Oplà n°10 – Rappresentanze Sindacali Aziendali


L’ANGOLO LEGALE: Coronavirus – Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per il produttore dipendente


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L’azienda in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà lavorative vissute dall’organizzazione produttiva, ha ripreso il monitoraggio delle rese produttive. Si contesta al produttore il mancato rispetto dei programmi di produzione e l’inadempimento dell’obbligo di acquisire affari così come previsto dall’art. 151 c. 2 CCNL.
Lo stesso periodo di osservazione della produzione si è ridotto a 4 mesi (settembre 2020-dicembre2020), un arco temporale troppo breve per valutare il lavoro del produttore. Infatti la tipologia del lavoro, prevalentemente commerciale, richiede l’analisi di un periodo di gran lunga più ampio.
Tra l’altro i volumi produttivi attesi e decisi unilateralmente dall’azienda vengono dalla medesima utilizzati arbitrariamente come parametro per calcolare la mancata fattiva collaborazione del dipendente-produttore.
Prima di passare all’analisi della questione, mi preme ricordare alcune cose: il produttore svolge la sua attività di lavoro prevalentemente all’esterno dei locali di lavoro, la stessa acquisizione dei contratti avviene per lo più presso le attività commerciali, abitazioni private, luoghi di lavoro, ecc. Il rapporto diretto con il cliente è fondamentale per una consulenza assicurativa e finanziaria mirata alla collocazione del prodotto più idoneo a soddisfare le esigenze del cliente, la stessa normativa posta a tutela del cliente-consumatore (IDD) ci impone un modus operandi che mal si concilia con le cosiddette vendite a distanza.
Per inquadrare meglio la tematica oggetto di questo approfondimento e per darle una interpretazione giuridico-legale è necessaria una breve premessa.
La gravissima crisi sanitaria, sociale ed economica provocata dal Covid-19 pone il problema dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali che regolano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. In questo periodo storico, a causa dei ripetuti lockdown , tutti noi abbiamo modificato il nostro modo di vita, le nostre abitudini, i nostri rapporti sociali e soprattutto il nostro modus operandi in campo lavorativo.
Mai come in questo periodo gli istituti giuridici dell’impossibilità della prestazione e della risoluzione del contratto per forza maggiore rappresentano delle valide garanzie per le parti contrattuali.
Questi istituti si applicano a tutte le obbligazioni assunte dalle parti nell’ambito di un rapporto obbligatorio e aventi ad oggetto specifiche prestazioni comprese quelle lavorative.
Per essere più chiaro è opportuno specificare che nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore-debitore è colui che si obbliga a soddisfare l’interesse del datore-creditore attraverso l’esecuzione della prestazione di lavoro dedotta nel contratto.
Detto questo passiamo ad analizzare gli istituti civilistici sopra specificati.
Il nostro ordinamento giuridico prevede che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (art. 1256 cod. civ.). Pertanto nel caso in cui il debitore, a causa di un ordine o divieto da parte di una autorità amministrativa, non adempia la propria prestazione, così come contrattualmente stabilito, non potrà lo stesso ritenersi responsabile di inadempimento contrattuale. In questo caso parliamo di una sopravvenuta impossibilità non prevedibile nel momento in cui è nato il rapporto obbligatorio.
Nel corso del rapporto di lavoro l’adempimento della prestazione può diventare impossibile, oltre che per l’impossibilità sopra citata, anche per cause di forza maggiore. Una delle ipotesi di causa di forza maggiore possono essere anche i provvedimenti legislativi o amministrativi restrittivi della libertà personale e motivati dall’obbligo di tutelare interessi generali (come ad esempio il diritto alla salute).
In base all’orientamento della giurisprudenza, l’impossibilità della prestazione del lavoratore si configura quando i divieti e gli ordini emanati dall’autorità non siano prevedibili e quando lo stesso lavoratore abbia sperimentato tutte le ragionevoli possibilità per adempiere comunque e regolarmente.
Il Governo e le Regioni hanno varato una serie di misure di carattere straordinario e urgente che stanno provocando il fermo produttivo per quasi tutte le attività commerciali, in questa situazione è inevitabile che tutto ciò ricada sui contratti e incida negativamente sulla regolare esecuzione del rapporto ab initio programmato rendendo impossibile o parzialmente diversa l’esatta esecuzione della prestazione considerata. Gli ordini e i divieti sopravvenuti dell’Autorità (Decreti, Ordinanze…) fungono da esimente della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.
Considerato il contesto, interpretato attraverso gli istituti civilistici previsti dal nostro ordinamento giuridico, possiamo ritenere assolutamente illegittimo l’uso del potere disciplinare utilizzato impropriamente dall’azienda nei confronti dei produttori. Le lettere di richiamo motivate dalla mancata realizzazione dei programmi produttivi e tutti i provvedimenti disciplinari conseguenti, sono da ritenere illegittimi e infondati.
Pertanto l’inadempimento contestato al produttore non è dovuto ad una negligenza nell’esecuzione della prestazione, ma da una impossibilità per una causa non prevedibile, né evitabile e per questo non imputabile.
Lo scopo di questi approfondimenti, inseriti all’interno “dell’angolo legale”, è quello di dare una interpretazione giuridica e una chiave di lettura obiettiva alle questioni che interessano l’organizzazione produttiva.
A tutti coloro che sono sottoposti a provvedimenti disciplinari motivati da scarsa produttività, desiderano segnalare anche in forma anonima atteggiamenti scorretti o azioni vessatorie, ravvisano comportamenti contrari al rispetto delle normative a tutela della salute e delle attuali fragilità, facciamo presente che da tempo abbiamo avviato un servizio di ascolto e supporto per un orientamento di natura legale allo scopo di valutare insieme preliminarmente le alternative a disposizione. Per attivarlo basta scrivere a produttorigenerali@fisac.it

.Lo spirito che contraddistingue il lavoro di ogni RSA è quello di stare vicino ad ogni produttore e di aiutarlo a superare tutte le difficoltà lavorative.

Gian Luigi Ricupito

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