Statuti e regolamenti: come adeguarli ai nuovi schemi COVIP

Tratto da: Osservatorio Giuridico MEFOP – Novembre 2021
articolo di Paolo Pellegrini
(riproduzione riservata)


Come noto, con le due deliberazioni Covip del 19 maggio 2021 (recanti rispettivamente i nuovi Schemi di statuto/regolamento e il Regolamento sulle procedure) si è completato il quadro delle implementazioni che i fondi pensione devono mettere in atto per l’adeguamento alla Iorp2.

In particolare, tutti i fondi pensione sono tenuti ad uniformarsi ai nuovi schemi Covip di statuto e regolamento entro il 31 marzo 2022. La relazione illustrativa al provvedimento recante gli Schemi di statuto e di regolamento precisa che anche i fondi pensione chiusi a nuove adesioni sono chiamati a adeguarsi, mentre l’obbligo non riguarda le forme pensionistiche interessate da processi di liquidazione o di fusione che risultino deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2021.

Quali sono le novità introdotte nei nuovi schemi Covip?
La relazione illustrativa distingue le novità relative ai seguenti ambiti:
• la governance come modificata dalla Iorp2
• le modifiche già acquisite nel tempo (es. Rita e riscatto parziale per perdita dei requisiti)
• le modifiche derivanti dall’esperienza pratica maturata nel corso dell’attività di vigilanza
• le novità derivanti dalle nuove istruzioni in materia di trasparenza e dal regolamento sulle adesioni.

Le novità relative alla governance come modificata dalla Iorp2
Per i fondi negoziali e preesistenti le nuove disposizioni statutarie inerenti la governance riguardano:
• la riformulazione dei poteri del Cda (art. 20) per tener conto delle nuove attribuzioni relative alla Iorp2
• la figura del Direttore generale con eliminazione del Responsabile (art. 26)
• le funzioni fondamentali (art. 27)
• il collegio sindacale, cui può essere assegnata la funzione di revisione interna. In alternativa, il collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna (art. 24, comma 3)
• l’aggiornamento delle disposizioni in materia di depositario (art. 29).

Per i fondi pensione aperti, invece, lo schema di regolamento riporta una nuova disposizione relativa al sistema di governo (art. 16) e, per i soli fondi pensione che raccolgono adesioni su base collettiva, l’art. 19 contiene i principi relativi all’organismo di rappresentanza, rinviando ad apposito documento denominato Disposizioni in materia di organismo di rappresentanza.

Mefop ha elaborato un esempio di tali “Disposizioni”, reso disponibile a tutti i soci nella sezione del sito contenente gli interventi istituzionali, unitamente agli altri documenti predisposti nel 2020 relativi alla Iorp2 (https://www.mefop.it/doc/attivitaistituzionali? tipologie-istituzionali=630).

Modifiche già acquisite nel tempo
La revisione degli schemi è stata anche l’occasione per Covip per sistematizzare alcune precedenti indicazioni rese dall’Autorità gradualmente nel tempo.
In particolare, sono recepite le disposizioni in materia di Rita, la possibilità di consentire il riscatto ex art. 14, comma 5 del d.lgs. 252/05 anche nella forma di riscatto parziale anziché esclusivamente totale, la possibilità di conferimento di una quota del Tfr in presenza di accordi che lo prevedano.
Per i soli fondi negoziali e preesistenti, inoltre, sono integrate nello schema le disposizioni relative ai contributi aggiuntivi ed all’adesione contrattuale, le opzioni circa l’assetto della revisione legale dei conti (da assegnare a un revisore esterno o al collegio sindacale).

Modifiche derivanti dall’esperienza pratica maturata nel corso dell’attività di vigilanza
Covip ha colto l’occasione della revisione degli schemi di statuto e regolamento per introdurre disposizioni nuove che ha reputato utili nell’ambito della propria attività di vigilanza. Così, per tutti i fondi pensione, è stato richiesto di indicare nello statuto o nel regolamento il termine, comunque non superiore a sei mesi, per eseguire gli adempimenti relativi al trasferimento, al riscatto o all’anticipazione. Tale termine, precisano gli schemi, deve essere correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi necessari, inizia a decorrere dalla richiesta dell’iscritto ed è sospeso nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente.
Tutti i fondi pensione, inoltre, dovranno prevedere una clausola relativa alle posizioni prive di consistenza o azzerate, per le quali sarà attivata una procedura di cancellazione. L’argomento era già stato oggetto di una risposta a quesito Covip di giugno 2017 (https://www.covip. it/normativa/fondi-pensione/quesiti/risposta- quesiti-tema-risoluzione-dei-contratti-inerenti- posizioni). Ora però la clausola differisce tra fondi negoziali/preesistenti e fondi aperti/ pip: mentre per i secondi si prevede, come in passato, la mera facoltà di attivare la procedura di risoluzione, per i primi la disposizione statutaria è più netta e sembra implicare un automatismo in caso di azzeramento della posizione da almeno un anno. Nell’applicazione pratica, tuttavia, si ritiene che non debbano essere necessariamente chiuse le posizioni azzerate per effetto di omissioni contributive.

Per i soli fondi negoziali e preesistenti, poi, si stabilisce che i costi direttamente a carico dell’aderente non possano più essere definiti in percentuale della retribuzione ma solo in percentuale dei contributi o in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza e confrontabilità; quanto all’assemblea dei delegati, si chiede di precisare che l’elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti gli aderenti e che il regolamento elettorale deve prestare attenzione all’equilibrio tra i generi; è stabilito il divieto per il componente del collegio sindacale nell’esercizio precedente di assumere successivamente il ruolo di componente del consiglio di amministratore e viceversa. Per i soli fondi aperti e Pip, si amplia la casistica per la quale l’aderente ha diritto al trasferimento senza costi. Alle modifiche peggiorative delle condizioni economiche, alle modifiche delle caratteristiche del fondo ed alla cessione del fondo ad altro soggetto, si aggiunge ora il caso in cui il fondo aperto o Pip sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dal medesimo soggetto da cui derivi una modifica peggiorativa delle condizioni economiche o la modifica delle caratteristiche del fondo.

