BPER: il riscatto della laurea

IL RISCATTO DELLA LAUREA

Il riscatto del corso di laurea è una misura che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del corso di studi, esercitabile a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo relativo.

La legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 4/2019) ha introdotto a partire dal  30  marzo  2019,  per  coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  una  ulteriore  facoltà  di riscatto con costi mediamente ridotti rispetto a quelli previsti in base alla modalità “tradizionale”.

Con  questa  nota  ci  proponiamo  di  fornire  (pur  con  qualche  inevitabile  semplificazione)  un  quadro complessivo  della  normativa  riguardante  il  riscatto  della  laurea,  utile  sia  nei  casi  in  cui  il/la lavoratore/trice valutasse il riscatto del proprio periodo di studi, sia nei casi in cui questa facoltà venisse presa in considerazione per esempio a beneficio dei famigliari a carico e in particolare dei figli.

 

TITOLI DI STUDIO E PERIODI AMMESSI 

Il riscatto della laurea è una facoltà prevista per coloro che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di  studio:

  • diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • titoli accademici introdotti dal decreto n. 509/1999 (laurea al termine di un corso triennale e laurea Specialistica al termine di un corso biennale propedeutico alla laurea);
  • diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, relativi ai nuovi corsi attivati a  decorrere  all’anno accademico 2005/2006 e al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma  accademico di  primo  livello;  diploma  accademico  di  secondo  livello;  diploma  di  specializzazione;  diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.

Il riscatto può riguardare l’intero periodo del corso di studi o singoli periodi. È possibile riscattare due o più corsi di laurea.

Specifiche previsioni  (per le quali si rimanda al sito dell’INPS www.inps.it), riguardano la possibilità di  riscattare periodi di studio universitario compiuti all’estero. In questi casi l’Inps deve inviare al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca l’istanza espressa dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b del D.P.R. 30 luglio 2009, n.189, corredata dai documenti indicati dal comma 2 dell’art.3 del DPR n.189/2009, di seguito specificati e che vanno trasmessi all’Inps quando si inoltra la domanda di riscatto:

  • Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera:
    1)  titolo di studio, tradotto e legalizzato;
    2)  certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto e legalizzato;
    3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell’istituto che lo ha rilasciato nell’ambito del predetto ordinamento.
  • Nel caso un cui il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese aderente alla Unione Europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione Svizzera:
    1)  titolo di studio tradotto con asseverazione;
    2)  certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove è  stato conseguito il titolo di studio e tradotto con asseverazione;

Il MIUR adotta il provvedimento conclusivo  entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza e provvede a darne comunicazione all’interessato e all’ente richiedente. Ricevuto il provvedimento di riconoscimento o di diniego, la sede Inps procederà ai conseguenti adempimenti di competenza.

 

PERIODI ESCLUSI 

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (quindi per esempio i periodi in cui contemporaneamente si svolgeva una attività lavorativa).

 

CALCOLO DELLONERE 

Il calcolo dell’onere di riscatto si determina con criteri differenziati a seconda che i periodi del corso di  studi si collochino nel sistema retributivo o contributivo. Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

  • precedenti al 1° gennaio 1996;
  • fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente  aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

  • successivi  al  31  dicembre  1995,  se  a  tale  data  il  richiedente  non  aveva  maturato  18  anni  di contribuzione;
  • successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente aveva maturato 18 anni di contribuzione  al 31 Dicembre 1995.

 

PERIODI DA RISCATTARE CHE SI COLLOCANO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO 

Per il riscatto di periodi nel sistema retributivo il calcolo della somma da versare è complesso e basato  su molteplici fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi  anni; tale complessità non consente di proporre degli esempi.

Sull’area  riservata  del  sito  dell’INPS  accessibile  con  PIN  dispositivo  è  disponibile  un  simulatore  che   Consente un calcolo orientativo valido per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

PERIODI DA RISCATTARE CHE SI COLLOCANO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO 

Per  il  riscatto  di  periodi  nel  sistema  contributivo  l’onere  per  ciascun  anno  si  calcola  moltiplicando  la retribuzione dei 12 mesi più recenti per l’aliquota contributiva del fondo pensioni di appartenenza (che  per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è del 33% fino a € 47.143 annui lordi, e del 34% per la parte  di retribuzione che eccedesse questa soglia).

 

ESEMPIO 

Un  lavoratore  iscritto  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  con  una  retribuzione  lorda  (imponibile previdenziale) di € 40.000, il quale intenda riscattare 4 anni di laurea, dovrà pagare una cifra complessiva (eventualmente rateizzabile) pari a:   € 40.000 X 33% =€ 13.200 X 4 anni = € 52.800   Il simulatore sul sito dell’INPS consente anche per questi casi un calcolo orientativo.

