Inform@fisac febbraio 2018

 

MIFID 2 E REQUISITI RICHIESTI

 

Se un lavoratore non è in possesso delle caratteristiche per accedere alle procedure titoli non può essere abilitato a operare anche parzialmente su titoli (per esempio la sottoscrizione di PAC).
Recita l’art.1 del DL 58/98,(cornice legislativa italiana della Mifid) sostituito come segue dal DL 129/17 al comma 5-septies (modifiche in recepimento della Mifid II):

5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari»;

Di seguito:

5-septies.1. Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu’ strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

Consob, nel dare attuazione alle Linee Guida dell’Esma, ha voluto sottoporre una disciplina che prevede da un lato i requisiti minimi (titoli di studio e esperienza maturata) che le persone addette al servizio di consulenza devono possedere e dall’altro affidando agli intermediari il compito di verificare l’effettivo grado di preparazione del personale. Il personale addetto alla consulenza dovrà essere laureato in discipline economiche o giuridiche (con almeno 1 anno di esperienza), oppure in altre discipline (con 2 anni di esperienza) oppure almeno diplomato ma con un’esperienza di almeno 4 anni . Il periodo di esperienza può essere ridotto della metà grazie alla frequenza di appositi corsi di formazione (almeno 60 ore) con superamento di una prova valutativa. In via transitoria, per i casi di persone sprovviste di diploma saranno necessari 10 anni di esperienza maturata dal 1° gennaio 2007.Le persone che alla data del 3 gennaio si troveranno ad essere sprovvisti di queste qualificazioni potranno operare (per un massimo di 4 anni) solo sotto supervisione di una persona qualificata.
(fonte: Il 6 luglio Consob ha pubblicato un documento di consultazione “Modifiche al regolamento intermediari
relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/Ue (Mifid II).”

Le regole dettate da Consob sono quelle sopraindicate, e sono molto stringenti. Le banche devono, a richiesta, relazionare a Consob sulla presenza di questi requisiti in capo ai propri consulenti interni. Quindi è interesse della banca stessa, non solo del singolo dipendente, essere in regola con questi requisiti. Qualunque forzatura a far fare consulenza finanziaria a dipendenti non in possesso di questi requisiti dovrà essere denunciata e, se necessario, fatta oggetto di vertenza con l’azienda.
La verifica che le persone, pur dotate dei titoli di studio e dell’esperienza richieste, siano effettivamente adeguatamente preparate nelle materie indicate dall’Esma è demandata alla responsabilità degli intermediari che dovranno risponderne, su richiesta, alla Consob.

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