Le sanzioni antiriciclaggio

Dipartimento Legalità

                E’ stato pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia  sulle disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di Banche, Intermediari finanziari, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento e Sistemi di garanzia e depositanti.

            Tra tutte le indicazioni delle disposizioni di vigilanza, vi è l’entrata in vigore a far data del 1.7.21, con un diverso periodo di decorrenza delle disposizioni in relazione ai requisiti di correttezza ed i criteri di onorabilità da onorare.

Il Provvedimento, come affermato, entrerà in vigore il 1.7.21 e le nuove regole sono applicabili solo alle nomine successive a questa data. Però, per le nomine successive all’entrata in vigore del Dm169/20 (30.12.20) gli atti relativi alla onorabilità ed alla correttezza, dal primo luglio saranno assoggettati alle nuove disposizioni che includono anche sanzioni amministrative (sospensione/rimozione dalle cariche).

Tali sanzioni sono irrogate agli esponenti di rilievo delle Banche per violazione della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.

Le sanzioni amministrative (oltre ad eventuali sanzioni penali) assumono rilevanza perché includono le sanzioni antiriciclaggio. Tale regime sanzionatorio amministrativo è particolarmente articolato ed afflittivo (sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali), al punto di essere considerato un rischio strettamente connesso all’attività ordinaria degli Intermediari bancari e finanziari.

 

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