Inform@fisac dicembre 2017

 

Guida

Congedi del padre lavoratore: come presentare la domanda?

Il padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento ha diritto ad usufruire del congedo obbligatorio di 2 giorni, che passerà a 4 giorni nel 2018. I giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa, ma non possono essere frazionati ad ore. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare all’azienda, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Come formulare la domanda? Quali sono gli step successivi per il datore di lavoro?

Cambiano nel 2018 le regole sul congedo obbligatorio di paternità.

La variazione arriva dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) che ha previsto la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti che avverranno nell’anno 2018.
Parliamo del beneficio istituito dalla Riforma Fornero (articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92), al quale possono accedere i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento.

Congedo obbligatorio

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello
della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità, previsto ai sensi dell’articolo 28 del Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si ricorda, inoltre, che,
secondo quanto affermato dall’INPS, questi congedi non possono essere frazionati ad ore. Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione. Per quanto attiene, invece, al trattamento normativo e previdenziale, si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Presentazione della domanda

Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UniEmens.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda si presenta on-line, all’Ente Previdenziale, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Congedo facoltativo

Oltre al congedo obbligatorio, per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di 1 giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Presentazione della domanda

Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo.
Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi.

 

A cura della Fisac/Cgil Salerno


Lavoratore

All’Azienda ______________________________
SEDE

Oggetto: richiesta congedo obbligatorio di paternità previsto dall’articolo 4, comma 24, Legge n.92/2012, così come modificato dalla Legge n. 232/2016

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il _____________________ dipendente di codesta azienda e padre di ________________________ nato il ________________, è a richiedere, per il giorno _______________, il congedo obbligatorio, previsto dall’articolo 4, comma 24, Legge n.92/2012 e reso operativo dal D.M. 22 dicembre
2012.

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero incidere sul diritto al congedo.

Distinti saluti.

(luogo) (data)

      _________________________________
(firma)

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