L’ANGOLO LEGALE: Caro Produttore ti scrivo
Torna all’indice Lucio Dalla avrebbe proseguito con “ti scrivo così mi distraggo un po’ e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò….” Di ben diverso tenore sono le lettere che periodicamente ricevono i produttori di Generali Italia da parte dell’azienda, sono colleghi che si trovano in difficoltà con il lavoro e in ritardo con la realizzazione degli obiettivi produttivi. Queste lettere non sono altro che un monito, un richiamo formale al dovere e alle proprie responsabilità.
L’azienda con l’invio della lettera comunica al produttore l’insufficienza della produzione rispetto a quanto previsto dal programma di lavoro ed entra nel dettaglio dei computi e dei volumi.
Viene fatta un’analisi del lavoro prendendo come riferimento un breve periodo, di conseguenza tutti i risultati e le rese passate del produttore non vengono considerate. Il periodo di osservazione in genere è di 12 mesi, ma può ridursi anche a 4 come è recentemente accaduto. Tutti i risultati e gli sforzi lavorativi passati non vengono conteggiati, la logica seguita dall’azienda è quella di valutare esclusivamente la capacità produttiva del momento. Per il produttore non sono tollerati cali di tensione o problemi che possano anche momentaneamente ridurre la sua produttività.
Attraverso una artata e quanto mai spericolata interpretazione del CCNL , per l’azienda il mancato raggiungimento dei programmi produttivi è da solo sufficiente a legittimare l’inadempimento contrattuale dell’obbligo di prestare una fattiva collaborazione nella acquisizione degli affari di cui all’art 151, 2 comma, del CCNL. Il produttore viene richiamato al rispetto dei programmi di produzione; gli viene “concesso in via eccezionale” un tempo ulteriore per mettersi in linea con i volumi produttivi attesi con la minaccia, nel caso di reiterata condotta, di ulteriori azioni.
Si entra così a far parte della lista nera degli indesiderati, il produttore è soggetto ad un controllo più attento sull’andamento della produzione a cui seguono incontri motivazionali con Assistant e Manager. Se dopo l’invio delle lettere (di solito possono essere 2/3) non si hanno risposte soddisfacenti in termini di risultati produttivi, l’azienda passa all’irrogazione di provvedimenti disciplinari che possono essere il biasimo per iscritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Queste pressioni non aiutano il lavoratore ad uscire dal periodo critico, hanno solo lo scopo di esasperarlo al punto da indurlo a rassegnare le dimissioni o in alternativa a concordare con l’azienda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Cerchiamo di capire la natura giuridica delle lettere monitorie e la collocazione all’interno dell’alveo del rapporto di lavoro.
Lo scopo della lettera è quello di sollecitare il lavoratore a rispettare gli obiettivi produttivi, è una diffida ad adempiere alla prestazione di lavoro intesa come acquisizione degli affari (vendita dei prodotti assicurativi vita e danni).
Al fine di legittimare le proprie ragioni, l’azienda utilizza l’insufficienza della produzione rispetto ai programmi (art.151 CCNL) e la negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Quest’ultima viene dimostrata attraverso la comparazione tra la resa produttiva del singolo con la resa media realizzata dai produttori della zona di appartenenza. In definitiva il ragionamento è il seguente: i risultati del singolo sono lontani quantitativamente dalla media dei risultati degli altri colleghi al punto tale da far presupporre la violazione dell’obbligo della diligenza nell’esecuzione della prestazione. L’azienda in altre parole non si limita solo a far notare la mancanza dei risultati attesi ma pone le basi ed i presupposti giuridici per legittimare ogni successivo provvedimento.
Riassumendo i presupposti di legittimazione sono: a) violazione dell’art. 151, 2 comma, CCNL; b) aver operato con negligenza.
Cosa bisogna fare quando si ricevono queste lettere? Quale comportamento deve tenere il produttore? Come prima cosa è opportuno rispondere all’azienda facendole notare di aver comunque rispettato i doveri contrattuali della diligenza, fedeltà e fattiva collaborazione. Di aver operato diligentemente a prescindere dai risultati conseguiti, di aver agito sempre nell’interesse e per conto dell’azienda.
Sarebbe da subito opportuno contestare l’utilizzo di documenti parziali e di parte (prodotti esclusivamente dall’azienda) come i calcoli sulle medie di zona. Chi certifica la loro veridicità? Chi può dire se tali calcoli sono effettivamente corrispondenti alla realtà? Che sistema di calcolo viene utilizzato? Non possiamo prendere per oro colato tutto quello che una controparte utilizza strumentalmente per legittimare le proprie azioni.
Lo scopo dell’azienda è dimostrare che lo scarso rendimento del lavoratore è dovuto a negligenza e per fare questo vengono utilizzati strumenti che non possono essere ritenuti imparziali e terzi. È evidente che i documenti prodotti dall’azienda servono esclusivamente a legittimare l’utilizzo del suo potere disciplinare.
Da questo ultimo ragionamento si deduce chiaramente la pretestuosità delle lettere e la loro infondatezza giuridica. La prova dell’inadempimento del lavoratore deve essere dimostrata con altri mezzi, deve essere chiara e inequivocabile. La giurisprudenza del lavoro si è più volte pronunciata ritenendo legittimi i provvedimenti disciplinari, compreso il licenziamento per scarso rendimento, solo nell’ipotesi in cui l’azienda “riuscisse a dimostrazione un notevole inadempimento da parte del lavoratore, non risultando sufficiente il solo mancato raggiungimento dei programmi di produzione”. (Cass. N.8759/1987; Cass. N.3014/1987)
Gian Luigi Ricupito