LE NOSTRE SCADENZE:
BORSE STUDIO FIGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Il nostro CCNL prevede delle borse di studio a favore di “figli o persone equiparate – a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge” – “Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente – secondo i suesposti criteri – a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe”
Lo scorso mese di ottobre sono state messe in pagamento le Borse di Studio relative agli studenti di scuola Media Inferiore e scuola Media Superiore, con il mese di marzo verranno messe a pagamento le Borse di Studio per gli Studenti Universitari. Occorre che i dipendenti interessati provvedano all’inserimento della richiesta come indicato di seguito:
1. Nella procedura HR Access seguire il percorso: Inserisci Dati Personali – Borse di studio universitarie
2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: occorre caricare l’allegato A (compilato e firmato) e la documentazione universitaria comprovante i crediti formativi acquisiti (minimo 40 come disposto dal vigente CCNL) per l’anno accademico di riferimento 2019/2020. L’azienda chiede di caricare il tutto formando un solo file pdf.
Per comodità potete scaricare l’allegato A .
3. ANAGRAFICHE MANCANTI: Nel caso in cui i figli non dovessero comparire nella procedura HR occorre richiederne l’inserimento a mezzo mail indirizzata a CU00714@cagroupsolutions.it indicando: matricola del dipendente – dati anagrafici figlio/a mancante – anno scolastico ultimato a giugno 2020.
In relazione alla documentazione universitaria comprovante i crediti segnaliamo che questi possono risultare da:
♦ certificato esami, in carta semplice a uso borsa di studio (ai sensi del D.P.R. 642/1972 Tab. B Art. 11 e successive modifiche ed integrazioni) o in bollo, rilasciato dalla Segreteria Universitaria con i dati anagrafici dello studente, l’elenco cronologico degli esami sostenuti, la data di superamento e il totale dei crediti acquisiti;
♦ dichiarazione sostitutiva di certificazione stampata dal sito dell’Università con i dati identificativi dell’università, i dati anagrafici dello studente, l’elenco cronologico degli esami sostenuti, la data di superamento e il totale dei crediti acquisiti. La dichiarazione deve essere datata e firmata dallo studente;
♦ libretto elettronico con la visualizzazione dell’url del sito universitario dal quale è stato stampato (no copia e incolla della videata), i dati identificativi dell’università, i dati anagrafici dello studente, l’elenco cronologico degli esami sostenuti, la data di superamento e il totale dei crediti.
L’accredito avverrà nella busta paga di marzo e sarà pari a:
L’erogazione spetta per il numero di anni di durata del corso legale degli studi.
CONTRIBUTO A LAVORATORI STUDENTI
Gli accordi integrativi di Crèdit Agricole Italia prevedono un contributo anche ai Lavoratori Studenti così distinto:
♦ DIPENDENTI LAVORATORI STUDENTI GIA’ IN SERVIZIO ALL’11/7/1999:
€. 77,46 annui per la durata del corso legale degli studi più un anno, con un minimo di 3 esami da superarsi nell’anno accademico per il quale il contributo compete. Il contributo viene maggiorato a 92,96 € se università fuori comune di residenza.
♦ DIPENDENTI LAVORATORI STUDENTI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 11/7/1999:
Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di € 136,35 al conseguimento della laurea (85,22 € per laurea magistrale).
Qualora non si riuscisse a perfezionare l’inserimento entro il 10 del mese di marzo è possibile provvedere anche nei mesi successivi, comunque sempre entro il giorno 10 del mese