ANTIRICICLAGGIO: ASSEGNI NON TRASFERIBILI
Da qualche mese arrivano notifiche da parte della Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia, annuncianti una sanzione tra i 3mila e i 50mila euro. Con la possibilità di risolvere subito la transazione, attraverso la cosiddetta “oblazione”: pagare cioè, nel giro di 60 giorni, un importo oscillante tra i 16.666 euro (un terzo del massimo) ed i 6mila euro (il doppio del minimo) se più favorevole, più 5 euro per il costo del versamento
Per quale ragione questa sanzione, se non ci sono problemi di copertura degli assegni? Per un vizio formale, che è diventato sostanziale: l’utilizzo di assegni che non riportano la dicitura “non trasferibile“. Sembra una dimenticanza, ma per la legge antiriciclaggio del 2007 ciò li mette fuori regola. Per la norma, infatti, gli assegni di 1.000 euro o più (limite abbassato nel 2011, in origine era 12.500 euro) devono essere sempre tutti “non trasferibili“.
Il fatto è che le sanzioni legate a questa colpevolezza sono cambiate, con il Decreto Legislativo 90 dello scorso anno, che è entrato in vigore il 4 luglio del 2017 i cui effetti si stanno vedendo in queste settimane. Se prima la multa prevista era compresa tra l’1 e il 40% dell’importo pagato con l’assegno, dopo la modifica è stato fissato un importo che può variare tra 3mila e 50mila euro. Considerando che il diritto all’oblazione consente di pagare due volte il minimo della sanzione prevista, si è passati, dunque, dal 2% del valore dell’assegno a 6mila euro. Chi riceve le sanzioni può optare per dimostrare le proprie motivazioni al Tesoro, inviando una “memoria”, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma pura dimenticanza. Nel migliore dei casi, si potrà ottenere ottenere il
minimo della sanzione (3mila euro), con lo sconto di un terzo: pagherà 2mila euro.
E’ legittimo pensare che il rischio lo corrano quelli che hanno in casa assegni vecchi di una decina d’anni, antecedenti alla Legge del 2007, dopo la quale le Banche emettono libretti con la clausola “non trasferibile” prestampata (salvo diversa richiesta dei titolari).
Ricordiamo ciò che è utile sapere ed a cui prestare attenzione per non incorrere in sanzioni:
- è vietato il trasferimento tra Privati, senza avvalersi dei Soggetti autorizzati (ad es. le Banche), di denaro contante e di Titoli al portatore (ad es. assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
- gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile“. Bisogna, quindi, fare attenzione, se si utilizza un modulo di assegno ritirato in banca da molto tempo, a verificare se l’assegno rechi la dicitura “non trasferibile“. Se la dicitura non è presente sull’assegno si ricorda di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- le Banche, alla luce delle disposizioni di Legge, consegnano automaticamente alla Clientela assegni con
la dicitura prestampata di non trasferibilità; - chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una
richiesta scritta alla propria Banca; - per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera, cioè senza la dicitura “non trasferibile”, è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la Banca verserà allo Stato;
- è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo, anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa, cioè intestati ad una o più determinate persone;
- per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018. Resta comunque vietato il loro trasferimento;
- in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile“) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
- per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre2018;
- per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in
percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
Ricordiamo che, in data 27 febbraio, è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera la richiesta al Governo di un’attenuazione delle ammende, rendendole proporzionali rispetto al valore delle operazioni effettuate in violazione della Normativa Antiriciclaggio. La richiesta si inserisce all’interno dello schema di Decreto legislativo che consente l’accesso, da parte delle Autorità Fiscali, alle informazioni antiriciclaggio. In particolare, il parere della Commissione mira a mitigare l’impianto delle penalità, attualmente presenti, ed in particolare per le operazioni di importo eseguo, in conformità agli stessi principi di adeguamento e proporzionalità previsti dal Diritto dell’Unione Europea, dalla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio ed ai criteri di Delega per il recepimento della Direttiva stessa, prevedendo in questo contesto, l’applicazione di tale meccanismo di parametrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni intervenute dall’entrata in vigore il 4 luglio 2017 del Decreto Legislativo 90/2017.
Il parere approvato il 27 febbraio chiede, inoltre, al Governo di chiarire maggiormente l’applicazione del Favor Rei nelle nuove regole Antiriciclaggio ed a precisare che la sanzione da mille a 10mila euro per i Compro Oro copre la violazione sia dell’obbligo di identificazione del Cliente, sia quella del divieto di operazioni in contanti per importi superiori ai 500 euro.