Fondi di sostegno al reddito di settore del Credito / Assicurativi / Esattoriali

Dipartimento Previdenza

I Fondi di solidarietà sono nati per gestire i processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale e/o di settori d’impresa.

Poiché il settore del credito e delle assicurazioni era sprovvisto di un sistema di ammortizzatori sociali, la legge 662/96 all’art. 2 comma 28 e il D.M. 27 novembre 1997 n. 477 ha previsto, nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali (senza aggravio per le finanze pubbliche).

Fino ad oggi la gran parte  delle uscite per ristrutturazioni e riorganizzazione è avvenuta attraverso uscite volontarie, in alcuni casi (vedi Bim) è stato previsto anche il ricorso alle sezione emergenziale del Fondo.

Le prestazionI possono essere tre tipi:

1- ORDINARIE:

  • Finanziamento di programmi formativi;
  • Sostegno reddito in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa (c.d. solidairietà)

 2- STRAORDINARIE

  • Sostegno del reddito sino al pensionamento (massimo 60 mesi)

3 – EMERGENZIALI

  • Sostegno del reddito per 24 mesi, in caso di non pensionabilità entro 5 anni (per i soli fondi Abi e Federcasse)
  • Finanziamento per 12 mesi di programma per ricollocazione professionali (per i soli fondi Abi e Federcasse)

 

Esaminiamo le prestazioni STRAORDINARIE, ossia il sostegno del reddito fino al pensionamento:

L’assegno straordinario è un trattamento di sostegno del reddito, che viene erogato per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di accesso alla pensione (sostanzialmente accompagna i lavoratori al pensionamento), nel limite massimo di 60 mesi (5 anni), in presenza di un accordo sottoscritto tra aziende e sindacati.

Il limite massimo di 5 anni era stato superato da un accordo sindacale e da un apposito decreto interministeriale (n 97220/2016) che aveva previsto un allungamento della durata della permanenza fino a 7 anni. La legge di Bilancio del 2017 aveva previsto uno stanziamento pari a 648 milioni per cofinanziare 25.000 ingressi nel fondo di solidarietà per gli anni 2017, 2018, 2019. Tale finanziamento si è esaurito e si è quindi le prestazioni straordinarie, sono tornate ad essere della durata massima originaria, cioè al massimo di 60 mesi.

L’ammontare della prestazione, viene determinato simulando la pensione che spetterebbe al lavoratore, come se avesse già raggiunto i requisiti di legge (contributivi e/o di età) alla data di accesso al Fondo.

In buona sostanza il calcolo avviene sulla base dell’anzianità e delle retribuzioni effettivamente accreditati presso l’Inps nel corso della vita lavorativa, con l’incremento del periodo di accompagno a carico del Fondo in ragione di una retribuzione convenzionale, determinata sulla base dell’ammontare che sarebbe spettato a tale titolo nel periodo, in ragione degli elementi ricorrenti e continuativi.

Alle prestazioni straordinarie del fondo di sostegno al reddito possono accedervi coloro che matureranno la decorrenza più prossima (entro i termini previsti dagli accordi tempo per tempo sottoscritti) tra le seguenti tipologie di pensione:

  • pensione anticipata, se la sua maturazione è antecedente a quella di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia, se la sua decorrenza è la più prossima alla maturazione.

  

Non è possibile quindi per la singola persona, scegliere quale tipologia di pensione prendere  a riferimento per la permanenza nel fondo: chi aderisce all’esodo entrerà  nel fondo di solidarietà in base alla  prima  decorrenza disponibile.

 Le prestazioni per i lavoratori che hanno avuto accesso al Fondo di solidarietà entro il 1/1/2019, (come da circolare Inps 10/2019) continueranno ad essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, per questi lavoratori, che accedevano al fondo per il raggiungimento della pensione anticipata riceveranno la contribuzione piena relativamente ai mesi legati dell’aspettativa di vita prevista alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Diversamente potranno richiedere la pensione anticipata con le attuali regole (42° e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne) +3 mesi di finestra (quest’ultimi non coperti da contribuzione correlata).

