Inform@fisac aprile 2018

 

ANTIRICICLAGGIO: GLI ASSEGNI IRREGOLARI


Abbiamo già trattato il tema degli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Aggiungiamo ora, per completezza, un’altra Comunicazione sullo stesso argomento che amplia la conoscenza in materia.


Vi sono molti acquirenti di beni materiali tra i Soggetti sanzionati per violazione norme antiriciclaggio per le quali gli assegni bancari/postali oltre soglia (999,99 euro) devono recare Nome/Ragione sociale del Beneficiario e la clausola di Non Trasferibilità. Accade, anche, che vengano sanzionati i venditori stessi senza che si possa configurare una loro specifica responsabilità. Dato l’importo della sanzione, 6mila euro, (e che essa è nota da tempo) può esistere il rischio/possibilità della rivalsa da parte del cliente nei confronti del venditore.

Il tema della sanzionabilità del venditore in quanto Soggetto attivo del riciclaggio assieme al cliente è complesso e privo ancora di Giurisprudenza espressa sulla base degli attuali obblighi (art.49, comma 5 Dlgs.231/07, modificato Dlgs.90/2017). Quando era in essere l’art.1, comma 2 Dlgs.143/1991 erano presenti due differenti indirizzi:

  1. La norma riguarda entrambi i Soggetti con obblighi precisi e puntuali. Quindi è sanzionabile anche il Beneficiario dell’assegno in quanto vietato negoziare assegni oltre soglia o privi della clausola, a prescindere che abbia collaborato o meno nell’emissione del Titolo o non abbia chiesto che venisse apposta la clausola di intrasferibilità (Pretura di Brescia, sentenza 13.12.1994 n.847).
  2. La norma non si applica al Beneficiario in quanto obbligati ad inserire la clausola sono il Traente assegno ed eventuali successivi giratari. Se invece l’assegno viene conferito direttamente in Banca, l’apposizione della clausola perde ogni rilievo in quanto lo stesso non può più essere reimmesso nel circuito bancario e, dunque, viene meno il fine della Legge che è quello di impedire /ostacolare il riciclaggio (Pretura di Ascoli Piceno, sentenza 11.8.1995 n.21).

Per quanto riguarda la possibile rivalsa del clienti, si basa sul fatto che i venditori sono professionisti ai sensi del Codice del consumo e quindi devono conoscere le Norme, rifiutando pagamenti irregolari ed avvisando il loro clienti. Un principio generale rafforzato dal fatto che i venditori non rischiano nulla a rifiutare ed avvisare non essendo fra i Soggetti obbligati (come gli Intermediari Finanziari) alla comunicazione presso il Ministero Economia delle irregolarità che rilevano nel corso delle loro attività senza fare accenno al cliente (art.3 Dlgs.231/07).

In ogni caso accettando  il pagamento e non avvisando, i venditori si espongono alla stessa sanzione dei clienti. Sia gli uni che gli altri (in attesa di possibili modifiche legislative nei prossimi mesi) possono, peraltro, presentare il relativo ricorso.

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