Antiriciclaggio: le criptovalute

Dipartimento Legalità

Il recente forte sviluppo che, ultimamente, hanno avuto le Cripto-valute ed alcuni Token necessita di un riepilogo dell’inquadramento giuridico/tributario, anche alla luce dello sviluppo della digitalizzazione dell’economia che ormai prescinde da un determinato luogo fisico (come appunto le cripto-valute, per le quali non esiste un preciso inquadramento giuridico).

Il Legislatore ha finora regolato la materia esclusivamente ai fini della disciplina antiriciclaggio, definendo le valute virtuali come una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una Banca centrale o da altra Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio o per l’acquisto di beni/servizi o per finalità di investimento e trasferimento, archiviata e negoziata elettronicamente (art.1, comma 2, lettera qq-Dlgs.231/07).

E’ una definizione che definisce lo strumento delle Cripto-valute come mezzo di scambio e non di pagamento. Il mezzo di scambio non ha dimensioni temporali perché è un utilizzo che si fa ora e adesso mentre la funzione di mezzo di pagamento consente di estinguere il debito contratto.

E’ lo stesso Dlgs.231/07 ad  individuare la funzione multiforme delle Cripto-valute, in quanto possono essere sia mezzo di scambio che strumenti d’investimento, inoltre viene stabilito che le stesse non devono necessariamente essere collegate ad una valuta avente corso legale.

            La corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio, tuttavia, non coincide con la rilevanza tributaria di prassi come è stata attribuita dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E/2016 ed interpello 956-39/2018), in quanto ha assimilato le Cripto-valute alle valute estere). Si rileva che una valuta si può ritenere tale quando ha un legame territoriale, cosa che le Crpto-valute, evidentemente, non hanno.

Altrettanto, non è possibile attribuire loro la connotazione di valute estere perché porterebbe ad applicare, per le persone fisiche private, la specifica disciplina degli artt. 67/68 del Tuir-Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

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