Inform@fisac ottobre 2017

 

Il piacere di saperlo

 

Approfittiamo di qualche domanda che avete fatto ai vostri Rappresentanti Sindacali per fornire indicazioni generali che potrebbero essere utili a tutti:

        1. Ricordo a tutti che la consuetudine BPER prevede la possibilità di evitare la consegna del Certificato Medico in caso di assenza dal lavoro per malattia, fino a tre giorni. Dal quarto è necessario, e ricordo che la malattia durante sabato e domenica si aggiunge al computo di questi tre giorni.
          Questa flessibilità è però a discrezione della banca, che potrebbe comunque richiedere il Certificato anche per un solo giorno (è inusuale, ma succede). Questa flessibilità però non si adatta compiutamente con la normativa del Servizio Sanitario Nazionale (che è variata) e che non prevede la possibilità di produrre un Certificato Medico di Malattia predatato oltre ad un giorno.
          Questo fa sì che sia successo a nostri colleghi che, in malattia fino a tre giorni, e che pensavano di guarire entro il quarto ritornando al lavoro, di avere una ricaduta che ha fatto loro prolungare la malattia e, rivoltisi al medico di famiglia per avere il Certificato, lo stesso non sia stato in grado di produrre il Certificato dal primo giorno effettivo, dovendo dunque trasformare alcuni giorni di malattia in permessi o ferie.
          Il problema è risolvibile mediante la produzione, da parte del Medico, di un Certificato di Malattia cartaceo e non elettronico, da inviare a cura del dipendente all’Ufficio Personale di Sassari (ma devo mettervi in guardia del fatto che non tutti i Medici lo fanno perchè tenuti a produrre esclusivamente quello elettronico).
          Infine, dato che il fastidio è minimo e come lavoratori non abbiamo niente da nascondere, Vi esorto a farvi fare il Certificato di Malattia anche a partire dal primo giorno di assenza, così da non dover incorrere in problemi successivi.


        2. Sono stati accreditati in Conto Corrente ad alcuni lavoratori, delle somme in accredito con la dicitura “Restituzione 95% quota interessi calcolata nel periodo di sospensione”.
          Questa voce fa riferimento al rimborso delle somme pagate per interessi sui mutui contratti dai dipendenti che risiedono nelle zone colpite dal terremoto del 2012. Queste somme sono definitive e NON verranno riaddebitate.


      1. Ogni dipendente italiano ha diritto a TRE GIORNI di permessi RETRIBUITI previsti dalla normativa italiana secondo la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (dunque non una concessione aziendale!) che prevede congedi per il decesso o grave infermità di un familiare.
        In particolare, i gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, ammettendo anche la famiglia di fatto.
        Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause. E cioè:
        a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
        b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di familiari;
        c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
        La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
        Esiste peraltro un modulo specifico preparato dalla banca, con il quale richiedere la fruizione di questi tre giorni.
        Ho avuto modo di riscontrare che vi sono stati casi di difficoltà nella fruizione: consultate il Rappresentante Sindacale del vostro territorio, che interverrà personalmente.


      2. Si torna a scuola !
        E’ tempo di chiedere i contributi per lo studio secondo le prassi e la modulistica in uso (si trova sul BLink), allegando la documentazione necessaria per l’erogazione delle indennità:
        – certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione;
        – per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea.


    Nel rientrare a casa dall’ufficio un lavoratore subisce un incidente. Viene portato al Pronto dove gli viene rilasciata una prognosi di qualche giorno. Come deve comportarsi?
    L’infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio sul lavoro che il lavoratore subisce:
    • Durante il normale percorso tra casa e ufficio (o sede del lavoro), sia nel percorso di andata che in quello di ritorno;
    • Durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se richiesto per esigenze di servizio;
    • Durante il normale percorso tra l’ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non ha un servizio mensa.
    Contrariamente ai sinistri stradali tout court, l’infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall’Inail indipendentemente da chi lo ha causato: che si abbia torto o ragione, infatti, l’INAIL è tenuta a indennizzare il lavoratore infortunato, purché vengano rispettati alcuni criteri.
    Affinché l’INAIL riconosca il sinistro come incidente in itinere, provvedendo così ad indennizzare il lavoratore, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd “necessitate”, dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, ecc.).
    Eventuali eccezioni alla maggior brevità del percorso sono possibili per esigenze “essenziali ed improrogabili”, come ad es. passare a prendere uno o più colleghi, ma devono essere autorizzate dal datore di lavoro. Se il lavoratore, tuttavia, dovesse compiere una deviazione e/o un’interruzione per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura assicurativa dell’Inail verrebbe meno.
    Anche l’utilizzo di un particolare mezzo influisce sul riconoscimento dell’ infortunio sul lavoro in itinere, bisogna infatti che siano stati utilizzati i seguenti mezzi:
    • Mezzi pubblici;
    • Auto o moto personali, se l’utilizzo del mezzo privato sia necessitato in quanto è dimostrabile la mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o la loro incompatibilità o eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.E’ importante ricordare che, nel caso di utilizzo del mezzo privato, restano esclusi dalla copertura INAIL gli infortuni direttamente causati da:
    • Lavoratore con patente sospesa, ritirata o mai conseguita;
    • Lavoratore in stato di ebrezza o sotto l’influsso di psicofarmaci;
    • Lavoratore sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene, sempre che non gli siano state somministrate per finalità terapeutiche.Ecco, in concreto, alcune tipologie particolari di incidenti in itinere riconosciuti e indennizzati dall’INAIL:
    • Lavoratore investito da un’auto, durante la pausa pranzo, nel tragitto per raggiungere la mensa convenzionata con l’azienda o comunque uno dei luoghi abituali in cui consuma i pasti;
    • Incidente in auto avvenuto non sul tragitto più breve e diretto tra casa e ufficio, poiché il lavoratore ha compiuto una deviazione a causa di un precedente incidente;
    • Tamponamento dell’auto che precede
    LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL
    In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.
    · Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.
    · Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
    1. l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
    2. l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.
    I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la rimozione degli stessi.


