Naspi/Sar: l’indennità di disoccupazione
per i Lavoratori interinali
Si chiama Sar e si aggiunge alla Naspi se dovuta in base ai requisiti.
Le lavoratrici e i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in caso di cessazione involontaria della propria attività lavorativa, beneficiano di specifiche tutele a sostegno della loro sopraggiunta condizione di disoccupazione. Tali tutele vengono garantite sia in forza di strumenti di sostegno al reddito pubblici (NASPI), sia di quelli garantiti dalla contrattazione collettiva del settore della somministrazione (SAR e diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale).
Tutti i lavoratori e le lavoratrici con un contratto bancario alla cessazione del rapporto, dopo un periodo di disoccupazione di minimo 45gg (durante i quali possono aver fatto lavori saltuari regolarmente retribuiti per max 7 gg) prendono una indennità lorda una tantum di 780 lordi se hanno lavorato minimo 90 gg e di 1.000 lordi se hanno lavorato minimo 110 gg.
Qui di seguito link che lo spiega approfonditamente:
Diritti e tutele per i somministrati in disoccupazione
- Cos’è la NASPI? I Requisiti per accedere
La NASPI è un’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps in base al possesso di determinati requisiti:
- trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi di legge, cioè disponibili a svolgere e ricercare un lavoro e partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la fine del rapporto di lavoro;
- avere almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro.
- Quando non si può chiedere la NASPI?
Non hanno diritto all’indennità le lavoratrici e i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni (tranne i casi di dimissioni per giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (tranne la risoluzione consensuale nelle procedure di conciliazione previste dalla legge).
- Come si calcola l’importo della NASPI?
L’importo della NASPI è commisurato alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e può raggiungere un importo massimo mensile nel 2019 pari a 1.328,76 euro (dal quarto mese di fruizione l’importo del sussidio viene ridotto ogni mese del 3%).
- Quanto dura la NASPI?
La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
- Come richiedere l’accesso alla NASPI?
La domanda può essere inoltrata telematicamente, anche tramite il Patronato INCA CGIL.
- Cos’è il SAR (Sostegno al Reddito)? I Requisiti per accedere
Il CCNL della somministrazione prevede ulteriori strumenti di Sostegno al Reddito (SAR) in aggiunta alla percezione della NASPI. Il SAR è erogato una tantum dagli Enti Bilaterali di settore attraverso il Fondo di solidarietà e spetta alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione che in forza di uno o più contratti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) abbiano i seguenti requisiti:
- abbiano maturato almeno 45 gg di disoccupazione e 110 giornate di lavoro in somministrazione (l’importo riconosciuto è pari a 1.000 euro):
- abbiano maturato almeno 45 gg di disoccupazione e 90 giornate di lavoro in somministrazione (l’importo riconosciuto è pari a 780 euro)
- Come richiedere l’accesso al SAR?
La domanda del SAR può essere effettuta attraverso gli sportelli sindacali territoriali di Nidil Cgil.
- Cos’è il diritto mirato ai percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale? I requisiti per accedere
Il CCNL Somministrazione, in aggiunta al SAR, ha previsto a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori disoccupati uno specifico diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, in cui è il lavoratore che, in maniera individuale, esercita il suo diritto alla formazione scegliendo l’Agenzia per il lavoro e l’offerta formativa da questa proposta. Questo diritto può essere esercitato da:
– chi ha almeno 45 giorni di disoccupazione e almeno 110 giornate di lavoro
– chi ha lavorato con contratto a tempo indeterminato ed è arrivato al termine della procedura prevista in caso di mancanza di occasioni di lavoro.
- Come richiedere l’accesso al Diritto alla formazione?
Per esercitare questo diritto alla formazione mirata è possibile avvalersi della consulenza e dell’assistenza degli sportelli sindacali territoriali di NIdiL CGIL.
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