Pensioni: tutti i requisiti e le opzioni per andare in pensione nel 2021

Dipartimento Previdenza

Il 2021 non prevede grandi novità per la previdenza italiana: ecco un focus sui requisiti necessari per ottenere la pensione nel 2021.

 

REQUISITI PER LA PENSIONE

Pensione di vecchiaia

Dal 01/01/2012 (data di entrata in vigore delle norme che attualmente regolano l’uscita dal mondo del lavoro, la cosiddetta Legge Monti/Fornero) la prestazione principale per poter accedere al pensionamento è rappresentata dalla pensione di vecchiaia, il cui elemento caratterizzante è il raggiungimento di una determinata età anagrafica.

Al requisito legato all’età se ne aggiungono altri, andiamo quindi di seguito ad analizzare quali siano gli elementi necessari per il conseguimento di questa tipologia di pensione nel 2021:

età anagrafica pari a 67 anni di età (sia per le donne che per gli uomini) e almeno 20 di contributi.

I requisiti anagrafici utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono oggetto dell’adeguamento alla stima di vita Istat.

Tale adeguamento avviene con cadenza biennale, l’ultimo adeguamento è avvenuto il 1° gennaio 2019, quello previsto per il 1° gennaio 2021 è risultato nullo, per cui i requisiti anagrafici resteranno invariati sino al 31 dicembre 2022.

 Decorrenza della pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia non è prevista l’applicazione di alcuna finestra di slittamento tra la maturazione del requisito pensionistico e la decorrenza della stessa, di regola, quindi, la pensione decorre il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

A tal fine è indispensabile presentare la domanda di pensione entro i termini stabiliti dall’Inps, eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione.

Coloro che hanno contribuzione anteriore al 01/01/1996, ma non raggiungono complessivamente i 20 anni di contribuzione richiesti, hanno la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia se si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • aver maturato 15 anni di contribuzione prima del 31/12/1992.

A tal fine valgono le contribuzioni obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e ricongiunzione, etc;

  • aver ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 26/12/1992;

lavoratori/lavoratrici dipendenti con almeno 25 anni di contributi ed essere stati occupati per periodi di tempo inferiori a 52 settimane l’anno per almeno 10 anni

PENSIONE PER LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI GRAVOSE

L’art. 1 co 147 /148 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha disposto la non applicazione degli adeguamenti alla stima di vita per i dipendenti in possesso di almeno 30 anni di contributi che abbiano svolto, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, almeno 7 anni in una delle 15 mansioni gravose (definite dalla legge 232/2016) e a condizione che non risultino titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento.

Per costoro i requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia sono 66 anni e 7 mesi di età anagrafica e 30 anni di contribuzione.

 

LAVORATORI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO ( CONTRIBUTI DAL 01/01/1996)

La pensione di vecchiaia per  coloro che hanno il primo  versamento  contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 (e che sono quindi soggetti al calcolo completamente contributivo)si raggiunge con 67 anni di eta’ (+ adeguamento aspettati di vita dal 2023) se  l’importo della pensione e’ superiore  a 1,5 volte l’importo  dell’assegno sociale

Per questi lavoratori è, in alternativa, possibile conseguire la pensione anticipata  contributiva con 64 anni di età anagrafica e 20 di contributi se l’importo della pensione e’ superiore  a 2,8  volte l’importo  dell’assegno sociale.

TALE POSSIBILITA’ è PREVISTA ANCHE PER CHI è  NEL SISTEMA MISTO CON CONTRIBUZIONE INFERIORE AI 18 ANNI AL 31/12/1995, E CHE OPTI PER IL SISTEMA TOTALMENTE CONRIBUTIVO (?)

Diversamente potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 71 anni di eta’ anagrafica(anche in questo caso il requisito anagrafico è soggetto all’adeguamento delle aspettative di vita decorrenza + 3 mesi da 01.01.2023) e 5 anni di contribuzione effettiva (cioè derivante dalla contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto) escludendo quindi la contribuzione figurativa.

Senza alcun vincolo di importo minimo

Ovviamente anche i lavoratori/e lavoratrici totalmente nel sistema contributivo possono accedere alla pensione anticipata con i criteri di seguito specificati come per coloro che sono retribuitivi e/o misti

Pensione anticipata

La pensione anticipata è stata introdotta a partire dal 01/01/2012 dalla Legge Monti/Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011), in sostituzione della pensione di anzianità contributiva, e consente a coloro che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Si può accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, in presenza di un’anzianità contributiva che varia nel tempo poiché i requisiti necessari aumentano progressivamente anche in base all’adeguamento delle aspettative di vita Istat.

