COME RICHIEDERE IL PREMIO DI 800€ PER NASCITA O ADOZIONE
FISAC BPER
Politiche dei diritti e del benessere
Andrea Matteuzzi
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Procedura telematica Inps per la presentazione della domanda del premio di 800 euro perla nascita o l’adozione – Circolare Inps n. 78 del 24/04/2017
Care/i compagne/i,
in data 28 aprile 2017, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 78 sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore. Si tratta della terza circolare che l’Istituto pubblica sull’argomento nell’ambito di pochi mesi, infatti le prime indicazioni erano state date con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017 e la circolare n. 61 del 16 marzo 2017.
L’Inps con la pubblicazione della circolare in oggetto, comunica finalmente che la procedura telematica sarà messa a disposizione dal 4 maggio 2017, pertanto la domanda per la richiesta del beneficio sarà possibile inviarla da tale data.
Presentazione della domanda
Si ricorda che il premio alla nascita è corrisposto direttamente dall’Inps, a seguito della domanda della gestante o della madre del minore. Il premio consiste nel pagamento di 800 euro, in un’unica soluzione, per evento e in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato.
Al momento della presentazione della domanda occorre che venga specificato l’evento per il quale si richiede il premio e più precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
Inoltre l’Inps specifica che:
- se è già stata presentata la domanda di richiesta del premio in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà presentare una ulteriore domanda al momento della nascita del minore. Anche nel caso in cui si era chiesto il beneficio per l’affidamento preadottivo non si dovrà ripetere la domanda in occasione della successiva adozione dello stesso minore;
- Nel caso in cui si tratta di parto plurimo la domanda, qualora già presentata in relazione all’evento del compimento del 7° mese, andrà ripresentata anche in esito alla nascita, con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori, in modo tale da consentire all’Istituto di completare e integrare il beneficio già richiesto, in relazione al numero dei nati;
- Nel caso in cui vi sia la presenza di un legale rappresentate, sarà quest’ultimo che con il PIN della richiedente, accederà al sistema con i dati identificativi della richiedente e presenterà la domanda con i dati della stessa.
La domanda, come già detto, sarà possibile presentarla dal 4 maggio 2017, esclusivamente in via telematica, per gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
La domanda può essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita o adozione.
Per le nascite verificatesi dal 1 gennaio 2017 al 4 maggio 2017, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
Per quanto riguarda le cittadine extracomunitarie, l’Inps rimane ferma nella posizione già assunta nelle circolari precedenti, cioè quella di negare il beneficio alle cittadine di Paesi terzi non in possesso del titolo da lungo soggiornante CE-SLP. Come già scritto nella circolare INCA n. 337 del 2 marzo 2017, l’Istituto inserisce, a nostro parere arbitrariamente, vincoli per la percezione del premio alla nascita, non posti in origine dal legislatore, pertanto come già per l’assegno di natalità, chiediamo di inviare comunque le domande di richiesta per il premio alla nascita anche per le gestanti o le madri cittadine di Paesi terzi non in possesso del titolo da lungo soggiornante CESLP.
Documentazione a corredo della domanda
Per accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la gestante dovrà corredare la domanda con una delle seguenti modalità:
- presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”;
- indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della presente circolare;
- indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza.
Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
Viene inoltre specificato dall’Inps che è consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
Nel caso di domanda presentata dopo il parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, o in caso di parto plurimo, di tutti i nati in quanto il beneficio è riconosciuto per ogni minore nato. Le suddette indicazioni si applicano anche in caso di adozioni o affidamento preadottivo di minori.
Inoltre, per gli eventi di adozione o affidamento preadottivo, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario inserire nella domanda gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che li detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).
Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno, possono autocertificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).
Pagamento del premio
L’Inps provvederà alla corresponsione del beneficio nella modalità richiesta dal richiedente alla presentazione della domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto. Anche in questo caso il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato all’avente diritto.
Il richiedente che opta per l’accredito su un conto con IBAN, è tenuto a presentare anche il modello SR163, ad esclusione di coloro che abbiano già presentato un modello SR163 all’Inps, con lo stesso codice IBAN, in precedenti richieste di prestazioni a sostegno del reddito.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà consultabile sul sito dell’INPS.
Un caro saluto,
Andrea Matteuzzi