Leggi il nostro articolo sull’abolizione della banconota. L’utilizzo del “denaro contante” è già di per sé stesso un fattore di rischio che può divenire strumento di irregolarità o addirittura mezzo per realizzare dei comportamenti penalmente sanzionabili. Per questo motivo il Legislatore ha fissato, negli ultimi anni, una serie di soglie che ne limitino l’utilizzo fino a vietarne lo scambio quando realizzato tra privati. Ora Bankitalia regolamenta i comportamenti che gli Intermediari Finanziari devono tenere ai fini della lotta al riciclaggio (ai sensi dell’art. 7, comma 2 Dlgs 231/07), per effettuare l’adeguata verifica dei Clienti relativamente all’utilizzo di banconote di grosso taglio. In particolare, si applica la soglia di 2.500 euro alle operazioni che hanno come oggetto banconote da 200 e 500 euro.
Ricordiamo che dal 2008 ad oggi, il limite per le operazioni in valuta è stato modificato per sei volte oscillando dagli 12.500 dell’aprile 2008 ai 1.000 euro attuali. A questo bisogna sommare i provvedimenti relativi agli assegni, ai libretti al portatore ed alle movimentazioni di valuta contante in entrata ed uscita dal territorio nazionale.
Il provvedimento della Banca d’Italia (rivolto agli Intermediari Finanziari, le Banche, Poste Italiane e Istituti di Pagamento), evidenzia quale possibile elemento di criticità ai fini antiriciclaggio l’effettuazione di operazioni in contanti ed in particolare quelle che prevedono l’utilizzo di banconote da 200 e 500 euro. Questo a prescindere dall’importo complessivo dell’operazione. Lo svolgimento di transazioni con banconote di grosso taglio è, quindi, individuata quale elemento di attenzione in sé in quanto rappresentativo di un maggior rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo poiché “agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziari non tracciabili”.
Considerato il quadro nel quale l’utilizzo delle banconote di 200 e 500 euro è inserito quale rischio ai fini antiriciclaggio, la Banca d’Italia richiede ai destinatari del Provvedimento: “In presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) per importi unitari superiori ai 2.500 euro – indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli- lo svolgimento di specifici approfondimenti, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.” In assenza di “ragionevoli motivazioni” i destinatari del Provvedimento non sono obbligati ad astenersi dall’effettuazione dell’operazione e, in caso sia in essere un rapporto continuativo dovranno valutarne la continuazione, ma dovranno anche valutare se procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Va dunque evidenziato come la Banca d’Italia ponga l’attenzione sulle operazioni di importi comunque superiori alla soglia antiriciclaggio di cui all’art.49 (attualmente fissato in 1.000 euro); infatti si individua il limite di 2.500 euro oltre il quale scatta l’obbligo delle indagine da parte degli Intermediari Finanziari e degli altri Soggetti che svolgono attività finanziaria. Nel Provvedimento si sottolinea comunque che l’utilizzo delle banconote da 200 e 500 euro rappresenta da ora, in sé, un indice di rischio, anche se l’adeguata verifica debba scattare esclusivamente al raggiungimento della soglia di 2.500 euro.