Antiriciclaggio: Banca non residente

Con sentenza del 25 aprile la Corte di Giustizia Europea ribadisce l’obbligo delle segnalazioni antiriciclaggio anche oltre i confini nazionali. La norma è la Direttiva 2005/60, art.22, paragrafo 2 contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. Questa norma stabilisce che i “Soggetti” obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette (tra cui le Banche) debbono informare prontamente la Financial Investigation Unit (Fiu) territoriale delle transazioni sospettabili di riciclaggio, fornendo loro tutte le informazioni utili all’approfondimento. Le informazioni vanno trasmesse alla Fiu (in Italia è la U.i.f.) dello Stato membro “-nel cui territorio è situato l’Ente o la Persona che trasmette le informazioni stesse-“ La normativa possiede più di altre il requisito della “territorialità”, sia nella prevenzione che nella repressione dei reati in oggetto.

In Italia la normativa è contenuta del Dlgs 231/07 e ricalca fedelmente questa impostazione. Il Decreto, infatti, include tra gli Intermediari Finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche le Succursali,  insediate nel nostro Paese, di Intermediari (tra cui le Banche) con Sede Legale in uno Stato estero.

NB: laddove si parla di “Succursali”, ci si deve riferire alla definizione della stessa Direttiva Europea, che non distingue tra insediamenti fisici o meno, per cui individua l’effettuazione di operazioni in altro Stato come criterio discriminante dell’assoggettamento alle regole antiriciclaggio.

Ne discende, quindi, che nel nostro Paese le Banche comunitarie od extracomunitarie presenti devono applicare la normativa qui vigente ed effettuare la segnalazione di casi sospetti all’Uif. Esse poi inoltrano la stessa segnalazione alle Fiu dei Paesi d’origine, secondo le rispettive Legislazioni. Le varie Fiu collaborano tra loro sin da quando, proprio con l’art. 21 della Direttiva antiriciclaggio, sono state istituite obbligatoriamente in ciascuno stato dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia rimarca l’interesse superiore che il contrasto al riciclaggio riveste rispetto alle legislazioni particolari dei vari Paesi, non senza precisare,  comunque, che ogni Stato dovrà valutare in autonomia se la propria regolamentazione non risulti discriminatoria rispetto ad altre. I Giudici Europei hanno inoltre evidenziato, e questo è uno spunto di riflessione per i prossimi mesi, che il meccanismo di cooperazione tra le Fiu presenta qualche lacuna. Questo rende compatibile ogni misura adottata dai singoli Stati. Secondo la decisione 2000/642 del Consiglio Ue del 17 ottobre 2000, esistono delle deroghe agli obblighi di comunicazioni tra le varie Uif  (vedi tabella allegata). Siccome, però, le decisioni della Corte di Giustizia non risolvono le controversie, ma vincolano i Giudici nazionali a definire le cause conformemente ad esse, tutti gli Stati Europei dovranno confrontarsi con questi principi.

La Legge Ue

La Norma: in base all’articolo 22, paragrafo 2 della Direttiva 2005/60 i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette (tra cui le Banche) devono informare prontamente la Fiu territoriale (Financial Investigation Unit) delle transazioni sospettabili di riciclaggio, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per l’approfondimento.

Le Deroghe: è possibile derogare agli obblighi di comunicazione tra le Uif quando:

  • Le informazioni possono compromettere le indagini penali in corso nello Stato cui si richiedono
  • Le comunicazioni implichino effetti palesemente sproporzionati rispetto agli interessi legittimi delle persone e del Paese d’origine
  • Comportino violazioni dei principi fondamentali di Diritto nazionale
Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!