RIDUZIONE ORARIA e BANCA ORE
Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e vi sono delle scadenze contrattualmente previste che, se non rispettate, potrebbero anche produrre la perdita di ore di permesso/riduzione di orario stabilite dal CCNL.
B ANCA ORE:
La Banca Ore viene alimentata dalle 23 ore di riduzione oraria di inizio anno. La Banca Ore si incrementa poi in presenza di straordinario/prestazioni aggiuntive. Fino al raggiungimento delle prime 50 ore vengono automaticamente caricate in Banca Ore, per quelle successive si può optare fra la Banca Ore o l’immediato pagamento come straordinario (con maggiorazione del 25%). Per i part time l’opzione fra recupero o pagamento scatta dalla prima ora di prestazione aggiuntiva.
LA BANCA ORE HA UNA SCADENZA ? Si, la Banca Ore maturata scade dopo 24 mesi dalla sua maturazione, pertanto le 23 ore scadono 24 mesi dopo il 1′ gennaio dell’anno di maturazione, mentre per le ore di straordinario/prestazione aggiuntiva successivamente accantonate a Banca Ore la scadenza sarà dopo 24 mesi dalla data di effettuazione.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE PER RECUPERARE/FRUIRE DELLE ORE MATURATE ? Nei primi 6 mesi dalla maturazione il recupero può essere fruito previo accordo con l’azienda, un pò come le ferie. Trascorsi i 6 mesi dalla maturazione (quindi dal 1/7 per le 23 ore maturate ad inizio anno) non serve il benestare aziendale, basta rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL e che riassumiamo di seguito. Un consiglio: provvedete sempre a comunicare formalmente (con mail o apposito modulo) la richiesta di fruizione per la certezza della decorrenza dei termini.
TERMINI DI PREAVVISO PER IL RECUPERO:. Trascorsi i primi 6 mesi dalla maturazione, in cui serve accordo con l’azienda, i permessi possono poi essere fruiti su semplice iniziativa del lavoratore comunicandolo con i seguenti termini di preavviso:
⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di fruizione di permesso orario;
⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di fruizione di permesso tra 1 e 2 giorni;
⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di fruizione di permesso superiore a 2 giorni.
SE SCADONO I 24 MESI COSA SUCCEDE ? Trascorso tale termine, nei 6 mesi successivi, l’azienda in accordo con il lavoratore, fisserà il recupero delle ore non fruite che dovranno comunque essere effettuate complessivamente entro 30 mesi dalla loro maturazione.
L ‘AZIENDA POTREBBE MONETIZZARE ? Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare, aspettative non retribuite – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, la prestazione aggiuntiva maturata andrà erogata al lavoratore/lavoratrice sotto forma di compenso per lavoro straordinario e pertanto con la maggiorazione del 25%. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto (es: per scadenza del contratto a termine), per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
RIDUZIONE ORARIA ANNUALE:
Ogni anno viene riconosciuta ai lavoratori delle aree professionali una riduzione oraria di 7ore e 30 minuti.
QUANDO SCADE ? Questo monte ore è da utilizzare inderogabilmente nell’arco dell’anno medesimo, e quindi entro il 31/12, sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora.
COSA FARE PER CHIEDERNE L‘UTILIZZO ? L’utilizzo va comunicato previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione. Per la comunicazione vale quanto scritto per la Banca Ore.
SE NON NE FRUISCO ENTRO IL 31/12 COSA SUCCEDE ? La riduzione oraria annuale se non fruita entro il 31/12 viene cancellata e irrimediabilmente persa.