Alla data di entrata in vigore della legge (01/01/2012), i requisiti per la pensione anticipata erano pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni 1 mese per le donne, mentre da fine 2018 i requisiti erano pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Sospensione degli adeguamenti:

Il previsto adeguamento delle speranze di vita pari a 5 mesi a partire dal 01/01/2019 è stato sospeso con l’introduzione  del DL 4/2019 che ha disposto il congelamento di tali adeguamenti fino alla fine del 2026.

Pertanto i requisiti necessari per poter aver accesso alla pensione anticipata fino al 31/12/2026 sono pari a:

42 anni e 10 mesi per gli uomini;

41 anni e 10 mesi per le donne.

Con introduzione della finestra di 3 mesi ai fini della decorrenza della pensione

Questi requisiti si applicano sia al lavoro dipendente (pubblico e privato), sia al lavoro autonomo; al fine del raggiungimento dei requisiti valgono le contribuzioni obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e ricongiunzione, etc. Per coloro che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 01/01/1996 (contributivo puro), i contributi volontari non rientrano nel computo dei contributi utili per il perfezionamento del requisito necessario (articolo 1, comma 7 legge 335/1995).

 Pensione anticipata precoci

Sono considerati precoci gli uomini e le donne che al compimento dei 19 anni di età avevano già accumulato 12 mesi di contribuzione e che perfezionano 41 anni di contribuzione entro il 2026

A costoro è concesso di accedere alla pensione al raggiungimento dei 41 anni di copertura assicurativa, a prescindere dall’età anagrafica, purché rientranti in quelle categorie meritevoli di maggiore tutela individuate dalla legge (stato di disoccupazione involontaria, caregiver, invalidi civili al 74% o più, addetti a cosiddette attività gravose), come previsto dall’articolo 1 co 199 della legge 232/2016.

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

ATTENZIONE: coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 01/01/1996 (cioè coloro che si trovano nel contributivo puro) non è concessa questa agevolazione.

DECORRENZA DELLA PENSIONE anticipata precoci

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cd. finestra.

A tal fine è indispensabile presentare la domanda di pensione entro i termini stabiliti dall’Inps, eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione.

Pensione Quota 100

Questa tipologia di pensione è stata introdotta dal DL 4/2019, in via sperimentale per il periodo compreso tra il 01/01/2019  ed il 31/12/2021, in aggiunta alle tradizionali forme pensionistiche (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) . Tale possibilità vale quindi soltanto per coloro che matureranno i requisiti previsti all’interno di questo arco temporale.

Si rivolge al lavoro privato, al lavoro autonomo, parasubordinato e al lavoro pubblico con esclusione del personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza.

I requisiti necessari sono: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contribuzione, entrambi i requisiti devono maturare entro il 31/12/2021. Coloro che raggiungeranno i requisiti entro la fine dell’anno acquisiscono il diritto a pensionarsi anche successivamente il 31/12/2021, cristallizzando cioè il diritto a pensione.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti sono considerati validi tutte le tipologie di contributi (obbligatori, volontari, riscatti, etc), a patto che almeno 35 anni di contributi derivino da contribuzione effettiva (al netto cioè di periodi di malattia, disoccupazione, etc).

Per coloro che scelgono questo tipo di pensionamento è stato ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’unico cumulo consentito è quello con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale, entro un massimo di 5.000 euro lordi annui.

Decorrenza della pensione Quota 100

Anche per la pensione con Quota 100 sono state introdotte le finestre mobili tra maturazione del requisito e decorrenza della pensione. Le finestre sono differenti tra lavoro pubblico e lavoro privato: per il lavoro pubblico la pensione decorre dal 6° mese dopo la maturazione del requisito, nel settore privato la finestra mobile rimane di 3 mesi (la stessa prevista per la pensione anticipata).

A tal fine è indispensabile presentare la domanda di pensione entro i termini stabiliti dall’Inps, eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione.

Opzione donna

Questa sperimentale tipologia pensionistica è stata introdotta per la prima volta dalla legge Maroni del 2004, è stata successivamente inserita nella legge Fornero e prorogata nella manovra di Bilancio del 2017. Anche le successive Leggi di Bilancio, da ultima quella del 2021, hanno sempre prorogato questa opzione; i requisiti necessari per potervi avere accesso sono stati modificati più volte.

