Dipartimento Legalità
E’ attesa la circolare interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovrà risolvere i molti quesiti interpretativi che discendono dalla coesistenza/coordinamento tra gli obblighi antiriciclaggio e le comunicazioni fiscali delle operazioni transfrontaliere sospette (vedasi anche nostra comunicazione del 4 marzo).
Infatti la normativa ex Dlgs.100/20 attuativa direttiva Dac6 e la normativa antiriciclaggio poggiano le basi su presupposti informativi differenti, destinate ad Autorità differenti (Agenzia delle Entrate ed Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia) con una contemporanea presenza di quadri sanzionatori che pone due problematiche:
- Retroattività della norma dettata dal fatto che il Dlgs.100/20 prevede un obbligo di report per avvenimenti antecedenti la sua entrata in vigore. Di conseguenza, l’intermediario od il professionista si troverebbero sanzionati per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma stessa, violando anche il principio di legalità sancito dall’Art.7 della Cedu ed Art.49 Carta dei Diritti fondamentali Ue.
- Sovrapposizione dei comportamenti in merito alle sanzioni del Dlgs.100/20. Essendo sanzioni di profilo afflittivo (con possibile aspetto penale), in mancanza di una norma coordinatrice, potrebbero verificarsi casi di violazione del “ne bis in idem” e, quindi, di violazione dell’art.7 Cedu e art.49 Carta Ue.
E’ auspicabile, di conseguenza, un’interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (partendo dal principio di specialità) che riesca a ridurre le ipotesi di sovrapposizione e contrasto.