dal sito Fisac Intesa Sanpaolo
21 maggio 2021
Le responsabilità disciplinari in Intesa Sanpaolo: ambito professionale ma non solo
Come facciamo ciclicamente, e in particolar modo all’indomani dei processi di integrazione che portano “nuovi” colleghi in ISP, ricordiamo che la nostra azienda è particolarmente attenta nel chiedere il rispetto di tutte le normative interne ed esterne che regolano il rapporto di lavoro e più in generale i rapporti tra dipendenti, azienda e clienti.
Se questo è – o dovrebbe essere – scontato per le norme che regolano più direttamente il rapporto di lavoro non lo è sempre per aspetti che sembrano meno rilevanti e per i quali invece l’attenzione è ugualmente molto alta e le possibili ripercussioni potenzialmente molto gravi.
Quindi è appena il caso di ricordare che sono vietati comportamenti di qualsiasi tipo volti a ottenere un interesse personale nell’esercizio della propria attività professionale. Sono quindi ovviamente vietati non solo il furto, l’appropriazione indebita, l’alterazione delle scritture contabili, ma anche la “forzatura” o l’“aggiramento” di procedure interne per consentire di collocare particolari prodotti a determinata clientela. È inoltre vietata la prassi di indurre i clienti all’acquisto di prodotti vincolandoli alla concessione di altri prodotti. A questo proposito è fondamentale ricordare che nessun collega ha mai avuto ripercussioni disciplinari di qualsiasi genere per non aver raggiunto il budget, mentre sono molte, e in alcuni casi anche gravi, quelle per non aver rispettato leggi e regole.
Allo stesso modo sono sanzionate le violazioni che pur non essendo state messe in atto per conseguire un qualche intrese personale, e addirittura nel caso in cui abbiano avuto il solo scopo di favorire il cliente, abbiano determinato o anche solo possano aver esposto la banca a un rischio economico o reputazionale.
Un campo strettamente connesso alla propria attività professionale la cui portata si tende a sottovalutare è quello legato alla gestione della privacy dei clienti. In materia di privacy, il garante ha prescritto dal 2011 a Banche e Poste Italiane una serie di obblighi a tutela della clientela, in particolare sulla “tracciabilità delle operazioni che comportano movimentazione di denaro ovvero di sola consultazione”. In ottemperanza a questo provvedimento in Azienda è attualmente in vigore un processo informatico per la tracciatura dei dati: tutti gli accessi ai rapporti dei singoli clienti vengono filtrati con un motore di analisi che consente di rilevare operazioni, effettuate dai colleghi, che potrebbero risultare anomale rispetto alle norme emesse dal garante. Questo significa che:
- Non sono ammesse “profilature fai da te” delle abitudini di spesa dei clienti nemmeno se inseriti nel proprio portafoglio;
- Non sono ammesse interrogazioni su archivi e banche dati esterni su soggetti privi di richieste di finanziamento in corso;
- Non sono ammessi i messaggi di movimentazione contanti non conclusi con versamento o prelievo effettivi;
- Sono monitorati, e devono essere all’occorrenza giustificati, gli annulli di operazioni versamento o prelievo di minimo importo.
I rapporti con la clientela, oltre ad essere improntati al rispetto personale e professionale, non possono determinare l’avvio di collaborazioni di qualsiasi genere che coinvolgano l’attività professionale dei colleghi. È vietato suggerire in qualsiasi modo o anche solo accettare di essere designati quali beneficiari di polizze o altri strumenti finanziari da parte dei clienti, così come accettare “regali” oltre quelli puramente simbolici.
L’avvio di attività remunerate a qualsiasi titolo al di fuori di quelle assegnate dalla banca deve essere preventivamente autorizzata.
Infine è assolutamente importante ricordare che le violazioni delle norme del Codice etico e di comportamento, nonché delle norme che regolano le Operazioni personali dei colleghi sono considerati con grande attenzione e severità dall’azienda. Gli obblighi e i divieti definiti nel codice di comportamento (in azienda, così come nell’ambito della vita privata, applicazioni “social” comprese), nonché il divieto di determinata operatività finanziaria in proprio (dall’acquisto di prodotti in derivati al “trading” in giornata, fino agli eccessi di indebitamento), sono disposizioni la cui violazione prevede sanzioni molto serie.
In tutti i casi di cui sopra non è peraltro opponibile come causa giustificativa la mancata conoscenza delle norme violate. E’ quindi importante prendere attenta visione delle norme in vigore e attenervisi scrupolosamente. Allo stesso modo è fondamentale prendere immediato contatto con il proprio sindacalista di riferimento nel momento stesso in cui si dovesse essere oggetto (in modo formale o anche solo informale) di un’attività di “indagine” rispetto a fatti o comportamenti che potrebbero non essere stati conformi a disposizioni o regolamenti.
Vi ricordiamo anche che abbiamo redatto una Guida di Sintesi rispetto alla questione delle Responsabilità disciplinari: può essere utile prenderne visione.