L’ANGOLO LEGALE: Produttore dipendente. Obbligazioni di mezzi e di risultati?
lo scopo di questo approfondimento è quello di capire e interpretare gli obblighi che regolano i rapporti di lavoro del produttore in relazione alla sua attività. A tale scopo è necessaria una breve analisi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e per tale motivo assume prioritaria importanza la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Sarà interessante sottolineare le differenze tra i due diversi tipi di obbligazione anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale avvenuta in questi ultimi anni.
In generale nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a svolgere un’attività determinata utilizzando la diligenza richiesta senza dover assicurare in alcun modo l’esito; viceversa nelle obbligazioni di risultato il debitore è obbligato a compiere un’attività finalizzata al raggiungimento di un determinato risultato.
Questa differenza è rilevante ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato: il lavoratore subordinato si obbligherà a collaborare nell’impresa prestando la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.); il lavoratore autonomo si organizzerà con i propri mezzi, in autonomia e senza vincolo di subordinazione, al fine di conseguire l’opera (risultato) pattuito e oggetto del contratto.
Dopo questa brevissima premessa passiamo ad analizzare nello specifico l’obbligo prestazionale del dipendente produttore.
IL nostro rapporto di lavoro è di tipo subordinato, lo stesso articolo 151 del CCNL Ania impone al produttore il “ il dovere di dare all’impresa una fattiva collaborazione per l’acquisizione di affari …secondo i programmi indicati e le direttive impartite dagli organi responsabili, relazionando i propri preposti sull’attività giornaliera con le modalità stabilite dall’impresa”. Nel dettaglio la collaborazione richiesta al produttore si sostanzia nell’inserimento dello stesso nell’organizzazione dell’impresa con la creazione di un vincolo di subordinazione in forza del quale il produttore è chiamato a partecipare fattivamente e in maniera continuativa mettendo a disposizione le sue energie e le sue capacità.
Dalla natura subordinata della prestazione di lavoro e sulla base di quanto in precedenza scritto, il produttore deve eseguire la propria prestazione al fine di soddisfare l’interesse dell’impresa . Tuttavia i programmi di lavoro, i budget e gli obiettivi produttivi non possono essere considerati parametri su cui misurare l’adempimento dell’obbligazione. Se così fosse si considererebbero assegnati al produttore con l’obbligo conseguente della loro realizzazione (risultato). Tutto ciò contrasterebbe con la distinzione fatta inizialmente, cioè: lavoratore subordinato-obbligazione di mezzi e lavoratore autonomo-obbligazione di risultati.
Come inquadrare e interpretare correttamente gli obblighi del produttore-dipendente subordinato? In linea generale l’obbligazione principale per il produttore è quella di eseguire la prestazione di lavoro al fine di soddisfare l’interesse dell’azienda. Ma cosa si intende per prestazione lavorativa? Essa consiste nei compiti che il lavoratore è chiamato a svolgere: si tratta, in altre parole, delle mansioni individuate nel contratto di assunzione e come meglio specificate dal datore di lavoro mediante le istruzioni impartite. Nella prassi le mansioni vengono assegnate al lavoratore mediante il richiamo alla qualifica professionale (categorie di inquadramento) e dalla norme decise in sede di contrattazione collettiva(CCNL).
L’oggetto della prestazione di lavoro del produttore è l’acquisizione di affari; secondo l’art. 146 del CCNL Ania il produttore di 1° e 2° livello viene inquadrato rispettivamente come venditore e venditore senior. Dal combinato disposto degli artt. 146 e 151 del CCNL possiamo ritenere che il soddisfacimento dell’interesse dell’azienda si realizzerebbe allorquando il produttore pone in essere l’attività lavorativa consistente nella vendita dei prodotti assicurativi. Questa conclusione ci porta alla constatazione che l’interesse dell’azienda verrebbe soddisfatto solo attraverso la realizzazione in termini quantitativi e qualitativi dei risultati produttivi decisi attraverso i programmi di produzione. E la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo in termini di obbligazione di mezzi e di risultato? L’adempimento prestazionale del produttore dovrebbe essere svincolato dal risultato produttivo, non costituendo oggetto di obbligo contrattuale.
Per far chiarezza è opportuno operare una distinzione tra le diverse attività di lavoro, infatti non tutti i lavoratori subordinati svolgono la medesima attività; l’orientamento della giurisprudenza ha ritenuto che in alcune tipologie di attività il risultato possa essere dedotto come obbligo particolare inerente alle modalità di adempimento di particolari prestazioni anche di lavoro subordinato. Vi sono infatti obbligazioni lavorative nelle quali il risultato inerisce al contenuto stesso della prestazione, espressa non solo dalla sola messa a disposizione delle energie ma anche dall’impegno di cooperazione utile per la realizzazione dell’interesse del datore. In alcuni casi assumono rilievo non solo i doveri specifici determinati dalla natura della prestazione, ma anche un livello minimo di rendimento. In alcuni rapporti di lavoro subordinato viene ritenuto metro di valutazione dell’esatto adempimento della prestazione anche il conseguimento di un determinato quantitativo minimo di affari o vendite (rendimento minimo), corrispondente ad una produzione entro periodi di tempo prefissati.
In base a questo orientamento giurisprudenziale l’interesse del datore di lavoro (Generali Italia) verrebbe soddisfatto dal lavoratore (produttore) non solo prestando diligentemente e fedelmente la propria attività, ma anche garantendo la realizzazione di un risultato produttivo minimo. Tutto questo potrebbe far ritenere il programma di produzione parte integrante del contratto di lavoro e, di conseguenza, costituire motivo di inadempimento contrattuale e, altresì, metro di valutazione complessiva dell’attività resa.
L’ azienda ha sempre seguito questa interpretazione, valutando grave inadempimento contrattuale la mancata realizzazione dei programmi di produzione (risultato atteso). Ha cosi operato il trasferimento del rischio dell’utilità del lavoro al produttore, andando così a snaturare il rapporto obbligatorio tradizionale. La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito però un aspetto fondamentale, in grado di mettere ordine alla questione dibattuta tra obbligazione di mezzi e di risultato riguardo alla posizione del produttore-lavoratore. Si è sottolineato che il giudizio sull’inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore non può essere limitato solo al mancato raggiungimento del risultato atteso, ma deve altresì trovare la sua essenza nella causa derivante dalla negligenza nell’espletamento della prestazione.
In conclusione possiamo affermare che il produttore è un lavoratore subordinato e come tale soggiace alla disciplina prevista per questa tipologia di lavoro, pertanto sarà obbligato ad operare con la diligenza e nell’interesse economico dell’azienda. La mancata realizzazione dei programmi non sarà, quindi, da sola sufficiente a provare l’inadempimento del produttore, il quale potrà essere ritenuto inadempiente solo qualora venga provata la sua negligenza nell’esecuzione della prestazione.
Gian Luigi Ricupito