  1. Per le spese di trasporto scolastico posso utilizzare la parte di utile destinato a welfare ?
    Assolutamente si: il Piano Welfare 2017 prevede esplicitamente, nell’AREA DI UTILIZZO CREDITO WELFARE, nella parte del Rimborso spese di istruzione sostenute dai dipendenti per familiari, anche non fiscalmente a carico, il Rimborso spese sostenute per:
    – rette asilo nido
    – rette scuola materna
    – rette scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado
    – spese per servizi integrativi (mensa, pre e dopo scuola, scuolabus)
    – tasse universitarie e master
Istruzione
Rimborso spese di istruzione
sostenute dai dipendenti solo
per familiari come da definizione
art. 12 TUIR, anche non
fiscalmente a carico
Rimborso spese sostenute
per;
– rette asilo nido
– rette scuola materna
– rette scuola primaria,
secondaria di 1° e 2° grado
– spese per servizi integrativi
(mesa, pre e dopo scuola,
scuolabus)
– tasse universitarie e master
– corsi di lingua
– conservatorio
– campus estivi ed invernali
– vacanze studio in Italia e
all’estero
– acquisto testi scolastici
Fino a capienza del credito
welfare
Assistenza ai familiari
Rimborso spese sostenute per
servizi di assistenza a familiari
anziani o non autosufficienti e
baby sitting
Rimborso spese sostenute
dal dipendente per :
– assistenza a familiari anziani
– assistenza a familiari non
autosufficienti
– rette per case di riposo o
strutture per lungo degenti
– baby sitting
Fino a capienza del credito
welfare
Salute
Piani di assistenza sanitaria
integrativi della copertura
sanitaria base del dipendente e
dei suoi familiari “zainetto
sanitario”
Rimborso di spese mediche
per:
– visite di routine
– visite specialistiche
– spese dentistiche
– rimborso franchigie o superi
di massimale della polizza
principale (Unisalute)
– rimborsi di medicinali con
prescrizione medica di importo
complessivo superiore € 10
Limite di importo da € 10 a €
2500.
Limite deducibilità fiscale nei
limiti di legge (attualmente €
3.615,20).
Gli importi
derivanti da premio aziendale
non concorrono al
raggiungimento del limite di
deducibilità
Previdenza complementare
Versamenti integrativi al Fondo
di previdenza complementare
per il dipendente e per i
familiari fiscalmente a carico
Versamenti:
– aggiuntivo al versamento
mensile al Fondo di
previdenza complementare del
dipendente
– al Fondo di previdenza
complementare per familiari
fiscalmente a carico indicati
nell’art.12 TUIR
Limite deducibilità fiscale nei
limiti di legge di € 5.164,57.
Gli importi derivanti da premio
aziendale non concorrono al
raggiungimento del limite di
deducibilità e sono anche
esenti in fase di erogazione
delle prestazioni pensionistiche
Viaggi e tempo libero –
Flexible benefit
Acquisto servizi legati allo sport,
cultura, tempo libero, salute,
del dipendente e dei familiari
Acquisto tramite la
piattaforma Welfare voucher
di:
– abbonamenti o pacchetti
per attività sportiva, culturale,
ricreativa (es.palestra, teatro,
terme, corsi di vario genere)
Fino a capienza del credito
welfare

Punti di Attenzione:

  • Il credito welfare non utilizzato al 20/12/2017 sarà destinato all’anno successivo e potrà essere utilizzato per fruire dei beni e servizi relativi al piano welfare 2018.
  • In presenza al 20/12/2017 di un credito welfare e di un credito nello zainetto sanitario le spese di istruzione e le spese sanitarie del 2017 potranno essere richieste fino al 31/3/2018
  • dal corrente anno le richieste inserire dall’1/12 al 20/12/2017 verranno rimborsate nello stipendio del mese di gennaio 2018
  • tutte le richieste di rimborso relative all’Area Istruzione e all’Assistenza familiari inserite in procedura in un mese sono rimborsate nel cedolino paga del mese successivo.
  • gli zainetti sanitari acquistati in un mese, saranno attivati dal 10 del mese successivo
  • i rimborsi delle spese mediche da zainetto sanitario verranno accreditate sul conto corrente indicato dal dipendente nel portale welfare entro 60 giorni dalla data di inserimento della richiesta;
  • i versamenti integrativi al Fondo Pensione andranno ad incrementare la posizione individuale dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la scelta
  • I versamenti al fondo pensione a favore dei familiari possono essere effettuati solo nel mese di novembre.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di utilizzo del credito welfare, consultare i manuali operativi presenti sul Portale Welfare nelle singole aree di utilizzo welfare.

 

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