UN DATORE DI LAVORO PUO’, CON IL NUOVO JOBS ACT, CAMBIARE DI MANSIONE A UN DIPENDENTE CON LA 104?
Il nuovo Jobs Act (Decreto Legislativo n. 81/2015) ha radicalmente modificato l’art. 2103 del codice civile e, di conseguenza, la disciplina delle mansioni del dipendente pubblico e privato.
Risulta ora difatti ammesso, in alcuni specifici casi, il demansionamento del lavoratore, non consentito dalla normativa previgente.
L’art. 3 del Jobs Act ha previsto tre ipotesi di demansionamento legittimo:
- in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore;
- in caso di ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi di categoria;
- mediante accordi individuali di modifica delle mansioni.
Rimangono, tuttavia, intatte le speciali tutele previste dalla Legge n. 104/1992 per i lavoratori affetti da disabilità.
Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 10, comma 2, e 19 della Legge 104, che prevedono che il datore di lavoro non possa chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
Le ipotesi di demansionamento ora previste dall’art. 3 del Jobs Act risentono necessariamente di tali limiti.
Di conseguenza:
- in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, il datore di lavoro non potrà demansionare il disabile se così facendo gli impone una prestazione non compatibile con le sue minorazioni;
- le ipotesi di demansionamento previste dai contratti collettivi di categoria non potranno applicarsi ai lavoratori affetti da disabilità, nel caso in cui abbiano come conseguenza di assegnargli una prestazione non compatibile con le sue minorazioni;
- non potranno essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni che prevedano, per il lavoratore disabile, prestazioni non compatibili con le sue minorazioni.
I casi di demansionamento di cui all’art. 3 del jobs act non riducono neanche le agevolazioni previste dall’art. 33, comma 5, della Legge 104 per i lavoratori che assistano familiari disabili. Il datore di lavoro, pertanto, non potrà imporre il demansionamento al lavoratore impiegato in sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, nel caso in cui questo comporti il trasferimento ad altra sede.
Unica ipotesi in cui il demansionamento/trasferimento potrà venire imposto sarà, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11568 dell’11.05.2017, in caso di accertata incompatibilità ambientale tra lavoratore e sede di lavoro