Novità derivanti dalle nuove Istruzioni in materia di trasparenza e dal Regolamento sulle adesioni
Un ultimo blocco di novità deriva dalla nuova disciplina della trasparenza e dal nuovo regolamento sulle adesioni (deliberazioni Covip del 22 dicembre 2020).
Sulla base di questi provvedimenti, Covip ha ritenuto di inserire in statuto e regolamento l’indicazione dell’indirizzo Pec del fondo pensione. Inoltre trova spazio la clausola che richiama l’obbligo di legge di fornire informativa una tantum circa le opzioni esercitabili agli aderenti che perdono i requisiti di partecipazione.
Tutti i fondi, anche quelli che non lo abbiamo ancora previsto, avranno poi una clausola volta a garantire il diritto di recesso in caso di adesione mediante sito web. In questo modo, l’eventuale attivazione di questa modalità di adesione potrà essere deliberata senza rallentamenti, essendo lo statuto o il regolamento già adeguato alle disposizioni del Regolamento sulla raccolta delle adesioni.

A completare il quadro, va ricordato che lo statuto potrà consentire l’adesione anche ai fiscalmente a carico dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e che per tutti i fondi pensione è stabilita la riduzione da cinque a tre anni del periodo di partecipazione minimo per esercitare il diritto alla prestazione pensionistica e alla Rita, nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e si trasferisca in un altro stato membro dell’Unione europea.

Quale procedura seguire per il vaglio Covip? Quale organo è competente ad approvare le modifiche dello statuto/regolamento?
Passate in rassegna in via di sintesi le novità, è opportuno ricordare che l’adeguamento dello statuto e del regolamento deve essere vagliato da Covip sulla base delle disposizioni del nuovo Regolamento sulle procedure del 19 maggio 2021, cui occorre far riferimento per strutturare correttamente la documentazione da trasmettere a Covip e per stabilire se seguire la procedura semplificata della comunicazione o quella dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie/regolamentari.

Quando seguire la procedura semplificata di comunicazione e quando occorre presentare un’istanza di approvazione?
Eccettuati i fondi preesistenti con meno di 4000 aderenti e beneficiari, per i quali sussiste la sola procedura di comunicazione, per gli altri fondi occorre seguire la prima o la seconda procedura in base alle seguenti indicazioni. La procedura di comunicazione si applicherà in caso di mero adeguamento alle nuove disposizioni.
È ammesso anche il mantenimento di disposizioni statutarie o regolamentari già presenti, in quanto già vagliate da Covip, purché non in contrasto con le nuove disposizioni degli schemi. In questo caso, per eventuali disallineamenti dallo schema legati a specifici profili già presenti negli ordinamenti previgenti, la relazione illustrativa delle modifiche apportate deve chiarire le motivazioni del mantenimento della specifica disciplina1. L’istanza di approvazione, invece, dovrà essere presentata in caso di modifiche aggiuntive rispetto allo schema, non presenti nello statuto o regolamento vigente, né previste nella casistica per la quale il nuovo Regolamento sulle procedure prevede la comunicazione.

Quali sono gli organi competenti a deliberare l’adeguamento?
Per i fondi pensione aperti e Pip, le modifiche sono deliberate dall’organo di amministrazione della società/compagnia che gestisce il fondo. Per i fondi pensione negoziali e preesistenti, invece, si pone poi il dubbio se l’adeguamento statutario sia di competenza del Cda o dell’assemblea in seduta straordinaria.
Anche per questo aspetto, occorre distinguere se si tratti di:
• mero adeguamento agli schemi Covip, nel qual caso la modifica può essere deliberata dal Cda (per i fondi preesistenti è necessario verificare che questa possibilità sia prevista in statuto); oppure
• adeguamento con modifiche, di competenza dell’assemblea straordinaria.

Per i fondi pensione preesistenti, inoltre, i profili strutturali e di funzionamento non compatibili (es. regime a prestazione definita, gestione o erogazione diretta) possono essere mantenuti, dandone rappresentazione nella relazione illustrativa ed esplicitando le motivazioni del mancato adeguamento.
In caso di adeguamento con modifiche al proprio assetto strutturale e di funzionamento (es. passaggio da assemblea totalitaria ad assemblea di delegati), la modifica è di competenza dell’organo ordinariamente deputato a modificare lo statuto (non il Cda), ma, trattandosi di adeguamento allo schema Covip, si segue la procedura di comunicazione (art. 34 o 36 del Regolamento sulle procedure).

Dalla Relazione al provvedimento: contenuti della Relazione illustrativa

Con riferimento alla relazione illustrativa delle modifiche apportate, si precisa che la stessa deve riportare gli interventi complessivamente operati, specificando quelli di mero adeguamento, i profili strutturali e di funzionamento (già presenti) per i quali non si è proceduto all’adeguamento e quelli per i quali si è invece eventualmente deciso di innovare rispetto allo statuto precedente.
[…] In tale ambito, in considerazione delle peculiarità che connotano il sistema dei fondi pensione preesistenti, gli eventuali profili strutturali e di funzionamento che non risultino pienamente compatibili con lo Schema di statuto, e quindi non consentano l’adeguamento agli stessi (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni), sono rappresentati nella relazione illustrativa delle modifiche apportate, esplicitando le motivazioni del mancato adeguamento.

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