NOVITA’ PER LA SPENDIBILITA’ DEI BUONI PASTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 7 giugno 2017 n. 122, che entrerà in vigore il 9 settembre p.v.
Tra le novità previste c’è quella che consente l’uso cumulativo dei buoni pasto per un massimo di 8.
La disposizione indica anche una serie di esercizi convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i ticket: bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, supermercati, agriturismi ed itticiturismi.
Il decreto dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, disciplina i servizi sostitutivi di mensa di cui al decreto legislativo 50/2016, il Codice dei contratti di appalto pubblici.
Pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici in realtà ha una portata piuttosto ampia, tanto è vero che individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».
Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi.
Rispetto all’articolo 285 del Dpr 207/2010, che disciplinava la medesima materia, è previsto un ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali si può usufruire del servizio di mensa (articolo 3) e vengono introdotte dettagliate previsioni sul contenuto degli accordi tra società emittenti ed esercizi convenzionati (articolo 5).
In relazione agli esercenti che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, oltre alla vendita al dettaglio di generi alimentari e quelle per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai fondi di imprenditori agricoli e
coltivatori, sono previsti anche gli agriturismi e gli ittiturismo.
Con riferimento ai termini di pagamento nei confronti degli esercizi convenzionati, la società emittente è tenuta a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 231/2002, come modificato dal decreto legislativo 192/2012. Inoltre l’accordo deve contenere l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati.
Dal punto di vista fiscale, l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest’ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015).
Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.
Finora, la non cumulabilità dei ticket postulata dall’articolo 285 del decreto 207/2010 poneva il sostituto di imposta nella situazione di dover decidere se l’utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l’utilizzo in contemporanea di più buoni.
Con il decreto 122/2017 la questione si semplifica, in quanto i limiti all’esenzione di 5,29 o 7 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è consentito l’uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo.
A tal proposito, i ticket devono essere corrisposti alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori; i beneficiari possono essere dipendenti sia a tempo pieno che parziale e anche collaboratori; come base di calcolo; i ticket agevolati vanno commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa.
Fisac/Cgil Salerno