Inform@fisac aprile 2018

 

FONDO PENSIONE: SI PUO’ DESTINARE ANCHE SOLO UNA PARTE DI TFR

 

Chi sceglie la previdenza integrativa non è più costretto a rinunciare a tutto il trattamento di fine rapporto lavoro (TFR), potendone destinare al fondo pensione anche solo una percentuale.

Con decreto 22 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. n. 91/2018, è stato che aggiornato il modulo «TFR 2» per la scelta della destinazione del TFR dei nuovi assunti, alla novità introdotta dalla legge n. 124/2017.

Stop al conferimento totale del TFR. La novità è arrivata dalla modifica dell’art. 8, comma 2, del dlgs n. 252/2005 da parte dell’art 1, comma 38, lett. a, della legge n. 124/2017, con l’introduzione di una nuova disposizione: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale».

La novità, dunque, legittima la possibilità, ai fondi pensione, di fissare una quota del TFR da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 100%.

La scelta del TFR. La novità ha richiesto l’aggiornamento della modulistica con riguardo ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, per i quali è prevista la compilazione del «modulo TFR 2» entro sei mesi dall’assunzione. Il modulo è stato aggiornato dal decreto 22 marzo 2018 che ha previsto, appunto, la possibilità di indicare in quota percentuale l’ammontare di TFR da destinare al fondo pensione.

Finora, si ricorda, la Covip aveva ritenuto possibile, nelle more proprio della revisione del modulo, di fare annotare nel modulo, a integrazione della Sezione 1, l’eventuale diversa scelta di versare il TFR maturando nella misura definita dalle fonti istitutive.

Nessuna modifica al «silenzio-assenso». La novità non ha inciso sul meccanismo del silenzio-assenso, ossia sull’adesione con modalità tacite che comporta, quindi, sempre la devoluzione integrale del TFR.
Anche tali soggetti, però, possono esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo pensione la sola quota fissata dalle fonti istitutive; l’eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle stesse fonti istitutive.

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