1. Congedi 2021 per i genitori
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 30 del 13-03-2021 è stata reintrodotta nelle aree del territorio nazionale, indipendentemente dal livello di rischio di contagio, la possibilità di usufruire di un congedo straordinario per il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, dell’infezione da SARS Covid- 19 del figlio, della quarantena del figlio, nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile da parte di uno dei genitori.
La nota viene aggiornata in base a quanto emanato nella circolare Inps n. 63 del 14/04/2021, che dettaglia platea, requisiti, durata e indennizzo previsto.
a) CONGEDO RETRIBUITO AL 50%
Platea dei destinatari
Il DL prevede la possibilità di fruire del congedo:
- per i soli genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari
- da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni
Requisiti congedo per i figli SENZA disabilità grave
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Quindi in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto
- nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del
- 14° anno di età non potrà essere più fruito
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento /comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
c) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione
Requisiti congedo per i figli CON disabilità grave
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età e non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Quindi in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, viene meno il diritto
- nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
a) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
c) la sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione
Durata e indennizzo del congedo
Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.
Eventuali periodi di congedo parentale usufruiti dal 1° gennaio 2021 fino all’entrata in vigore del DL n. 30 del 13-03-2021 possono essere convertiti in tutto o in parte in periodi di congedo straordinario retribuito al 50% e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica. Basterà presentare a INPS una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. Sarà però necessario avvisare tempestivamente l’Azienda.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, e la contribuzione figurativa.
Dal punto di vista operativo:
Il/la Collega interessato/a deve preventivamente provvedere alla domanda telematica di congedo all’INPS ed inoltrarne copia a Time Management > Maternità e malattia bambino. Il codice assenza da utilizzare è HQF
a) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
b) CONGEDO NON RETRIBUITO
E’ riconosciuto ai genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni
- nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o infezione sars covid-19 del/la figlio/a o diquarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto
- Nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile da parte di uno dei genitori
- Alternativamente ad entrambi i genitori
E’ previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Vigono il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Dal punto di vista operativo:
Il/la Collega interessato/a deve chiedere con HR Web Ticket l’inserimento del codice. Il codice assenza da utilizzare è ASV.
2. BANCA DEL TEMPO
Per venire incontro alle esigenze genitoriali, grazie al rinnovato Accordo Sindacale del 24-02-2021, sono messi a disposizione di colleghe/i con figli di età da 0 a 14 anni
DUE GIORNI di permessi retribuiti PER CIASCUN FIGLIO e per nucleo familiare.
Si può usufruire delle due giornate fino al 30 settembre 2021, a ore o a giornata intera, con un preavviso di almeno 5 gg lavorativi.
Tale possibilità è fruibile dai genitori che abbiano completato la fruizione delle ferie residue degli anni precedenti ed abbiano anche solo programmato tutte le ferie del 2021 e/o i residui di “banca delle ore. Al 30 settembre 2021, qualora siano stati fruiti i giorni di Banca del Tempo 2021 e risultino diponibilità di ferie 2021 non ancora fruite/programmate, l’Azienda procederà ai conguagli direttamente a valere su tali disponibilità (cambiando il titolo di fruizione).
Rispetto al precedente accordo, a seguito di numerose richieste, l’Azienda ha chiarito che questa volta i due giorni di Banca del Tempo si intendono per nucleo familiare e per figlio. Quindi solo per fare un esempio, nel caso di genitori con 2 figli, spettano 4 giornate di permesso retribuito, utilizzabili da uno dei due genitori.
Il codice assenza da inserire in People Focus è PBG (gruppo assenze Welfare – Work Life Balance).
3. PERMESSI PER FIGLI CON DSA
Per l’assistenza ai figli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), grazie ad un Accordo sindacale sottoscritto nel 2018, sono stati implementati e previsti ulteriori permessi specifici per i genitori usufruibili a giornate intere o a ore, come di seguito indicato:
Per figlia/o frequentante la scuola elementare
- 2 giorni retribuiti
- 3 giorni non retribuiti
Per figlia/o frequentante scuola media inferiore
- 5 giorni non retribuiti
Si possono utilizzare solo durante il periodo scolastico e con 5 giorni di preavviso.
Percorso per accedere ai permessi in people focus:
Assenze – Assistenza Figli
Codice assenza PDS per i 2 giorni retribuiti
Codice assenza ADS per i 3 o 5 giorni (a seconda della casistica) per i non retribuiti.
4. MALATTIA DEI FIGLI
In caso di malattia dei figli sono previsti:
– per i figli di età non superiore a 3 anni, permessi non retribuiti senza limiti di durata, dietro presentazione di certificato medico e autocertificazione che l’altro genitore non stia usufruendo del medesimo permesso negli stessi giorni;
– per i figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni, 5 giorni annui di permesso non retribuito (previsti per legge) ai quali, in Unicredit per accordo sindacale, si aggiungono 10 giorni annui (periodo unico per nucleo familiare in caso di genitori entrambi dipendenti). I 10 giorni aggiuntivi diventano 15 giorni in caso di più figli. La documentazione da presentare è la stessa del punto precedente;
– per i figli di età oltre gli 8 anni e fino ai 12 anni (grazie ad accordo sindacale) 10 giorni di permesso non retribuito per nucleo familiare, usufruibili dopo aver esaurito le dotazioni personali di ferie, ex festività e altri permessi spettanti anno per anno.
19-04-2021
La Segreteria Fisac CGIL del Gruppo Unicredit