Cari colleghi e care colleghe,
entro il mese di aprile riceveremo i nuovi obiettivi per la valutazione professionale 2021 e il
giudizio per la prestazione professionale del 2020.
Il processo di valutazione rappresenta un momento fondamentale del nostro percorso
professionale. I ruoli costruttivi del valutatore e del valutato sono importanti per rappresentare
agli occhi dell’azienda, in maniera coerente, ora e per il futuro, l’impegno che ciascuno esprime nel
proprio ruolo.
La situazione pandemica e la grave carenza di personale spesso ci portano a mettere in secondo
piano tali tipologie di adempimenti.
Riteniamo utile a tale proposito ricordare alcuni aspetti molto importanti:
– la valutazione del lavoratore/lavoratrice è normata dall’art. 75 del CCNL del 31 marzo 2015
rinnovato il 19 dicembre 2019;
– l’art. 75 prevede che il lavoratore/la lavoratrice, nel caso ritenga il giudizio professionale
non rispondente alla prestazione da lui/lei svolta, possa fare ricorso entro 15 giorni dalla
comunicazione; il termine per il ricorso, in termini pratici, decorre dal momento in cui il
lavoratore/lavoratrice, effettuato il colloquio con il proprio valutatore, riceve
materialmente il giudizio professionale, che firma per avvenuta ricezione;
– nel fare ricorso, il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un rappresentante sindacale,
a cui conferisce mandato (consigliamo di rivolgersi sempre al sindacato, per maggiore
tutela);
– gli obiettivi assegnati non possono essere individuali, né quantitativi, ma solo qualitativi;
l’art. 74 del CCNL definisce come “idonei elementi di valutazione professionale” […] “i
seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo,
attitudini e potenzialità professionali, prestazioni”; (per esempio, un obiettivo assegnabile
è “saper gestire una pratica di mutuo in tutte le sue fasi” mentre “vendere 10 polizze” non
lo è);
– “il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali” (gli obiettivi di budget
aziendali) “di per sé non determina una valutazione negativa” […] “e non costituisce
inadempimento dei doveri di collaborazione attiva e intensa ai sensi dell’art.38, comma 2
del CCNL del 31/03/2015”, come sancito dall’art.26 del rinnovo del CCNL ABI del
19/12/2019, ripreso anche dall’accordo sulle Politiche Commerciali dell’8/2/2017.
Consigliamo di considerare con attenzione gli obiettivi assegnabili/assegnati, tenendo presente
queste poche indicazioni fondamentali, e di contattare il/la proprio/a rappresentante sindacale nel
caso in cui si ritenesse necessario qualche chiarimento o si avesse qualche dubbio in merito al
giudizio professionale. Sono utili anche le circolari aziendali sul tema, disponibili su Blink.
Per qualunque informazione o chiarimento siamo a vostra disposizione.
Un caro saluto.