ASSEGNI: OCCHIO ALLA CLAUSOLA
Stiamo purtroppo ricevendo diverse segnalazioni di sanzioni comminate a causa della mancata indicazione della clausola “NON TRASFERIBILE” su assegni bancari.
Come noto, la normativa che regola la circolazione del contante e dei mezzi di pagamento (d.lgs 231 del 2007) prevede l’obbligo di apporre la clausola “non trasferibile” sugli assegni di importo pari o superiore ad €1.000. Fin dall’inizio sono state previste sanzioni, il cui importo è tuttavia cambiato in modo radicale a seguito di una circolare ministeriale, pubblicata lo scorso 4 luglio, che ha inasprito in modo pesantissimo l’ammontare delle stesse.
Se prima la sanzione per la mancata apposizione della clausola andava da un minimo dell’1% a un massimo del 40% dell’importo del titolo, dalla scorsa estate gli importi previsti vanno da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 50.000.
Per i destinatari della contestazione è possibile avvalersi dell’oblazione, vale a dire il pagamento in forma ridotta pari al doppio della sanzione minima, da effettuarsi entro 60 giorni.
Tradotto in termini pratici: chi veniva sanzionato per aver emesso o accettato un assegno privo della clausola “NON TRASFERIBILE” poteva, a condizione di non essere recidivo, cavarsela con un esborso contenuto: per un assegno di € 1.000 l’oblazione ammontava a 20€.
Oggi, per lo stesso assegno, bisogna sborsare € 6.000 sapendo che, qualora si scelga di non aderire all’oblazione, si rischia concretamente di vedersi comminata una sanzione ancor più pesante.
Appare evidente l’enormità della pena rispetto alla mancanza, quasi sempre dettata da distrazione o da mancata conoscenza delle regole. Un’enormità che centinaia di Italiani stanno provando sulla propria pelle, essendosi visti recapitare verbali di contestazione in cui vengono invitati a versare € 6.000 per evitare guai peggiori.
L’aggravamento delle pene pecuniarie è passato totalmente sotto silenzio per mesi: solo negli ultimi giorni, alla luce degli effetti nefasti prodotti dalle nuove disposizioni, giornali e televisioni sembrano cominciare ad accorgersi del pericolo.
Ricordiamo che ormai le banche rilasciano quasi tutti i carnets con la dicitura “NON TREASFERIBILE” prestampata, ma resta la facoltà per i clienti di richiedere assegni privi di tale dicitura. Moduli di assegno “liberi” possono inoltre spuntare dai cassetti dei comodini: si tratta di rimanenze vecchie di anni, assegni rilasciati quando l’obbligo di intrasferibilità non esisteva ancora, ma che possono comunque essere ancora emessi in quanto perfettamente validi.
In questi casi gli assegni non possono presentare un importo superiore ad € 999,99 oppure, qualora venissero emessi per un importo superiore, dovrebbero essere completati apponendo manualmente la clausola “NON TRASFERIBILE”.
La sanzione colpisce sia l’emittente sia il beneficiario del titolo, ma può essere estesa anche al cassiere che ha effettuato la negoziazione.
E’ bene sottolineare che, qualora ci si trovasse a subire questo tipo di contestazione, la polizza RC professionale non potrebbe essere attivata in quanto l’esborso richiesto al lavoratore sarebbe causato non da un danno arrecato a terzi, ma discenderebbe dal mancato rispetto di una norma di legge.
L’auspicio è che arrivi in tempi brevi un nuovo provvedimento che rettifichi l’attuale situazione, riportando le pene pecuniarie a livelli più congrui rispetto a violazioni spesso veniali.
Nel frattempo non possiamo far altro che raccomandare agli addetti allo sportello ed al riscontro del negoziato la massima attenzione per evitare il rischio di pesanti esborsi, per loro o per i clienti.
Negli ultimi giorni la stessa Associazione Bancaria Italiana si è sentita in dovere di intervenire, pubblicando un decalogo rivolto agli addetti ai lavori ed una guida per i consumatori , al fine di fornire una corretta informazione.
Consigliamo a tutti i lavoratori interessati di leggere e conservare il decalogo, e di diffondere la guida tra clienti e conoscenti.