Inform@fisac febbraio 2018

 

ORARIO DI LAVORO E BANCA DELLE ORE

 

L’art.100 del CCNL ABI stabilisce che l’orario lavorativo per le Aree Professionali sia fissato dal lunedì al venerdì in 37 ore e 30 minuti.

il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno può optare per:

  • fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate
    (possibilità di cui non si può usufruire per il 2018)
    ;
  • continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

In Base al comma 8 dello stesso art.100 del CCNL, per gli anni 2012-2018 questa dotazione è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’Occupazione (FOC).
Per il medesimo periodo non trova applicazione la possibilità di riduzione dell’orario settimanale precedentemente indicata.
Per questa ragione, i dipendenti delle aziende ABI si trovano automaticamente caricati ad inizio anno permessi per un totale di 15 ore e 30 minuti annui.

A lavoratrici e lavoratori part-time i permessi per riduzione orario vengono riproporzionati in base alle giornate di lavoro effettuate ovvero all’orario di lavoro.

Esempio di ricalcolo su un part-time area professionale a 25 ore a settimana:
23:37,5=X:25= 15 ore
A queste vano tolte 5 ore (corrispondenti, nel caso in esempio, ad una giornata lavorativa) che vengono devolute al FOC.

Per i lavoratrici e lavoratori con orario di lavoro di 36 ore, come previsto dall’art.100 comma 4 del CCNL, e cioè nei casi di:

  • articolazione su 4 giorni (4 giorni x 9 ore) o su 6 giorni (6 giorni x 6 ore);
  • distribuzione dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
  • prestazione comprendente la domenica;
  • prestazione in turni;
  • orario di lavoro che termini oltre le 19.15

non è prevista la dotazione dei permessi di riduzione orario e pertanto per effettuare il conferimento del controvalore di una giornata lavorativa al FOC viene detratta una giornata di ex-festività anche per le Aree Professionali.

Sempre per le Aree Professionali è prevista dall’art.101 del CCNL, nel caso di adibizione oraria oltre le 19.15, una indennità di turno di €4,30 lordi per ogni giorno in cui si effettua tale orario. L’indennità è ridotta a €3,68 lordi se l’orario di lavoro giornaliero termina tra le 18,15 e le 19,15.

Riepilogando. Per le Aree Professionali:

  • In caso di orario di lavoro pari a 37 ore e 30 settimanali, spettano 15 ore e 30 minuti di Banca delle Ore nonché, per il 2018, quattro giornate di exfestività;
  • nel caso di orario lavorativo pari a 36 ore settimanali NON spettano permessi in Banca delle Ore e si ha diritto a sole 3 giornate di ex-festività per il 2018: inoltre si ha diritto a percepire l’indennità di 3,68€ al giorno, se l’orario di lavoro termina tra le 18:15 e le 19:15, ovvero di 4,30€ lordi al giorno se il termine dell’orario è previsto oltre le 19:15.

Modalità di recupero

Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero deve essere concordato tra azienda e lavoratrice/lavoratore.
Trascorso tale termine, il lavoratore/ lavoratrice può decidere autonomamente quando usufruire dei recupero, ma deve inviare un preavviso all’impresa di almeno:

  • 1 giorno lavorativo per recuperi orari
  • 5 giorni lavorativi per recuperi compresi tra 1 e 2 giorni
  • 10 giorni lavorativi nel caso di recuperi superiori a 2 giorni

Importantissimo

Verificare il corretto inserimento dell’orario di lavoro in procedura è necessario solo per vedersi riconosciuti permessi e/o indennità di turno ma anche e soprattutto per garantire la giusta copertura assicurativa da infortuni che potrebbero accadere nel tragitto casa-lavoro e per i quali Lavoratrici e Lavoratori non sarebbero coperti in caso di disallineamenti.

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