Inform@fisac agosto 2016

 

Infortunio sul lavoro “in Itinere” ed uso della Bicicletta

 

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l’indennizzabilità anche per l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Utilizzo di un mezzo privato e della bicicletta

L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni mentre l’uso del velocipede (bicicletta) lungo il tragitto casa-lavoro deve considerarsi sempre necessitato e, pertanto, indennizzabile, ferma restando la sussistenza – secondo la normativa generale – dei requisiti richiesti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere.

Esempi:

  • il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorrere per recarsi da casa al lavoro (e viceversa), in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, questo sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di un velocipede.

In questo modo, è stata superata – in virtù di un incentivo alla mobilità sostenibile, dettato da una crescente attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria – la previgente normativa che, invece, subordinava il risarcimento del danno occorso al lavoratore che utilizzasse il velocipede per i suoi spostamenti casa-lavoro alla mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico ovvero alla impossibilità di raggiungere a piedi il luogo di lavoro.

Da diversi anni a questa parte, il legislatore ha mutato orientamento circa l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere con l’utilizzo della bicicletta: una prima apertura in tal senso si ebbe con la lettera della Direzione Centrale Prestazioni numero 8476 del 7 novembre 2011, rubricata “Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” che riconobbe indennizzabile l’infortunio in itinere con utilizzo del velocipede che si era verificato sulle c.d. piste ciclabili o nelle zone a traffico limitato, anche se – ad esempio – il lavoratore avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in ufficio. In tutti gli altri casi (e, cioè, quando l’infortunio si fosse verificato su strada aperta al traffico di veicoli a motore), il lavoratore si assumeva un rischio elettivo che, pertanto, non era considerato indennizzabile.

Ora, con il Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016 si supera ogni ostacolo alla risarcibilità dell’infortunio in itinere a bordo della bicicletta e, a prescindere dal tratto stradale ove si verifichi (in sede protetta ovvero su strada aperta al traffico di veicoli a motore), l’infortunio – in costanza delle condizioni generali dettate per l’infortunio in itinere – è indennizzabile.

Infine, precisa l’INAIL l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalità fra lavoro e infortunio.

Con il predetto articolo, l’uso del velocipede lungo il tragitto casa-lavoro deve considerarsi sempre necessitato e, pertanto, indennizzabile, ferma restando la sussistenza – secondo la normativa generale – dei requisiti richiesti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere.

Pertanto, se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorrere per recarsi da casa al lavoro (e viceversa), in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, questo sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di un velocipede.

In questo modo, è stata superata – in virtù di un incentivo alla mobilità sostenibile, dettato da una crescente attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria – la previgente normativa che, invece, subordinava il risarcimento del danno occorso al lavoratore che utilizzasse il velocipede per i suoi spostamenti casa-lavoro alla mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico ovvero alla impossibilità di raggiungere a piedi il luogo di lavoro.

Ora, con il Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016 si supera ogni ostacolo alla risarcibilità dell’infortunio in itinere a bordo della bicicletta e, a prescindere dal tratto stradale ove si verifichi (in sede protetta ovvero su strada aperta al traffico di veicoli a motore), l’infortunio – in costanza delle condizioni generali dettate per l’infortunio in itinere – è indennizzabile.

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