Dipartimento Legalità
E’ permesso alle Autorità nazionali limitare l’uso del denaro contante per il pagamento di Imposte- ovvero altri importi dovuti dai contribuenti- a condizione che ci sia un motivo di interesse pubblico per giustificare il divieto di utilizzare il contante e che la restrizione all’impiego dello stesso sia proporzionato all’obbiettivo da raggiungere.
Questa è la decisione della Corte di Giustizia Ue con sentenza relativa alle cause C-422/19-423/19 con la quale si è precisato che il pagamento con strumenti alternativi al contante per garantire il recupero effettivo-per es.-del canone televisivo ed evitare costi supplementari, è ammissibile soprattutto quando il numero di contribuenti interessanti dal recupero del credito è molto elevato.
Va precisato che l’Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria dei Paesi aderenti all’Euro, con l’obbiettivo di garantire la stabilità dei prezzi, di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato che la nozione di corso legale stabilita dall’art.128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione è una definizione propria dell’Unione stessa ed è autonoma ed uniforme.
In linea di massima, gli strumenti di pagamento in Euro non possono essere rifiutati ed ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in Euro comporta, in primo luogo, l’obbligo di accettazione dei diversi pagamenti. Il corso della moneta, però, non comporta che esista un obbligo di accettazione assoluta del denaro contante, ma soltanto un’accettazione di principio delle banconote denominate in euro come mezzo di pagamento.
Dunque, per preservare l’effettività del corso legale del denaro contante, non è necessario che il Legislatore Ue intervenga a fissare le eccezioni all’obbligo di accettazione. Gli Stati mantengono la possibilità di regolare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento di diritto pubblico o privato. Di conseguenza, per motivi di interesse pubblico, hanno facoltà di escludere pagamenti in contanti, prevedendo altri strumenti legali di estinzione dei debiti pecuniari ed accessibili a tutti.
Il Giudice nazionale dovrà, però, verificare che i mezzi legali alternativi di pagamento siano facilmente accessibili dai debitori e, se questi non hanno accesso, sia loro garantita la possibilità di pagare in contanti.