  

Fondo di solidarietà  e invalidità

Le persone titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità non possono accedere al fondo di sostegno al reddito se la maturazione della pensione avviene attraverso la pensione anticipata, in quanto le prestazioni di invalidità non possono essere trasformate in pensione anticipata.

Se invece la maturazione del diritto pensionistico avviene con la pensione di vecchiaia non vi sono problemi in quanto le prestazioni di invalidità sono compatibili con la pensione di vecchiaia.

ATTENZIONE: qualora la persona titolare di prestazione di invalidità raggiungesse prima i requisiti per la pensione anticipata e poi quelli della pensione di vecchiaia, permarrà nel fondo di solidarietà fino al compimento del requisito della pensione di vecchiaia (a patto che la maturazione della pensione di vecchiaia avvenga entro il periodo massimo di permanenza nel fondo).

 

Modalità di erogazione dell’assegno

L’erogazione può avvenire in forma rateale, mediante l’accredito di un assegno mensile per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione per 13 mensilità annue. Il pagamento, disposto dall’Inps avviene il primo giorno lavorativo di ciascun  mese .

E’ prevista anche la possibilità di erogazione in un’unica soluzione: in questo caso l’ammontare  sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUIR, per il Fondo ABI E Federcasse, e pari al 65% per il Fondo Assicurativo.  In caso di opzione in unica soluzione  dalla base di calcolo viene dedotta la contribuzione previdenziale. Chi opta per questa scelta dovrà quindi provvedere al versamento dei contributi volontari all’Inps al fine di raggiungere il requisito pensionistico.

 

Modalità di calcolo

L’ammontare dell’assegno di esodo il calcolo avverrà con il metodo retributivo fino al 31/12/2011 (per coloro che al 31/12/1995 avevano contribuzione pari o superiore a 18 anni), misto (per coloro che presentano una contribuzione inferiore a 18 anni al 31/12/1995), completamente contributivo per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996 o per le donne che intendono optare per la cosiddetta “Opzione Donna”. Esattamente come avverrà per il futuro calcolo della pensione.

Per il Fondo ABI, è però prevista una decurtazione dell’ammontare dell’assegno spettante per coloro a cui spetta il calcolo secondo il metodo retributivo (per coloro che sono retribuitivi fino al 31/12/2011) pari all’8% se la retribuzione lorda percepita non superi i 38.000 euro o pari all’11% se superiore a 38.000 euro.

Tale riduzione non verrà applicata nel calcolo della pensione.

La riduzione di cui sopra non si applica in caso di calcolo con il sistema misto ovvero con quello tutto contributivo (anche in caso di opzione donna).

  

L’assegno straordinario e la contribuzione correlata spettano in presenza di rinuncia espressa al preavviso contrattuale, fermo restando che, qualora l’importo dell’indennità sostitutiva di quest’ultimo risultasse superiore all’ammontare complessivo degli assegni, la differenza dovrà essere erogata a cura dell’azienda sotto forma di una tantum.

 

Secondo quanto previsto dalla Legge Monti Fornero, anche per coloro che presentano una contribuzione superiore a 18 anni al 31/12/1995, è stato introdotto il contributivo pro quota a partire dal 01/12/2012.  Per tale periodo riveste molta importanza l’individuazione del coefficiente di conversione che varia a seconda della tipologia del fondo.

Ecco come individuare il coefficiente di conversione:

  • Fondo ABI il coefficiente da applicare è quello corrispondente all’età anagrafica (espressa in anni e mesi) che il lavoratore/la lavoratrice avrà alla scadenza dell’erogazione dell’assegno.
  • Fondo Riscossione tributi, il coefficiente da applicare è quello corrispondente all’eta’ anagrafica che il lavoratore /lavoratrice avrà alla data dell’ingresso al Fondo di solidarietà

– Fondo ASSICURATIVO e Fondo Credito Cooperativo, in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all’età anagrafica (espressa in anni e mesi) alla data di accesso al Fondo, mentre in caso di calcolo della pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all’età al momento della scadenza dell’erogazione dell’assegno.con

 Aspetti particolari di natura fiscale 

L’assegno straordinario in forma rateale è soggetto al regime di tassazione ordinaria o separata a seconda della tipologia del fondo:

gli assegni erogati dal Fondo assicurativi, dal Fondo Riscossione Tributi sono soggetti alla tassazione ordinaria (nota dell’ Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011), come avviene per lo stipendio e la pensione. La CU (=Certificazione Unica) viene emessa dall’Inps e può essere reperita sul sito dell’inps utilizzando le proprie credenziali o rivolgendosi presso gli Enti di Patronato.

