Inform@fisac gennaio 2017 n. 2

INAIL: Interventi di sostegno per il reinserimento di persone con disabilità da lavoro

 

La Circolare n. 51 del 30 dicembre 2016: l’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo,  in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro. L’attuazione di tale disposizione è assicurata dall’Inail attraverso l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.

Destinatari
I soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Caratteristiche
Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.

Le tipologie di interventi previste sono:

interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro, interventi di formazione.

Modalità di erogazione della prestazione

Gli interventi sono individuati nell’ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell’Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione dell’Istituto  anticipandone i relativi costi per  sostenere i quali è possibile chiedere un’anticipazione all’Inail. Le modalità relative all’elaborazione e all’approvazione del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, nonché alla realizzazione e al rimborso delle spese degli interventi sono definite nel Regolamento.

Il Regolamento, nell’ambito di ciascun Progetto, ha fissato limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile dall’Inail, comprensivi di ogni onere e imposta, differenziati per tipologia di interventi e pari a:

95.000€ per tutti gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;

40.000€ per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;

15.000€ per tutti gli interventi di formazione.

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