Antiriciclaggio: concessione del credito e riciclaggio

Dipartimento Legalità

A partire dal 30.6.21 entreranno in vigore gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (Eba) in materia di concessione e monitoraggio del credito. Le linee guida dell’Eba sono parte dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio Ue nel luglio 2017 per far fronte al problema dei Crediti deteriorati (Non Performing Loans), esplosa in particolare nei Paesi più vulnerabili dell’Eurozona in seguito alla crisi dei debiti sovrani, tra cui il anche nostro Paese.

Il Consiglio aveva così affidato all’Eba di presentare orientamenti dettagliati in materia di concessione dei crediti, monitoraggio e governance interna delle banche, riguardanti in particolare questioni quali la trasparenza e la valutazione della solvibilità del mutuatario. Le novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all’interno di cinque sezioni:

  • modalità di partecipazione della governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito;
  • best practices da seguire nella fase di concessione del credito;
  • aspettative delle autorità di vigilanza per la determinazione dei prezzi dei prestiti sulla base del rischio assunto;
  • modalità di valutazione delle garanzie reali (immobiliari e non);
  • requisiti di vigilanza necessari ai fini del monitoraggio continuo del rischio di credito e delle esposizioni creditizie.

All’interno della sezione relativa alla Governance interna per la concessione ed il monitoraggio del credito al parag. 4.3.1, vengono indicate le politiche e le procedure di prevenzione e contrasto del riciclaggio a cui i destinatari dovranno attenersi. In particolare è richiesto che gli Enti specifichino nelle loro politiche come sono identificati, valutati e gestiti i rischi di riciclaggio a cui sono esposti a causa delle loro attività di concessione di credito, con ciò facendo un esplicito richiamo alla direttiva Ue 2015/849 ed agli orientamenti congiunti delle Aev (Autorità Europee di Vigilanza) relativi ai fattori di rischio JC 2017 37 che impongono agli Enti di mettere in atto e mantenere politiche e procedure efficaci per prevenire il riciclaggio e per rilevare e scoraggiare tali attività nel caso di verifica.

I destinatari dovrebbero a tal fine, nel corso della propria attività, identificare, valutare e gestire il rischio Aml associato al tipo di clienti che servono, ai prodotti creditizi che offrono, alle aree geografiche a cui sono esposti ed ai canali di distribuzione che utilizzano ed, a livello di rapporto individuale, identificare, valutare e gestire il rischio Aml associato a detto rapporto.

A tale fine, gli Enti dovrebbero:

  • considerare la finalità del credito;
  • considerare in che misura l’associazione di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente e dall’ente con la linea di credito possa dar luogo ad un rischio AML;
  • nelle situazioni in cui il rischio AML associato al singolo rapporto è accertato, adottare misure sensibili al rischio e capire se i fondi utilizzati per il rimborso del credito, compreso il contante o mezzi equivalenti forniti come garanzia, provengono da fonti legittime.

Nel considerare la legittimità della provenienza dei fondi, gli Enti dovrebbero tenere conto dell’attività che ha generato i fondi e valutare se tali informazioni sono credibili e coerenti con la conoscenza che l’Ente ha del cliente e della sua attività professionale. Gli  stessi dovrebbero, ancora, disporre di processi interni volti ad assicurare che le informazioni ottenute ai fini della valutazione del merito creditizio, come le informazioni specificate nella sezione 5.1 e nell’allegato 2 dello stesso documento, siano utilizzate anche nei loro processi di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

Gli Enti dovrebbero mettere in atto politiche e procedure volte ad assicurare che l’erogazione dei prestiti sia effettuata in linea con la decisione sul credito e con il contratto di prestito. Dovrebbero inoltre assicurare che siano attuati controlli adeguati per identificare, valutare e gestire i rischi Aml, conservando tutte le registrazioni pertinenti, in linea con i più ampi obblighi Aml, ai sensi della direttiva Ue 2015/849.

Le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria per la concessione del credito, ai fini della valutazione del merito creditizio, è auspicabile che possano essere utilizzate anche nei processi di adeguata verifica per la prevenzione e contrasto del riciclaggio. Tali misure potranno assicurare ai destinatari adeguati presidi non solo da rischi legati al credito ed al riciclaggio ma anche da impatti di tipo reputazione e di compliance.

 

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