BPER: Banca delle ore e lavoro straordinario. Le novità del 2021

Come noto, il nostro Contratto Collettivo prevede che per le prime 50 ore accumulate in banca ore non esistano alternative al recupero. In questo modo la banca ore diventa uno strumento che consente ad ogni lavoratore un minimo di flessibilità nell’ambito della propria prestazione lavorativa.

Come si alimenta la banca ore?


Tutti i lavoratori appartenenti alle aree professionali beneficiano, ad inizio anno, di un monte di 23 ore, decurtato di 7 ore e 30 minuti il cui equivalente viene versato nel
FOC (Fondo per l’Occupazione nel settore del Credito).

Questo vuol dire che la dotazione effettiva ammonta a 15 ore e 30 minuti. Le successive ore di straordinario vengono accantonate, fino ad arrivare ad un totale di 50 ore per le quali, ripetiamo, è previsto esclusivamente il recupero.

Per le successive ore di straordinario, fino al 2020 era previsto che all’inizio dell’anno ogni lavoratore scegliesse se recuperarle, aggiungendole alle prime 50 ore, o chiederne la monetizzazione. La scelta fatta all’inizio dell’anno era valida fino al 31 dicembre.

Le novità del 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 non è più richiesta la scelta preventiva della destinazione per le ore eccedenti le prime 50. Una volta raggiunto tale limite, sarà il lavoratore a scegliere di volta in volta se destinare le ore di straordinario al recupero o chiederne la monetizzazione. Nel primo caso dovrà indicare il giustificativo “STR. IN BANCA ORE”, nel secondo il giustificativo “STR. DA LIQUIDARE”.

Ricapitolando:

  • Per le prime 50 ore (15 e 30 + 34 e 30 di eventuali straordinari:   Recupero obbligatorio
  • Per le ore tra le 50 e le 100:  Recupero o monetizzazione con scelta da effettuare volta per volta
  • Per le ore eccedenti le 100:  Monetizzazione obbligatoria

E’ una novità della quale è importante tener conto in quanto molti colleghi, abituati negli scorsi anni a non prestare attenzione al giustificativo inserito per le prestazioni straordinarie, potrebbero dare per scontato che le ore di straordinario eccedenti la cinquantesima gli vengano monetizzate, per poi scoprire solo a posteriori che non è così.

Altra novità, dall’inizio di quest’anno, riguarda le modalità di fruizione dei recuperi. Fino allo scorso anno, il lavoratore poteva optare per una riduzione fissa di 30 minuti dell’orario settimanale, anticipando ad esempio l’uscita il venerdì. Si trattava di una modalità molto poco utilizzata, e che da quest’anno non è più prevista.

Per quanto riguarda i lavoratori part-time, il numero di ore accumulate viene decurtato in proporzione alla riduzione dell’orario di lavoro. Il loro monte ore viene indicato in procedura come “Permesso ex art. 56”.

Quante ore di straordinario possono essermi richieste?


La Banca ha facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive all’orario di lavoro giornaliero nel limite massimo di
2 ore al giorno o di 10 ore settimanali. In ogni caso si ricorda che il lavoro straordinario, per ciascun dipendente, può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare.

Nonostante la normativa preveda che le ore eccedenti le 100 vengano interamente monetizzate, è facoltà del lavoratore rifiutarsi di effettuare prestazioni straordinarie una volta superato questo limite.

A questo proposito, è bene fare una precisazione. Il limite di 100 ore è a tutela del lavoratore, non della banca. Il contratto pone un limite per tutelare la qualità di vita dell’interessato. Qualora tale limite venisse sforato, è comunque previsto il pagamento delle ore effettuate. Purtroppo è capitato di veder capovolta l’interpretazione, e che qualcuno si sia sentito dire che, avendo superato le 100 ore di straordinario, non poteva più segnare le ulteriori prestazioni aggiuntive – comunque effettuate – perché non potevano essergli pagate.

Evidentemente non è questo lo spirito della norma.

Per quanto riguarda i part-time, la Banca può richiedere di effettuare prestazioni extra nel limite di 2 ore al giorno, per un massimo di 50 ore annue.
E’ bene tuttavia ricordare che il Contratto prevede che tale richiesta possa essere fatta solo in determinate circostanze:

  • Operazioni contabili di quadratura e di chiusura
  • Interruzioni temporanee nel funzionamento delle apparecchiature elettroniche
  • Assenze impreviste di colleghi nella stessa unità lavorativa

IMPORTANTE

E’ bene ricordare che i lavoratori in part-time hanno diritto a scegliere tra la monetizzazione e il recupero delle ore effettuate. Per questo motivo, le prestazioni eccedenti l’orario concordato devono essere registrate con i giustificativi corrispondenti alla scelta effettuata.

Dopo quanto tempo scade la banca delle ore?

La ore accumulate in banca ore scadono dopo 24 mesi dalla loro maturazione. Questo vuol dire che le 15 ore e 30 caricate all’inizio dell’anno scadono il 1 gennaio del secondo anno successivo, mentre per le ore di straordinario la scadenza sarà 24 mesi dopo la data di effettuazione.

Una volta scaduti i 24 mesi le ore non si perdono automaticamente. L’azienda, d’intesa con il lavoratore, fisserà il recupero delle ore scadute entro 6 mesi. Il termine ultimo per la fruizione è pertanto di 30 mesi dalla maturazione delle ore.

Nel caso il recupero sia stato impedito da prolungate assenze a seguito di malattie, infortuni, maternità, aspettativa ecc…, la prestazione andrà erogata al lavoratore sotto forma di compenso per lavoro straordinario con maggiorazione del 25%.
Stesso trattamento economico per le ore non recuperate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Per ogni dubbio, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Fisac più vicino a voi.

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