Inform@fisac novembre 2016

La validità dei Certificati di Malattia

 

Si porta a conoscenza che, con la definitiva entrata in vigore delle modalità di trasmissione elettronica dei certificato di malattia, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che prevede: la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare.

Pertanto, se nel certificato si dichiara di essere ammalato dal ____risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare solo nel giorno di rilascio del certificato. Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Oggi, alla luce del certificato on line dove è specificato il tipo di visita, nel caso di visita ambulatoriale, la dichiarazione del lavoratore, espressa nel certificato telematico contenente la decorrenza dell’evento di malattia non produce effetti ai fini dell’indennizzabilità dei giorni dichiarati in data antecedente la data di rilascio del certificato. L’evento sarà indennizzabile a partire dalla data di redazione e invio del certificato da parte del medico curante.

L’unica eccezione prevista riguarda il caso di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare del medico

E’ necessario che i lavoratori si rechino dal medico curante il giorno in cui insorge la malattia o chiedano la visita domiciliare, per non perdere il riconoscimento economico. Ovviamente anche per la continuazione o la ricaduta si devono osservare le stesse modalità.

 

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