Di seguito i requisiti necessari per l’accesso all’Opzione Donna per il 2021che sono differenti a seconda che la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro dipendente o sia una lavoratrice autonoma:

lavoratrici dipendenti: 58 anni di età e 35 di contributi, entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2020. In pratica possono accedervi le donne nate entro il 31/12/1962 che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro la fine dello scorso anno;

lavoratrici autonome: 59 anni di età e 35 di contributi. Entrambi i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2020: in pratica possono accedervi le donne nate entro il 31/12/1961 che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro la fine dello scorso anno.

Dal punto di vista del calcolo pensionistico, chi opta per l’Opzione Donna avrà il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, anche se i periodi di contribuzione versata si collocano in periodi interessati dal sistema retributivo o misto. Ciò  potrebbe implicare un importo sensibilmente più basso rispetto al calcolo effettuato con il metodo misto o retributivo.

Al fine del raggiungimento del requisito dei 35 anni di contributi, sono ritenuti validi i contributi obbligatori, da riscatto o da ricongiunzione (a titolo oneroso), volontari e figurativi ad esclusione dei contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione delle lavoratrici dipendenti private.

Decorrenza della pensione Opzione Donna

La decorrenza della pensione varia  tra lavoro dipendente e lavoro autonomo:

lavoratrici dipendenti: alla maturazione del requisito pensionistico è necessario aggiungere una finestra pari a 12 mesi per ottenere la decorrenza della pensione.

Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la decorrenza è posta all’inizio dell’anno scolastico o accademico.

lavoratrici autonome: la finestra in questi casi è pari a 18 mesi, trascorsi i quali decorre il pagamento della pensione.

A tal fine è indispensabile presentare la domanda di pensione entro i termini stabiliti dall’Inps, eventuali ritardi nella presentazione della domanda, possono comportare la perdita di ratei di pensione.

APE Sociale

E’ una misura sperimentale introdotta nel 2017 e successivamente prorogata (l’ultima proroga è avvenuta con l’ultima Legge di Bilancio) il cui fine è accompagnare al raggiungimento della pensione di vecchiaia, alcune categorie che si trovino in una condizione di particolare tutela individuata dal legislatore.

Ecco i requisiti necessari per poterne avere accesso per l’anno 2021:

  • 63 anni di età anagrafica;
  • aver cessato l’attività lavorativa;
  • non essere titolari di alcun trattamento pensionistico diretto;
  • essere residenti in Italia.

I requisiti sopra elencati non sono sufficienti per poter utilizzare l’Ape, è infatti indispensabile essere in una delle seguenti condizioni:

* disoccupazione: sono necessari almeno 30 anni di contributi e essere in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale per le imprese con più di 15 dipendenti, aver concluso da almeno tre mesi il percepimento della Naspi;

* caregivers: sono necessari non meno di 30 anni di contributi e al momento della richiesta, assistere da almeno 6 mesi  un familiare  dichiarato disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (il coniuge, la persona unita civilmente, parente di primo grado convivente, parente di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano un’età superiore a 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti certificate;

* invalidi: sono necessari almeno 30 anni di contribuzione e essere stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale a partire dal 74%;

* lavori gravosi: in questo caso sono necessari come minimo 36 anni di contribuzione e aver svolto una delle professioni considerate gravose per almeno 6 anni negli ultimi sette o almeno 7 negli ultimi 10.

ATTENZIONE: per le donne è prevista la riduzione dei requisiti necessari pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni.

L’Ape sociale si concretizza in un sussidio di accompagnamento alla pensione, interamente a carico dello Stato, calcolato sulla base della rata di pensione spettante al momento dell’accesso alla prestazione entro un tetto di 1.500 euro lordi per 12 mensilità e non rivalutabile in base dall’inflazione.

L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro, ferma restando la possibilità di cumulare l’assegno pensionistico così ottenuto con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 (4.800 euro lordi annui nel caso di lavoro autonomo).

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l’ASDI, l’assegno di disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo, o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (la cosiddetta “rottamazione negozi”).

Nona salvaguardia esodati

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la salvaguardia a circa 2400 esodati, assicurati nel 2011 privi di occupazione o firmatari di accordi che già ne prevedevano l’uscita dal mercato del lavoro – che potranno beneficiare di una nuova salvaguardia, la nona dall’approvazione della legge Monti-Fornero, consentendo loro accedere alla pensione secondo le normative antecedenti all’entrata in vigore della legge Monti-Fornero

 

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