I Fondi sostegno al reddito del Credito Abi e del Credito Cooperativo, diversamente, sono soggetti a tassazione separata e pertanto non sono considerati redditi ai fini della detrazione e/o dichiarazione dei redditi, dichiarazione Isee, mentre devono essere considerati in caso di assegni al nucleo familiare.

Chi percepisce l’assegno di esodo e abbia redditi personali (escluso l’assegno di esodo) inferiore a 2840,51 lordi annui, può andare a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti (coniuge, figli o altro familiare convivente): in questo caso alcuni oneri potranno essere portati in detrazione da costoro (spese mediche, interessi del mutuo nel solo caso in cui sia cointestato con il familiare, mentre non è possibile portare in detrazione le spese di ristrutturazione).

 

Cumulabilità con redditi da lavoro

Secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto interministeriale 8276/2014, esistono dei limiti di cumulabilità tra assegno straordinario e lavoro dipendente o autonomo.

Di seguito vi sono i dati riepilogativi di tali limiti:

                Attività in concorrenza

Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

L’assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all’acquisizione di tali redditi è sospesa l’erogazione dell’assegno e della contribuzione

Lavoro dipendente non in concorrenza

Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

L’assegno è cumulabile nella misura massima dell’ultima retribuzione (ragguagliata ad anno) percepita dall’interessato/a in servizio. Se l’importo dell’assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro superasse il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione

Lavoro autonomonon in concorrenza

Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro

L’assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all’importo corrispondente al 50% dell’importo dell’assegno eccedente il trattamento minimo di pensione (attualmente 515,07 € mensili – 6.695,91 annui).

 

Chi percepisce l’assegno straordinario è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro, di qualunque tipo (dipendente, autonomo, collaborazione, etc) sia all’azienda esodante (per richiedere il rilascio del nulla osta), sia al Fondo di sostegno (attraverso la sede Inps che gestisce l’assegno straordinario).

In caso di inadempimento all’obbligo di comunicazione, decade il diritto a percepire l’assegno straordinario, si è quindi tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, unitamente agli interessi e alla rivalutazione del capitale. La contribuzione correlata viene cancellata.

 

Premorienza

L’assegno straordinario non è reversibile in quanto prestazione “diretta” non assimilabile a prestazioni pensionistiche. Ai superstiti verrà erogato il trattamento pensionistico cui avrebbe diritto l’interessato, tenendo conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell’assegno.

La pensione “indiretta” ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

 

 Iscrizione al sindacato

Coloro che accedono all’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

Passaggio da fondo di solidarietà a pensione

Al termine dell’erogazione dell’assegno di esodo è necessario presentare la domanda di pensione all’Inps, entro la fine del mese precedente la decorrenza della pensione, dal momento che il passaggio in pensione non avviene mai in maniera automatica. Eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione.

 

Fondi solidarieta’ tassazione Coefficiente trasformazione
Credito/abi Tassazione separata quello relativo all’età anagrafica che il lavoratore avrà alla data di cessazione dell’assegno straordinario per accedere alla pensione
Credito Federcasse Tassazione separata in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all’età del lavoratore alla data di accesso al Fondo; mentre in caso di calcolo della

pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all’età di pensionamento

Assicurativi Tassazione ordinaria in caso di calcolo della pensione secondo il sistema misto, quello relativo all’età del lavoratore alla data di accesso al Fondo; mentre in caso di calcolo della

pensione secondo il sistema interamente contributivo, quello relativo all’età di pensionamento

Esattoriali Tassazione ordinaria quello relativo all’età anagrafica alla data di accesso al Fondo

 

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