Cara/o collega,
in questo comunicato sindacale ti raccomandiamo di tenere in debita attenzione le scadenze nonché la gestione dei seguenti permessi e diritti:
- Permessi ex accordi premi aziendali 2020 e 2021.
- ROL ed ex festività
- Banca Ore – Fruizione e scadenze
- Straordinario e sua gestione
Abbiamo inoltre raccomandato all’Azienda una gestione più flessibile dell’istituto delle ferie, per permettere una migliore conciliazione degli interessi del lavoratore e delle esigenze aziendali.
Permessi ex accordi premi aziendali 2020 e 2021
Questo tipo di permessi residui si trovano evidenziati in busta paga:
♦ con la causale 0829 i residui permessi Accordo 16/10/2020 che scadono il 31/12/2021
♦ con la causale 0834 i residui permessi Accordo 18/3/2021 che scadono il 31/12/2022.
Ecco come li trovate in busta paga:
VOCE | DESCRIZIONE | S | F | VALORE UNITARIO | ORE/GG/MES | TRATTENUTE | COMPETENZE |
0829 | RES.PERMES.ACC.SIND.16/10/2020 | 22,50 | |||||
0831 | RES.PERMES.ACC.SIND.18/03/2021 | 22,50 |
L’accordo sindacale del 2020 recita testualmente che «In caso di mancata fruizione di tutte o alcune di tali giornate di permesso entro il 31/12/2021, l’Azienda si adopererà per quanto possibile, e comunque nel rispetto delle medesime previsioni di cui sopra, affinché le stesse siano fruibili, anche frazionate a ore, fino al 30/06/2022». La dichiarazione che l’Azienda si adopererà per quanto possibile non ci convince. Pertanto consigliamo di usufruire entro il 31/12/2021 i permessi con codice 0829 e quanto prima anche quelli con causale 0834 anche in virtù del prossimo processo di integrazione di Creval in Agricole per quanto in scadenza al 31/12/2022. Abbiamo chiesto all’Azienda di avvisare tutti i colleghi, con un sistema di alert, della scadenza di questi permessi con congruo anticipo.
Diritti e permessi previsti dal CCNL vigente
♦ IL CCNL prevede 7 ore e 30 minuti di permessi frazionati a ore (art. 100 comma 6 CCNL), fruibili inderogabilmente entro la fine dell’anno. Trascorso questo termine decadono. Controllate bene la vostra situazione in procedura Time e inserite questi permessi entro la fine dell’anno.
♦ I permessi ex festività, fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre, se non utilizzati sono invece “monetizzati” generalmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo per i giorni non goduti (art. 56 CCNL)
Vai in Area Risorse Umane/ Time e Travel/ Presenze/ Visualizzazioni e stampe/ Riepilogo Diritti Anno corrente /Esegui
Svolgimento orari di lavoro eccedenti quelli ordinari
e) entrare o trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
È sempre necessaria quindi l’autorizzazione aziendale, secondo la procedura TIME self service.
QUINDI ATTENZIONE: prima di svolgere attività lavorativa dopo il normale orario di lavoro è necessario che lavoratore e azienda concordino l’eventuale maggior presenza.
I colleghi delle aree professionali, debitamente autorizzati, avranno diritto al riconoscimento della Banca delle ore o dello straordinario.
La Banca delle Ore per le Aree professionali
Le prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro e caricate nella “Banca ore” (art. 106 CCNL) vanno fruite invece entro 30 mesi dalla loro maturazione.
Fruizione dei permessi Banca Ore
• 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
• 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
• 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni».
Trascorsi 24 mesi l’azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – i tempi di fruizione delle sole ore relative a prestazioni aggiuntive del normale orario di lavoro. Senza accordo sarà l’azienda a fissare, sempre nei tempi previsti di 6 mesi, i giorni del recupero.
Verifica scadenze Banca Ore
Lo straordinario
Le prestazioni eccedenti, successive alle prime 50 ore (comprensive delle 23 di riduzione orario assegnate a inizio anno) e fino alla 100a ora (sempre comprensive delle 23 ore di riduzione orario), sono sempre monetizzabili come straordinario su scelta del lavoratore.
L’Azienda invece, alla pagina 5 del Manuale, permetteva soltanto di gestire le prestazioni eccedenti fino a 75 ore con la sola banca delle ore, in palese violazione del CCNL. La segnalazione delle OO.SS. all’Azienda ha permesso non solo la correzione del Manuale, ma anche la possibilità per tutti i colleghi di poter esercitare l’opzione monetizzazione/banca ore, anche nella fascia 50-75 ore.
Oltre la 100a ora di prestazioni eccedenti, lo straordinario va obbligatoriamente monetizzato.
Dopo 150 ore (23+ 127 ore) di prestazioni aggiuntive, rese oltre il normale orario di lavoro, non si è tenuti a rispettare altre richieste di straordinario. Oltre questi limiti l’applicativo Time e Travel non consente peraltro ulteriori registrazioni secondo le consuete modalità rischiando tra l’altro di produrre condotte illecite se il lavoro viene comunque svolto.
Rimaniamo disponibili a fornire tutti i chiarimenti possibili e aiutarvi verso una regolare e corretta registrazione di tutte le prestazioni aggiuntive, sia quelle che danno diritto ai permessi Banca Ore, sia quelle che permettono il riconoscimento economico dello straordinario.
Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil Creval
Gruppo Crédit Agricole