Avvisi di pagamento: approvata la norma interpretativa proposta, ora la cancellazione degli avvisi

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Con riferimento all’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate di procedere alla riliquidazione dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, da noi giudicata infondata e sbagliata, FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN hanno da subito posto in atto le necessarie iniziative affinché si giungesse al ripristino di quanto definito nell’Accordo istitutivo del Fondo e dei susseguenti provvedimenti legislativi.

In particolare, lo scorso 17 giugno abbiamo inviato al Ministro dell’Economia e Finanze, al Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali, alla Direzione Generale delle Finanze del MEF, al Presidente dell’INPS e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché per conoscenza ai due Relatori, una proposta di norma interpretativa, con l’esplicita richiesta che fosse inserita come emendamento nel provvedimento di conversione del Decreto Legge Sostegni bis. La norma da noi proposta, condivisa e sostenuta da ABI, aveva lo scopo di escludere in via definitiva ogni ipotesi di riliquidazione dell’Assegno Straordinario, ripristinando quanto in essere da oltre vent’anni.

Abbiamo deciso di dare all’iniziativa carattere di riservatezza, in considerazione dell’importanza della questione e della necessità di raggiungere l’obiettivo, attraverso le dovute e necessarie interlocuzioni politiche e tecniche con i Ministeri sopracitati e con le Forze politiche della maggioranza di Governo.

È con soddisfazione che siamo oggi in grado di comunicare che la nostra iniziativa ha avuto pieno successo: la norma interpretativa, inserita come emendamento (art. 47bis, comma 2, che qui alleghiamo), dopo essere stata approvata in Commissione, ha avuto il via libera da parte dell’Aula di Montecitorio, con l’odierno voto di fiducia. Nei prossimi giorni è attesa la ratifica da parte del Senato.

L’Agenzia delle Entrate dovrà ora provvedere alla cancellazione degli avvisi bonari emessi e al rimborso della prima rata a quanti hanno scelto la via della rateizzazione.

Chiediamo a tutte le nostre Strutture, aziendali e territoriali, di aiutarci a dare il dovuto risalto a questo risultato, allo scopo di informare tempestivamente le persone direttamente interessate.

Roma 14 luglio 2021

I Segretari Generali

Fabi – First/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca – Unisin

Articolo 41-bis.

(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

  1. Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali  di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti afar  data dal 1° novembre 2021. A talfine  la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
  2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di europer l’anno 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell’articolo 1.
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