Inform@fisac ottobre 2017

 

DOSSIER: APE VOLONTARIA. DPCM SU APE VOLONTARIA.

Care compagne, cari compagni, data la complessità tecnica dell’argomento e l’interesse suscitato, pure non riguardando strettamente il nostro settore, Vi forniamo alcuni aggiornamenti, confidando che possano essere utili anche per familiari e congiunti dei lavoratori da noi rappresentati.
Successivamente forniremo ulteriori approfondimenti. Raccomandiamo sempre agli interessati di avvalersi del Patronato INCA.

Restando a disposizione, cordiali saluti.

6 settembre 2017


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni ha firmato, in data 4 settembre 2017, il DPCM attuativo dell’APE volontaria.

 

Ape volontaria

L’Ape volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), è un prestito agevolato erogato da una banca, commisurato alla pensione di vecchiaia.
È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Si tratta, nelle intenzioni del Governo, di uno strumento di flessibilità: un reddito ponte che permetta ai lavoratori con più di 63 anni di anticipare la disponibilità di una parte della futura pensione, attraverso un prestito, per gli anni che li separano dall’età di accesso alla pensione. Il prestito è coperto da una assicurazione contro il rischio di premorienza.

Obiettivi dichiarati dal Governo:

  • aumentare la flessibilità nelle scelte individuali facilitando la transizione verso il pensionamento senza stravolgere lo schema previdenziale vigente;
  • garantire un’opportunità anche a coloro che non rientrano nelle condizioni di bisogno previste per l’accesso all’Ape sociale ma che vogliono anticipare la disponibilità di un reddito commisurato alla pensione attesa.

La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, articolo 1, comma 166 e seguenti, è riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Chi può chiederlo

L’Ape può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Al momento della richiesta i lavoratori devono :

  • avere un’età minima di 63 anni e 20 anni di contributi
  • maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

Può essere richiesto senza cessare il rapporto di lavoro, consentendo sia il lavoro full-time sia forme flessibili di collaborazione e di part-time.

Non possono ottenere l’Ape coloro che sono già titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

 

Ape volontaria, come fare domanda

Gli interessati, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS domanda di certificazione del diritto all’Ape e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

L’INPS comunica entro 60 giorni l’esito della richiesta di certificazione e le informazioni relative a durata e ammontare minimo e massimo di Ape ottenibile.

L’INPS mette a disposizione sul proprio sito un simulatore che permette di calcolare la rata di restituzione corrispondente all’ammontare di Ape richiesta.

I soggetti in possesso della certificazione presentano domanda di Ape, con cui scelgono durata e ammontare del prestito, banca finanziatrice e assicurazione, indicando, tra l’altro, l’eventuale corresponsione dei ratei arretrati maturati tra il 1° maggio 2017 e la data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (solo per coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio e la data di pubblicazione).

Dopo le opportune verifiche, l’ammontare richiesto è erogato in rate mensili.

Al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’INPS eroga la pensione stessa al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi, assicurazione e commissione di accesso al fondo di garanzia).

La rata, agevolata attraverso un tasso d’interesse contenuto e una detrazione pari al 50% della quota di interessi e premio assicurativo, viene trattenuta dalla pensione per 12 mensilità l’anno (la tredicesima è corrisposta per intero).

 

Ape volontaria, caratteristiche della misura

L’ammontare di Ape (scelto liberamente tra un minimo e un massimo) sarà restituito in rate mensili nell’arco di 20 anni, con una trattenuta operata dall’INPS sulla pensione. Il costo dell’anticipo, rappresentato dagli interessi e dal premio assicurativo, è dimezzato grazie ad una detrazione fiscale e sarà ripartito nell’arco dei 20 anni.

L’assicurazione garantirà il pagamento del debito in caso di premorienza senza alcun effetto sugli eredi e sulla eventuale pensione di reversibilità.

Le condizioni e i costi del prestito saranno più vantaggiosi di altre forme di credito al consumo attualmente operanti.

Sarà sempre possibile interrompere l’Ape e richiedere l’estinzione anticipata (parziale o totale) del debito.

L’importo minimo richiedibile è pari a 150€ per un minimo di 6 mesi, il massimo è commisurato alla durata dell’anticipo e alla pensione netta certificata:

  • 90% della pensione netta se <12 mesi
  • 85% se compreso tra 12 e meno di 24 mesi
  • 80% se compreso tra 24 e meno di 36 mesi
  • 75% se ≥ 36 mesi.

La pensione futura, al netto della rata di restituzione del prestito, deve essere superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (pari a circa a 705€ nel 2017).

In caso di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita la durata del prestito è automaticamente estesa in misura corrispondente alla variazione del requisito, salvo rinuncia da parte
del soggetto richiedente in fase di domande di Ape.

 

Ape volontaria, erogazione del prestito

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

 

Estinzione dell’Ape volontaria

Entro 15 giorni dal perfezionamento della domanda di Ape il richiedente può esercitare il diritto di recesso: in tal caso il contratto di assicurazione, la domanda di Ape, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l’istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’erogazione dell’Ape viene interrotta e, fatto salvo il ricorso all’estinzione anticipata, viene ricalcolato il piano di ammortamento e l’importo della nuova rata.

I percettori dell’Ape potranno fare domanda di estinzione anticipata (parziale o totale) del finanziamento all’istituto finanziatore tramite il sito dell’INPS: l’estinzione anticipata comporta l’estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo.

L’impresa assicuratrice e il fondo di garanzia rimborsano al richiedente la parte di premio e la quota parte non goduta di commissione di accesso al fondo.

 

A cura della Fisac/CGIL Salerno

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