 

LA NUOVA POSSIBILITÀ DI RISCATTO AGEVOLATO 

La legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 4/2019) ha introdotto a partire  dal 30 marzo 2019 una ulteriore facoltà di riscatto riservata ai periodi dei corsi di studi che si collochino  nel sistema contributivo, con costi mediamente ridotti rispetto a quelli previsti  in base alla modalità  “tradizionale” (illustrata  i paragrafi precedenti). Come già precisato rientrano nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

  • successivi al 31.12.1995, se a tale data il richiedente non aveva maturato 18 anni di contribuzione;
  • successivi  al  31.12.2011,  nei  casi  in  cui  il  richiedente  aveva  maturato  18  anni  di  contribuzione  al 31.12.1995.

Qualora ci si avvalga di questa opzione (che dalla conversione in legge del decreto non è più soggetta ad alcun  limite  di  età  del  richiedente)  l’onere  per  ogni  anno  di  riscatto  è  determinato  sulla  base  del  minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda moltiplicato  per l’aliquota del 33%.

Per le domande presentate nel 2020, il costo per riscattare ciascun anno di corso è pari a € 5.239,74. 

 

RATEIZZAZIONE 

In tutti i casi il versamento può essere effettuato  in unica soluzione o in alternativa frazionandolo  in  massimo 120 rate mensili (quindi per una durata massima di 10 anni) senza l’applicazione di interessi  per la Rateizzazione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza  ma  con  un ritardo  non  superiore  a  30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali  o  per un  minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in  proporzione  l’accredito del corrispondente periodo assicurativo. In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale. Non appena l’Ufficio delegato al pagamento comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale l’Inps comunica il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. L’Inps provvederà quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza, in modo automatico, senza costi aggiuntivi. Tuttavia in attesa della lettera di conferma spedita dagli uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.

L’Inps provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

 

EFFETTI SUL DIRITTO E SULLA MISURA DELLA PENSIONE 

Il  riscatto  della  laurea,  sia  tradizionale  che  agevolato,  produce  effetti  sia  ai  fini  della  data  in  cui  si maturerà il requisito  pensionistico  (perché  aumenta  l’anzianità  contributiva),  sia  ai  fini  della  misura della pensione (perché l’onere pagato entrerà nel computo dell’ammontare della pensione).

Ovviamente  dato  che  l’incremento  della  pensione  sarà  commisurato  all’onere  pagato,  il  riscatto agevolato  rispetto  a  quello  tradizionale  determinerà  un  vantaggio  minore  dal  punto  di  vista dell’incremento dell’assegno pensionistico, mentre, a parità di anni riscattati, la data del pensionamento  verrà anticipata per un periodo di pari durata.

 

BENEFICI FISCALI 

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Ne deriva che il risparmio, per quanto riguarda  l’IRPEF ordinaria,  è  indicativamente  pari  all’onere  da  riscatto  versato  nell’anno  moltiplicato  per  l’aliquota Marginale (o a quella immediatamente inferiore).

Per  esempio,  un  lavoratore  con  un  imponibile  IRPEF  di  €  35.000  che  versasse  nell’anno  rate  per  il riscatto  per  complessivi  €  3.000,  risparmierà  €  1.180  di  IRPEF  ordinaria:  inoltre  in  conseguenza dell’imponibile  IRPEF  più  basso  beneficerà  di  detrazioni  (per  lavoro  dipendente  ed  eventuali  carichi famigliari) maggiori e pagherà addizionali (regionale e comunale) più contenute.

Nel caso in cui il richiedente non avesse un reddito personale (perché ha perso il lavoro o perché non ha  mai prestato attività lavorativa: per quest’ultima ipotesi v. anche il paragrafo successivo), il contributo  può essere detratto nella misura del 19% dall’imposta dovuta dal/i soggetto/i di cui il laureato fosse  fiscalmente a carico (per esempio i genitori).

 

IL RISCATTO DELLA LAUREA RICHIESTO DA SOGGETTI INOCCUPATI 

Il riscatto della laurea può essere esercitato anche da soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Questa possibilità può riguardare eventuali famigliari che non abbiano mai lavorato: qualora si tratti di famigliari fiscalmente a carico si potrà beneficiare di una detrazione del 19% sull’importo versato per il  riscatto.

Nei casi di riscatto della laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari, per le domande presentate nel 2019, a € 5.239,74.

 

LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it (il percorso è: “Prestazioni e Servizi” => “Tutti i servizi” => “Riscatto Laurea”) mediante l’uso del proprio PIN dispositivo1 o della  Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID): il servizio mette a  disposizione un simulatore per il calcolo dell’onere di riscatto che ha valenza orientativa; il PIN si può richiedere: 1) presso le sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo); 2) online, attraverso la procedura di richiesta PIN; 3) tramite Contact Center INPS chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.
  • Il Patronato INCA CGIL.
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