per malattia nei casi di “terapie salvavita” e “invalidità”, si prevede che i datori possano segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura INPS territorialmente competente, specifici eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. A seguito della segnalazione l’INPS valuterà, mediante il proprio centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro che ha inoltrato la richiesta.
Alcune considerazioni
A fronte del venir meno dell’obbligo di reperibilità dei lavoratori nelle situazioni patologiche individuate, viene comunque ribadita la possibilità che siano effettuati non ben precisati controlli (che potranno riguardare anche l’osservanza da parte dei medici delle linee guida fornite dall’INPS).
Occorrerà valutare quali saranno le ricadute pratiche di questa presa di posizione da parte dell’INPS, che vadano al di là della volontà di inviare un segnale ai medici affinché non si prestino ad abusi (nella circolare si ricorda che “i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono … in qualità di pubblici ufficiali”, inserendo un richiamo alle loro responsabilità e alle conseguenze che ne possono derivare).